Ebbrezza: nullità a regime intermedia se il conducente non viene avvisato della facoltà di farsi assistere dall’avvocato

Tag 23 Dicembre 2021  |

Il conducente fermato in stato di  ebbrezza – da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria – deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente. L’omesso avviso comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta sino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata laddove l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.

Cassazione penale Sez. IV Sentenza del 03/11/2021, n. 40550

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere –

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.L., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCA PICARDI;

trattato il processo con le modalità della trattazione scritta.

Svolgimento del processo

1.La Corte di Appello di Trieste, in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha assolto M.L. dal reato di cui al capo B (ex D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7 e art. 187, comma 8, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la determinazione di presenza di alcool nel sangue), perchè il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena in mesi 6 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui al capo A (ex D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c, guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 2,34 g/l, aggravato dalla provocazione di un sinistro, in data (OMISSIS)).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato, che ha dedotto: 1) l’erronea applicazione dell’art. 603 c.p.p., in quanto la Corte di appello ha acquisito, nel corso del giudizio, svoltosi con rito abbreviato, documentazione sanitaria (invero consistente in una dichiarazione attuale e non in certificazioni risalenti all’epoca del fatto), mancante nel fascicolo del pubblico ministero, a carico dell’imputato, necessaria per colmare le lacune probatorie della fase delle indagini, mentre nel giudizio abbreviato i poteri di integrazione probatoria d’ufficio possono essere usati solo in bonam partem, essendo incompatibili con la scelta dell’imputato di accedere al rito abbreviato; 2) la violazione di legge, non potendo ritenersi sanata la nullità dell’accertamento irripetibile, relativo alla presenza di alcool nel sangue, derivante dall’omesso avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., che è una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente dedotta, dalla scelta dei rito.

3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha insistito per il suo accoglimento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Deve essere esaminato pregiudizialmente il secondo motivo, avente ad oggetto la ritenuta sanatoria della nullità derivante dall’omesso avviso ex art. 114 disp.att.c.p.p., che è assorbente rispetto al primo, atteso che la sanatoria esclude il rilievo della nullità e consente di fondare la condanna, senza alcuna limitazione, sull’accertamento posto in essere.

La censura è infondata, atteso che, secondo il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell’art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Massardi, Rv. 272959 – 01; v. anche Sez. 4, n. 16131 del 14/3/2017, Nucciarelli, Rv. 269609). Difatti, nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l’irritualità dell’acquisizione dell’atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (così Sez. 2, n. 19483 del 16/4/2013, Avallone ed altri, Rv. 256038, che ha ritenuto irrilevante l’omissione dell’avviso di deposito degli atti concernenti intercettazioni telefoniche in favore di uno dei difensori dell’imputato, non essendo compresa la disposizione che lo prescrive, cioè l’art. 268, comma 4, tra le norme la cui violazione comporta il divieto di utilizzazione, posto dall’art. 271 c.p.p., comma 1; Sez. 6, n. 44844 del 1/10/2007, Arosio ed altro, Rv. 238030, in relazione all’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difensori dell’imputato; Sez. 5, n. 46046 del 6/6/2012, Paludi ed altro, Rv. 254081 e già Sez. 3 n. 29240 del 9/6/2005, Fiero, Rv. 232374, in un caso di giudizio abbreviato in cui è stata ritenuta corretta l’utilizzazione di un’intercettazione telefonica non trascritta ritualmente, a seguito di consulenza tecnica ex art. 268 c.p.p., ma riprodotta su cosiddetto “brogliaccio”; Sez. 3, n. 7336 del 31/1/2014, La Neve, Rv. 258813, in relazione all’omesso espletamento dell’interrogatorio a seguito dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p., benchè sollecitato dall’imputato; Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014, Onofrio, Rv. 260377, in relazione all’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell’imputato della richiesta di giudizio abbreviato; Sez. 2, n. 39474 del 3/7/2014, Acquavite ed altri, Rv. 260786, nel caso dell’omesso espletamento dell’interrogatorio a seguito dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p., benchè sollecitato dall’imputato; Sez. 1, n. 19948 del 5/5/2010, Merafina, Rv. 247566; Sez. 2, n. 13465 del 22/3/2016, Candita, Rv. 266748 relativamente all’invalidità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, conseguente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste).

Nè tale orientamento può ritenersi superato dalle recenti decisioni di Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, Garbini, Rv. 281333, che non si riferisce ad un giudizio abbreviato, come confermato dalla prima censura formulata dal ricorrente, con cui si è denunciata la mancata remissione in termini per accedere al rito abbreviato, e Sez. 4, n. 8862, del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676, che non affronta affatto il problema della sanatoria della nullità in conseguenza della scelta del rito abbreviato e non contiene, pertanto, alcuna argomentazione idonea a ribaltare il consolidato orientamento formatosi.

Peraltro, tale orientamento giurisprudenziale è oggi confluito nell’art. 438 c.p.p., comma 6-bis, ai sensi del quale la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.

3. Solo per completezza, in ordine alla prima censura, avente ad oggetto l’esercizio dei poteri di integrazione probatoria di ufficio del giudice di appello nel giudizio abbreviato, va ricordata la recente Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 – 01, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441 c.p.p., comma 5, può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti – in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell’imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell’ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l’eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria. Tale principio va letto congiuntamente a quello secondo cui nel giudizio abbreviato d’appello il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perchè la previsione dell’art. 441 c.p.p., comma 5, che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, Melillo, Rv. 248181).

4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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