La sospensione della patente non rientra nel beneficio della sospensione condizionale della pena

Tag 25 Settembre 2021  |

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In tema di guida in stato di ebbrezza in applicazione dell’art. 186 comma 2 lett. b) ultimo periodo CdS, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 6.

Tale sanzione è da considerarsi una sanzioni amministrativa accessoria e pertanto non viene sospesa nel caso in cui venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, la quale si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie (ma non alle sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente).

Tribunale Vicenza Sent., 01/02/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA – Sezione Penale –

in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Giulia POI

alla pubblica udienza del 28/01/2021

a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(art. 544 3 comma c.p.p.)

nel procedimento a carico di:

B.L. nato il (…) a T. (V.), residente a V. (V.) via L., 6/D – domicilio eletto c/o studio Avv. Andrea Cornolò del Foro di Vicenza;

libero – assente

con difensore di fiducia Avv. Andrea Cornolo’ del Foro di Vicenza;

imputato

del reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. b) e co. 2 sexies D.Lgs. n. 285 del 1992 perché guidava l’autovettura BMW 118 tg. (…) in stato d’ebbrezza conseguente all’uso di sostanze alcoliche con tasso alcolemico rilevato pari a 1,03 g/l nella prima prova e 1,01 g/l nella seconda prova.

Con l’aggravante di cui all’art. 186 co. 2 sexies D.Lgs. n. 285 del 1992, ossia di aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00.

In Vicenza (VI) il 08.09.2018.

Il Giudice revoca il decreto penale opposto.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto penale del 4.3.2019 il GIP presso il Tribunale di Vicenza ha condannato B.L. alla pena di Euro 3.975,00 di ammenda, applicando la sospensione della patente di guida per mesi 6, per il reato di cui all’art. 186 co 2 lett. B) e co 2sexies CdS commesso in Vicenza l’8.9.2018.

A seguito di rituale opposizione, in data 5.3.2020 il GIP ha emesso decreto di giudizio immediato e l’imputato è stato tratto dinnanzi il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica.

All’udienza del 7.12.2020 (rifissata ex D.L. n. 18 del 2020 convertito nella L. n. 27 del 2020 in quanto la prima udienza, originariamente prevista per il giorno 20.4.2020, è stata rinviata ex lege) il Giudice ha dichiarato l’assenza dell’imputato e la difesa ha chiesto che il processo fosse definito con sentenza ex artt. 444 e ss c.p.p., il Pubblico Ministero non ha prestato il consenso e il Giudice ha rigettato la richiesta. La difesa ha pertanto manifestato la volontà di acquisire gli atti d’indagine e il Giudice ha rinviato per la discussione.

All’udienza odierna, previa revoca del decreto penale opposto, il Giudice ha dichiarato aperto il dibattimento e, acquisiti gli atti d’indagine ai sensi dell’art. 493 co 3 c.p.p., ha invitato le parti a concludere. Successivamente si è ritirato in camera di consiglio e all’esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.

Dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento emerge che la notte dell’8.9.2018, alle ore 4,45, una pattuglia dei Carabinieri ha fermato a Vicenza in strada delle Maddalene un’autovettura BMW 118 tg (…) alla cui guida si trovava B.L., così come identificato dal militari. Nel corso del controllo, il guidatore è apparso in evidente stato di ebbrezza alcolica, desunta dall’alito che odorava di alcol e dagli occhi lucidi. Pertanto i militari hanno deciso di sottoporlo all’alcoltest drager modello 7110 matricola (…) che ha dato il seguente esito: 1,03 gr/l alla prima prova eseguita alle ore 5.05 e 1,01 gr/1 alla seconda prova alle ore 5,13. Stanti gli esiti, i militari hanno provveduto al ritiro immediato della patente di guida mentre l’autovettura è stata affidata al padre dell’imputato, B.F..

Così ricostruiti i fatti, risulta provata la penale responsabilità di B.L. in ordine al reato ascritto.

La prova della sussistenza dello stato di ebbrezza è data dall’esito dell’alcoltest cui è stato sottoposto l’imputato. L’assunzione di sostanze alcoliche da parte dell’imputato è peraltro confermata dall’annotazione di polizia giudiziaria, in cui i verbalizzanti danno atto di aver constatato che l’imputato presentava i classici sintomi dell’ubriachezza.

Corretta appare la qualificazione giuridica del fatto: trattasi, difatti, della violazione contemplata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 186 CdS, trattandosi di valore accertato superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 in entrambe le prove, cosi come sussiste pacificamente la circostanza di cui all’art. 186 co 2sexies CdS essendo stato il fatto accertato alle ore 4.45.

Passando al trattamento sanzionatone, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche avendo l’imputato prestato il consenso all’acquisizione degli atti d’indagine ed avendo così consentito una celere definizione del processo.

Le stesse non possono essere poste in bilanciamento con l’aggravante di cui all’art. 186 comma 2sexies CdS, essendo quest’ultima sottratta a tale giudizio ai sensi del comma 2septies del predetto articolo.

La pena finale viene pertanto determinata in mesi 2 di arresto ed Euro 800,00 di ammenda, così calcolata: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pena base mesi 3 di arresto ed Euro 900,00 di ammenda (ci si discosta dal minimo in ragione del tasso alcolemico accertato, non di poco superiore al minimo), aumentata la pena pecuniaria ex art. 186 co 2sexies CdS a mesi 3 di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda e diminuita ex art. 62bis c.p. a mesi 2 di arresto ed Euro 800,00 di ammenda.

Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

Anche in accoglimento della richiesta della difesa, la pena detentiva così come determinata può essere sostituita ai sensi dell’art. 53 co 2 L. n. 689 del 1981 sussistendone tutti i presupposti di legge e, avuto riguardo ai criteri di determinazione dell’ammontare giornaliero della pena pecuniaria di cui al predetto comma 2 dell’art. 53 in combinato disposto con l’art. 135 c.p. ivi espressamente richiamato ai fini della quantificazione, la pena sostitutiva va determinata in Euro 15.000,00 (Euro 250,00 per ciascun giorno di detenzione ex art. 135 c.p. moltiplicato per 60 giorni, non già Euro 75,00 per ciascun giorno come previsto dall’art. 469 co 1 bis c.p.p., che trova applicazione esclusivamente nel caso di definizione del giudizio con decreto penale e non nell’eventuale giudizio di opposizione).

Ritiene questo Giudice di poter concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario stante la prognosi favorevole di astensione dal commettere ulteriori reati desunta dall’età dell’imputato e dallo stato di incensuratezza dello stesso.

A mente dell’art. 186 co 2 lett. b) ultimo periodo CdS, all’accertamento del reato consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che viene determinata per la durata di mesi 6. Tale sanzione non può essere sospesa così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 27297/2019, a mente della quale “il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida”).

Stante il carico del molo monocratico e collegiale, la motivazione è stata riservata in 30 giorni.

P.Q.M.
Visti gli art. 533,535 c.p.p.

DICHIARA

B.L. responsabile del reato a lui ascritto e, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi due di arresto e 900,00 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 53 co 2 L. n. 689 del 1981

SOSTITUISCE

la pena detentiva in pena pecuniaria determinata in Euro 15.000,00.

Pena sospesa e non menzione.

Visto l’art. 186 comma 2 lett. b) del Codice della Strada

APPLICA

A B.L. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delia patente di guida per mesi sei.

Dispone la trasmissione di copia della sentenza alla Prefettura per quanto di competenza.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Vicenza, il 28 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2021.

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