Nel caso di particolare tenuità del fatto non si applica la sospensione della patente di guida

Tag 19 Agosto 2022  |

La sentenza prende in esame il caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti etilometrici. Il Giudice stabilisce che laddove la punibilità sia esclusa per la particolare tenuità del fatto  allora dovrà escludersi anche l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La sospensione infatti è prevista solo in caso di condanna per il reato.

Cassazione penale sez. IV, 16/03/2022, n.9719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –
Dott. D’ANDREA Alessandro – Consigliere –
Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.V.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAVICH GIUSEPPE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERELLI
SIMONE, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida.

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Campobasso, in data 11 ottobre 2021, prosciogliendo l’imputato per particolare tenuità del fatto, ha riformato la sentenza con la quale D.V.C. era stato condannato per il reato p. e p. dall’art. 186 C.d.S., comma 7, (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici), contestato come commesso in (OMISSIS): il D.V., avendo avuto un incidente con la propria autovettura, veniva trovato dalla Polizia municipale sul luogo del sinistro, in una condizione che i vigili definivano di “stato confusionale”; sul luogo non veniva eseguito alcun accertamento, ma il suddetto conducente veniva accompagnato presso il Comando della Polizia municipale, ove però, a distanza di alcune ore, l’apparecchio non funzionava; a quel punto il D.V. rifiutava di sottoporsi all’esame e decideva di allontanarsi.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre di D.V. deducendo vari motivi di lagnanza (cinque per l’esattezza, a fronte dell’erronea numerazione degli stessi).

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, ritenuta la legittimità del rifiuto: riepilogando la vicenda e spiegando le ragioni del ritardo nell’esecuzione dell’alcoltest, il ricorrente evidenzia che il rifiuto era intervenuto a distanza di tre ore e mezza dal sinistro, e ciò avrebbe reso ultroneo l’esame, essendo a quel punto necessario verificare l’eventuale ebbrezza sulla base di ulteriori elementi indiziari.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la legittimità del rifiuto o, comunque, la sussistenza di errore di fatto scusabile.

2.3. Con il terzo motivo il deducente lamenta nullità dell’accertamento etilometrico per il mancato avviso al D.V. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

2.4. Con il quarto (erroneamente indicato come quinto) motivo di doglianza, l’esponente lamenta la conferma della sospensione della patente di guida (per due anni) pur a fronte dell’assoluzione per particolare tenuità del fatto. Decisione illegittima, essendo intervenuto proscioglimento, come del resto già stabilito dalla Cassazione a proposito della confisca di autoveicolo in relazione a proscioglimento ex art. 131-bis c.p..

2.5. Con il quinto (erroneamente indicato come sesto) motivo di doglianza, il deducente lamenta infine l’eccessività della pena e, in specie, della sospensione della patente di guida.

Motivi della decisione

1. I primi tre motivi sono inammissibili, perché manifestamente infondati.

1.1. Quanto al primo motivo, non spettava certo al D.V. stabilire da quale momento in poi l’accertamento del tasso alcolemico fosse inutile sul piano probatorio; il reato in esame e’, in realtà, costruito come un reato di disobbedienza a una prescrizione dell’autorità legittimamente data, rifiutando la quale il soggetto attivo si espone a sanzioni penali. Nella specie, restando esclusa qualsiasi ipotesi di illegittimità dell’ordine, deve considerarsi che il decorso del tempo, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, non è di per sé idoneo a provare di attendibilità l’esame al quale il D.V. si sottrasse col suo rifiuto: si ricorda che, nella giurisprudenza in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532; Sez. 4, Sentenza n. 40722 del 09/09/2015, Chinello, Rv. 264716).

1.2. Quanto al secondo motivo, non può parlarsi in alcun modo di errore scusabile, ma semmai, quand’anche si ritenesse che la decisione del D.V. di rifiutare l’accertamento fosse legata a un errore, quest’ultimo sarebbe certamente caduto sul precetto, inteso come struttura del reato di cui trattasi, ossia sulla liceità del rifiuto di aderire all’invito a sottoporsi all’alcoltest. Sarebbe pertanto, all’evidenza, un errore inescusabile, in quanto irrilevante a termini dell’art. 5 c.p..

1.3. Quanto al terzo motivo, è ius receptum che l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (da ultimo, ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745). Tale rilievo assorbe quello in base al quale, nella specie, l’invito era stato in realtà rivolto, come chiarito nella sentenza impugnata sulla base della deposizione testimoniale del m.llo D.T. (v. pag. 3 sentenza).

2. Per quanto invece riguarda il quarto motivo, esso è fondato.

Se, infatti, è vero che, in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592), ciò non vale per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici: ed invero, deve constatarsi che l’applicazione della sospensione della patente di guida e’, espressamente, collegata dall’art. 186 C.d.S., comma 7, alla “condanna per il reato di cui al titolo che precede”, e non al semplice accertamento del reato (come accade per la sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza). Dunque, in ossequio al principio di legalità, non è consentito disporre la sanzione amministrativa accessoria de qua nel caso di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., dal reato p. e p. dall’art. 186 C.d.S., comma 7, a differenza di quanto accade per l’analoga pronunzia di proscioglimento dal reato di guida in stato di ebbrezza.

La fondatezza del motivo in esame assorbe ogni considerazione circa il motivo successivo, ove, accanto alla censura per l’asserita eccessività della pena (chiaramente priva di pregio, non essendovi stata l’applicazione di alcuna pena), vi è tuttavia la doglianza circa la durata della sospensione della patente: sanzione, questa, che va invece eliminata.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione della sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata direttamente da questa Corte ex art. 620 c.p.p., lett. l). Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2022

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