Guida in stato di ebbrezza: l’aggravante del sinistro stradale si applica anche in caso di mera turbativa del traffico

Tag 25 Settembre 2021  |

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In caso di incidente stradale con guida sotto l’influenza dell’alcool, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 bis C.d.S., è sufficiente qualsiasi avvenimento che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale.

L’aggravante si applica anche se il sinistro non ha comportato il coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; nè sono richiesti i danni alle persone o danni alle cose. Ne consegue che è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico significativo, ossia potenzialmente idonea a determinare dei danni.

Tribunale Lecce Sez. II Sent., 02/02/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

II^ SEZIONE PENALE

Il Giudice Dott.ssa Silvia Saracino – alla pubblica udienza del 22 gennaio 2021 – ha pronunziato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

V.B., nato a L. (B.) il (…) residente in U. via E., nr. 18, di fatto domiciliato in G.; libero assente;

Difeso di ufficio dall’Avv. Sabrina Serio del foro di Lecce; sostituita con delega orale dall’Avv. Davide PASTORE;

IMPUTATO

v. ALLEGATO

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall’art. 186 comma 2 lettera c) codice della strada perchè si poneva alla guida della autovettura marca Peugeot con targa bulgara (…) in stato di ebbrezza alcolica avendo un tasso alcoolemico pari a 3,5 g/l;

con l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’articolo 186 D.Lgs. n. 285 del 1992 per avere provocato un incidente stradale uscendo di strada ribaltandosi

con l’aggravante di cui al comma 2 sexies dell’articolo 186 D.Lgs. n. 285 del 1992 per avere commesso il fatto in orario notturno e precisamente tra le ore 22 e le 7 del mattino successivo;

Reato commesso in Ugento il 14/12/2014

recidiva semplice

Con l’intervento del V.P.O. Dott.ssa Maria Antonella PASQUINO

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto del 9.9.2016, V.B. veniva citato a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 186, comma secondo, lett. c) e comma 2 bis e 2 sexies del D.Lgs. n. 285 del 1992, come da imputazione riportata in rubrica.

All’udienza del 5.5.2017, il processo veniva sospeso ex art. 420 quater c.p.p. al fine di notificare regolarmente il decreto di citazione a giudizio all’imputato irreperibile (sospensione del termine di prescrizione dal 5.5.2017 al 13.12.2019).

In data 13.12.2019, si procedeva in assenza dell’imputato, avendo ottenuto la prova che ha ricevuto la notifica in Germania in data 2.12.2019.

Dichiarato aperto il dibattimento, in data odierna le parti formulavano le proprie richieste di prova ed il Tribunale le ammetteva in quanto non manifestamente irrilevanti ai fini del decidere e conformi alle previsioni di legge.

All’odierna udienza, le parti acconsentivano all’acquisizione di documentazione rilevante ai fini del decidere (C.N.R. del a firma del e allegati).

Veniva dichiarata chiusa l’istruttoria, utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti acquisiti all’interno del fascicolo per il dibattimento.

All’esito della discussione, le parti concludevano come da richieste riportate in epigrafe, e, visti gli artt. 544 e ss. del c.p.p. veniva data lettura del dispositivo, con un termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

2. – Va affermata la penale responsabilità di V.B. in ordine ai reati a lui ascritti.

Dalla documentazione acquisita con il consenso delle parti si evince che in data 14.12.2014 alle ore 00,30, una pattuglia di carabinieri effettuava un sopralluogo in Ugento, Torre San Giovanni a seguito di una segnalazione di un sinistro stradale.

Sul posto i carabinieri verificarono che a ridosso della rotatoria stradale vi era una Peugeut 806 con targa bulgara nr. (…) completamente danneggiata con nessuno nell’abitacolo e priva di ogni documento.

Successivamente i militari risalivano all’identità del conducente appurando che nelle ore successive al sinistro una persona si era recata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Casarano per alcune cure dopo un sinistro stradale. Il paziente, inizialmente in stato di incoscienza, veniva identificato in V.B..

A seguito degli accertamenti eseguiti presso il nosocomio, si accertava che il V., trasportato in ospedale per politrauma da strada, presentava un tasso alcol emico pari a 3,5 m.l.

Il V., peraltro, visitato dal medico presentava uno stato di sopore intorno alle ore 9,00 del primo controllo, mentre alle ore 11.00, al momento del secondo controllo, era andato via senza comunicarlo ai sanitari.

L’art. 186, 2 comma, lett. C) del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992 e succ.mod.), punisce colui che si mette alla guida di un’automobile qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

La prova del fatto nella sua materialità oggettiva si fonda, dunque, sulla documentazione in atti da cui si evince che l’imputato era alla guida di una autovettua in stato di alterazione causato dall’assunzione di alcool oltre il limite consentito dall’art. 186 co. 2 lett. c) del C.d.S., confermata da quanto accertato mediante il c.d. alcoltest che riscontrava la presenza di un tasso alcolemico pari a 3,5 g/l (cfr. documentazione acquisita).

Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte lo stato di ebbrezza del conducente di un’autovettura può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e la procedure indicate nell’articolo 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice stradale (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento e non essendo prevista espressamente una “prova legale”, il giudice ben può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, sbalzi di umore, occhi arrossati e lucidi, ecc.).

Nel caso di specie, le risultanze dibattimentali hanno consentito di raggiungere la prova:

1) che V. fosse alla guida della sua auto in stato di ebbrezza (tanto si deduce dagli accertamenti eseguiti presso il nosocomio).

2) che si sia verificato il superamento della soglia prevista dall’art. 186, 2 comma lett. c), (cfr. rilievo ed esame etilometrico allegato).

Sussistono, altresì, anche le contestate aggravanti, in quanto da un lato il sinistro è avvenuto in una fascia temporale ricompresa fra le 22.00 e le 7.00 e dall’altro lato, la causazione del sinistro deve essere imputata unicamente al V. attese le risultanze eseguite dai carabinieri che, sopraggiunti sul posto, hanno constatato la presenza di un solo autoveicolo totalmente danneggiato all’altezza di una rotatoria stradale.

E’, inoltre, evidente la sussistenza del necessario nesso di strumentalità – occaslonalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, in quanto il V. ha perso il controllo del mezzo nel percorrere la strada all’altezza di un rondò: il che suffraga ulteriormente la condizione di rilevante alterazione del conducente poi accertata con l’esame tramite etilometro (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 33760 del 17/05/2017 – “In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma secondo bis, C.d.S. è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso”).

Si condivide, infatti, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma che “In tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dal comma 2-bis dell’articolo 186 del codice della strada, nella nozione di “incidente stradale” deve intendersi ricompreso – qualsiasi avvenimento inatteso che, Interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; a tal fine non sono richiesti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni. Con la precisazione, comunque, che, ai fini della configurabilità dell’aggravante, è necessario anche che sia accertato un coefficiente causale della condotta della conducente rispetto al sinistro” (cfr. Cassazione penale sez. IV, 19/07/2018, n.7033).

3.- Concludendo, risulta provata la sussistenza del reato di cui all’imputazione e l’imputato va, dunque, condannato.

Quanto al trattamento sanzionatorio, alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 c.p., stimasi equo infliggere la pena di 6 di arresto ed Euro 3.500 di ammenda (p.b. per il reato di cui all’art. 186 com. 2 lett. B) pari a 3 mesi di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, aumentata a 6 mesi di arresto ed Euro 2.000 di ammenda ex art. 186, comma 2 bis, aumentata a 6 mesi di arresto ed Euro 3.500 di ammenda ai sensi dell’art. 186 comma 2 sexies). Alla decisione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

All’imputato non possono essere riconosciute le attenuanti generiche, in quanto in quanto – come da tempo statuisce la Suprema Cotte – queste ultime non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 c.p. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena. (cfr. Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 1999, nonché Cassazione penale, sez. IV, 28.5.2013, n. 24172 che ha affermato che “in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta”).

Nel caso di specie, non sono emersi elementi positivamente valutabili a tal fine, in considerazione delle specifiche modalità del fatto, tali da destare un grave allarme sociale e provocare un evidente pericolo nella circolazione stradale. Si tratta, infatti, di un rilevante tasso alcoolemico (pari a 3,5 g); inoltre il soggetto è già gravato da altro precedente penale.

Osservato il disposto di cui all’art. 186 co. 2 bis del Codice della strada, è necessario disporre nei confronti dell’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.

Pena sospesa. Al passaggio in giudicato della sentenza va trasmessa copia autentica della sentenza all’organo accertatore ai fini di cui all’art. 126-bis, comma 6-bis, C.d.S.

Si reputa opportuno indicare, avuto riguardo al complessivo carico di lavoro, il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.

dichiara V.B. colpevole dell’imputazione ascritta e lo condanna alla pena di mesi 6 di arresto ed Euro 3.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dispone nei confronti dell’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.

Dispone che, al passaggio in giudicato, copia autentica della sentenza sia trasmessa all’organo accertatore ai fini di cui all’art. 126-bis, comma 6-bis, C.d.S.

Pena sospesa.

Giorni 30 per il deposito dei motivi.

Così deciso in Lecce, il 22 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2021.

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