Esclusa tenuità del fatto nel caso di guida spericolata

Tag 24 Settembre 2021  |

Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui il veicolo abbia un andatura zigzagante si deve essere l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., ossia della particolare tenuità del fatto.

Questo perché l’andatura zigzagante, lungo diverse strade cittadine e nelle ore centrali della giornata, comportano un concreto rischio di collisione con altri utenti ed un concreto pregiudizio.

Corte d’Appello Ancona Sent., 15/02/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Ancona, composta dai Magistrati:

Dott.ssa ALESSANDRA PANICHI – Presidente rel.

Dott.ssa CARLA MORICONI – Consigliere

Dott. PAOLO DE LUCA – Consigliere

all’udienza del 18.1.2021, con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Cristina Polenzani e con l’assistenza della Dott.ssa Stefania Virgili, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel processo penale a carico di:

G.M. nato ad A. il (…), elett.te dom.to dal 9.9.2016 c/o avv. Giacomo Maria Girombelli del Foro di Ancona

libero

in processo trattato in camera di consiglio ex art. 23 bis comma 1 L. n. 176 del 2020

Difensore di fiducia:

avv. Giacomo Maria Girombelli del Foro di Ancona

IMPUTATO

del reato p. e p. dall’ art. 187 co. 8 D.Lgs. n. 285 del 1992, perché, alla guida di un velocipede, rifiutava di sottoporsi agli adempimenti previsti dalla legge per accertare se si trovasse in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, evidenziato da repentini cambi d’umore, mancanza di attenzione e senso critico, difficoltà a rispondere anche a domande banali.

In Chiaravalle il 09.09.2016

Prescrizione: 9.9.2021 oltre sospensione gg. 64 ex art. 83 D.L. n. 18 del 2020 conv. con modif. in L. n. 27 del 2020

APPELLO DELL’ IMPUTATO

avverso la sentenza n. 1974/18 emessa, in data 12.11.2018, dal Tribunale di Ancona, che dichiarava G.M. colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa, disponendo la sospensione della patente di guida per anni 1 e la confisca del velocipede in sequestro.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la difesa dell’ imputato sulla base dei seguenti motivi:

1) insussistenza della contestata fattispecie di reato, non essendoci alcun ragionevole motivo per sospettare uno stato di intossicazione da sostanze stupefacenti dell’ imputato avendo questi solamente zigzagato sul velocipede, condotta riconducibile a distrazione o trascuratezza;

2) eccessività del trattamento sanzionatorio, in assenza di motivazione, senza tener conto del basso profilo criminologico della vicenda e della esiguità del danno o pericolo: omessa applicazione disciplina di cui all’ art. 131 bis c.p.

La difesa appellante chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, in via principale, l’assoluzione, ex art. 530 comma 2 c.p.p., perché il fatto non sussiste; in via subordinata, la rideterminazione della pena inflitta ovvero la valutazione del fatto in termini di minimo disvalore penale.

La sentenza impugnata merita integrale conferma, essendo palesemente infondate tutte le censure proposte nell’atto di appello

Il giudice di primo grado ha’ esaminato compiutamente la vicenda, ha correttamente valutato i dati emersi dall’istruttoria dibattimentale ed ha dato esauriente conto delle deduzioni difensive.

La pronuncia di colpevolezza di G.M. in ordine al reato in rubrica ascrittogli è fondata su coerenti, organici ed esaurienti elementi di fatto, oltre che su corrette argomentazioni e valutazioni logico-giuridiche.

Il giudice di primo grado ha bene evidenziato le circostanze e i plurimi ed univoci elementi atti ad evidenziare la sussistenza del reato ascritto all’ imputato, nonché di quelli sulla base dei quali ha fondatamente e correttamente desunto la responsabilità del prevenuto in ordine ai reati di cui all’ art. 187 comma 8 D.Lgs. n. 285 del 1992, dando, inoltre, ampia e specifica motivazione del proprio ragionamento e delle conclusioni cui è pervenuto.

La Corte condivide integralmente e fa propria tale motivazione, che, con argomentazioni convincenti e giuridicamente corrette, spiega le ragioni poste a fondamento della decisione.

Il primo motivo, relativo alla pretesa insussistenza della fattispecie di cui all’art. 187 comma 8 D.Lgs. n. 285 del 1992, è palesemente infondato.

Il teste operante S.R., Appuntato della Stazione dei Carabinieri di Chiravalle, ha riferito che il 9.9.2016, mentre erano di pattuglia, verso le ore 11.15 circa , avevano notavano, lungo C.M., una persona su una bicicletta che procedeva con andatura anomala in quanto zigzagava in modo da apparire strano; che avevano, per tale motivo, seguito l’uomo a bordo della bicicletta fino in via L. dove avevano proceduto al suo controllo; che avevano accertato trattarsi di G.M. a loro noto perché sottoposto ad altre attività di p.g.; che, al momento del controllo, G. aveva manifestato una chiara sintomatologia riconducibile ad un recente abuso di sostanze stupefacenti; che, in un primo momento, lo G. aveva accettato di salire sulla autovettura di servizio per recarsi all’ospedale per effettuare i controllo ma che fatti appena trecento metri si era rifiutato in modo categorico.

Le dichiarazioni testimoniali rese dal verbalizzante S. trovano conferma nelle risultanze documentali del verbale di accertamenti urgenti eseguiti ex art. 354 c.p.p. da cui merge che l’imputato aveva circolato tenendo una condotta di guida anomale con andatura a zig-zag, presentando una sintomatologia riconducibile all’ assunzione di sostanze stupefacente, sintomatologia consistita in repentini sbalzi di umore, in mancanza di attenzione e senso critico nonché in difficoltà a rispondere a anche a domande banali.

Alla luce di quanto riferito dal teste verbalizzante, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, e delle coerenti conformi risultanze del verbale di accertamenti ex art. 354 c.p.p., emerge, con assoluta certezza, che vi era, per gli operanti, ragionevole motivo di ritenere che l’imputato si trovasse alla guida del velocipede sotto l’effetto di sostanza stupefacente, avendo i Carabinieri personalmente assistito ad una condotta di guida caratterizzata da una andatura fortemente anomala ( a zig-zag), protrattasi nel tempo (sia lungo C.G. che lungo via L.) e dalla concomitante significativa constatazione del complessivo quadro sintomatologico apprezzato dai verbalizzanti nel comportamento dell’imputato (repentini sbalzi di umore, mancanza di attenzione e senso critico nonché difficoltà a rispondere anche a banali domande), circostanza fattuale questa ultima che esclude alternative plausibili letture.

Parimenti infondate sono le censure attinenti alla omessa applicazione della disciplina di cui all’ art. 131 bis c.p. ed alla pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio.

Sebbene la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 13682 del 2016, abbia ritenuto l’ astratta applicabilità della disciplina di cui all’ art. 131 bis c.p. al reato di cui all’art. 186 comma 7 C.d.S., questa Corte territoriale rileva che, nel caso di specie, l’offesa non può certo ritenersi di particolare tenuità in considerazione delle modalità della condotta ( condotta di guida con andatura zigzagante del velocipede tenuta lungo due diverse strade cittadine nelle ore centrali della mattinata, con conseguente concreto rischio di collisione con altri utenti), modalità che hanno arrecato un concreto pregiudizio alla circolazione e, soprattutto, alla incolumità degli altri utenti.

La pena è stata inflitta dal primo giudice in misura addirittura inferiore al minimo edittale contemplato dal combinato disposto di cui agli artt. 187 comma 8 e 186 commi 7 e 2 lett. c) C.d.S. e, pertanto, non è suscettibile di alcuna riduzione, dovendosi avere, peraltro, debito riguardo ai parametri di cui all’ art. 133 c.p., in particolare, alla concreta gravità del fatto, certamente non minimale, considerata l’ imprevedibile andatura protrattasi nel tempo e tenuta, in piena mattinata, sia su C.G. che su Via L. della città di Chiaravalle, andatura indubbiamente pericolosa per la regolare circolazione stradale nonché per la sicurezza degli altri utenti nonché alla personalità dell’ imputato, gravato da plurimi precedenti penali.

Al rigetto della proposta impugnazione consegue, ex art. 592 comma 1 c.p.p., la condanna dell’appellante al pagamento delle, ulteriori spese processuali.

Il gravoso carico di lavoro impone la indicazione del termine di cui all’ art. 544 comma 3 c.p.p. per il deposito della motivazione.

Segue la pronuncia di cui al dispositivo.

P.Q.M.
Visto l’art. 605 c.p.p., conferma la sentenza in data 12.11.2018 del Tribunale di Ancona, appellata dall’imputato G.M. che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Motivazione in giorni 90.

Così deciso in Ancona, il 18 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2021.

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