L’avviso di farsi assistere da difensore di fiducia può essere menzionato solo nel verbale della polizia

Tag 24 Settembre 2021  |

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria.

Uff. indagini preliminari Torino Sent., 30/03/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa Angela Rizzo

all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 17.3.2021

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.p.

nei confronti di:

C.C., nato a R. il (…), residente e con domicilio dichiarato in S. P. S. (A.), Strada T. n.2;

difeso di fiducia dagli avv.ti Annunziata D’ANTONIO e Pier Paolo BERRUTI del foro di Torino;

– libero – assente-

IMPUTATO

del reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett. c), co. 2 bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif., perché si poneva alla guida del vicolo tg (…) in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 1,90 g/l alle ore 20:39 e 1,97 alle ore 20:58).

Con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

Accertato in Villastellone il 13.9.2020.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A seguito di tempestiva opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di giudizio abbreviato, all’udienza del 17.3.2021 l’imputato è stato ammesso al rito come richiesto.

Alla medesima udienza le parti sono state invitate alla discussione ed hanno concluso come in epigrafe.

Il Giudice ha pubblicato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

2. La documentazione agli atti non lascia dubbi circa la penale responsabilità del C. per il reato contestato.

Dalle risultanze istruttorie, legittimamente utilizzabili nel presente giudizio, è emerso quanto segue.

In data 13.9.2020, verso le ore 17:50 una volante della Stazione CC di Cambiano, interveniva in Villastellone sulla S.P. 393 presso la rotonda di Carignano a seguito di una segnalazione di un incidente stradale autonomo. Giunti sul posto, i militari notavano la segnaletica dello spartitraffico in direzione Carmagnola completamente divelta, macchie di olio a terra e una targa anteriore di autovettura (n. (…)), che dai controlli effettuati risultava intestata all’odierno imputato. Pertanto, gli operanti effettuavano una ricerca in zona del veicolo e alle successive ore 19:30, su segnalazione della Centrale Operativa rinvenivano il C. fermo al confine tra il Comune di Carmagnola e quello di Villastellone sull’autovettura di proprietà, una Mazda ” di colore nero targata (…), in evidente stato di ebbrezza alcolica (fortissimo alito vinoso, linguaggio sconnesso, equilibrio precario e difficoltà nella deambulazione una volta sceso dal veicolo). Nel controllare il mezzo, inoltre, i militari riscontravano chiari segni dell’impatto, i pneumatici anteriore esplosi e l’assenza della targa.

Avvisato l’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore, alle successiva ore 20:30, gli operanti procedevano – a mezzo di apparecchio etilometro marca DRAGER 7110MKIII matricola (…)- a verificare se il soggetto avesse fatto uso di sostanze alcoliche, rilevando una concentrazione di alcool nel sangue pari a 1,90 g/l alle ore 20:39 e 1,97 g/l alle successive ore 20:58 (cfr. scontrini in atti).

Inoltre, dagli accertamenti effettuati risultava che il C. non era in possesso di alcun titolo di guida in corso di validità, poiché la patente gli era stata sospesa con provvedimento n. 110247 emesso dalla MCTC di Asti in data 9.4.2020 (cfr. c.n.r. Stazione CC di Cambiano del 13.9.2020 e relativi allegati).

2.1Ebbene, alla luce del compendio probatorio in atti si ritiene pacifica sia la sussistenza del fatto descritto nel capo d’imputazione, che l ‘attribuibilità dello stesso -per come contestato- in capo all’odierno imputato.

Tale ricostruzione dei fatti risulta chiaramente dai controlli svolti dalla P.G. intervenuta nell’immediatezza dei fatti (cfr. annotazione del 13.9.2020), la quale non solo riscontrava il verificarsi del segnalato incidente autonomo (segni della strada divelti e macchie ancora fresche di olio), ma rinveniva nel luogo dei fatti la targa del veicolo di proprietà del C., inequivocabilmente riconducibile all’imputato e all’incidente occorso. Difatti, la circostanza che poco dopo (circa un’ora e mezza più tardi) l’imputato sia stato rintracciato non lontano da lì, fermo sull’autovettura di proprietà, priva della targa anteriore e con chiari segni di impatto, in evidente stato di ebbrezza alcolica, rende inequivoca la lettura dei fatti per come contestati dalla pubblica accusa.

Non condivisibile appare la prospettazione della difesa, che pone dei dubbi sulla scansione temporale degli eventi; in particolare sul ritrovamento del C. quasi due ore dopo il segnalato sinistro e sull’effettuazione del test alcoolemico a quasi due ore dall’incidente.

A parere di questo Giudice si tratta, infatti, di circostanze non rilevanti, considerata la compatibilità dei due luoghi e lo stato di ebbrezza in cui incontrovertibilmente si trovava il C.; stato che non poteva che persistere nel lasso temporale (comunque breve) di riferimento e che non poteva verosimilmente essersi procurato successivamente ai fatti, a fronte di quanto dichiarato dal richiedente l’intervento (riferiva che il conducente del mezzo sembrava in stato di ebbrezza alcolica) e in assenza di segni contrari.

Ancora, non condivisibile appare l’osservazione difensiva in ordine alla tardività degli accertamenti alcolemici.

Si ritiene che il lasso di tempo intercorso, di per sé, non inficia la validità del rilevamento effettuato mediante alcooltest in assenza di indici d’inattendibilità dello stesso e considerato che pacificamente le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla “curva di Widmark” – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall’assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 7, ordinanza n. 8875 del 12/02/2020).

Nel caso di specie gli elementi di prova raccolti appaiono sufficienti a dimostrare i fatti oggetto di imputazione.

Quanto, poi, alla lamentata inutilizzabilità degli accertamenti asseritamente effettuati senza dare tempestivo avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (essendo stato il verbale stilato alle ore 21.15 e quindi dopo la seconda prova etilometrica), basta ricordare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in merito: “in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefaciente degli stessi, (cfr. Cass. Sez. 4 – , Sentenza n. 34355 del 25/11/2020). E’ peraltro evidente che dell’intervenuto avviso non può che darsi atto in sede di redazione del verbale di contestazione, inevitabilmente redatto all’esito degli esperiti accertamenti.

La doglianza pertanto risulta priva di pregio alcuno.

Le illustrate risultanze rendono pertanto ragione dalla fondatezza dell’assunto accusatorio, avendo C.C. circolato in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, provocando altresì un incidente stradale autonomo; il medesimo peraltro transitava privo del titolo abilitativo alla guida, essendogli stato sospeso ben cinque mesi prima con provvedimento emesso dalla MCTC di Asti.

3. Acclarata pertanto la penale responsabilità di C.C., ai fini della determinazione della pena occorre far riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., alla luce del principio della finalità rieducativa della pena sancito dall’art. 27, comma terzo della Costituzione.

Concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante (stante la scelta del rito deflattivo e la consistenza del sinistro) ritenuto, di contro, precluso il giudizio di prevalenza considerato che il C. circolava, in stato di ebbrezza da alcol, senza titolo abilitativo poiché sospeso, pena base: mesi 6 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, diminuita per la scelta del rito a mesi 3 di arresto ed Euro 750,00 di ammenda.

Sono concedibili i benefici della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena non avendone il C. mai usufruito in precedenza e potendosi formulare, dall’incensuratezza del medesimo, un giudizio di prognosi di astensione favorevole dalla commissione di ulteriori reati.

Alla condanna conseguono per legge, ai sensi dell’art. 186 c.2 lett.c e c.2bis, le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca dell’autoveicolo con il quale è stato commesso il fatto, di proprietà dell’imputato. Su tali conseguenze non può infatti ritenersi influire il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, come da ultimo precisato dalla stessa Suprema Corte: “in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di giuda, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante” (Cass. Sez. 4, n. 7821 del 06/02/2015).

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di competenza.

Spese processuali come per legge.

P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.

dichiara

C.C. responsabile del reato ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante

condanna

l’imputato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 750,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali

visto l’art. 186 c. 2 bis D.Lgs. n. 285 del 1992

applica

le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca dell’autoveicolo in sequestro

visti gli artt. 163 e 175 c.p.

dispone

la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di competenza.

Così deciso in Torino, il 17 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2021.

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