Violazione obbligo di fedeltà del lavoratore: deve essere dimostrata la trattazione di affari per conto proprio o di terzi.

Tag 21 Novembre 2013  |

 

[massima]

Il caso de quo tratta di un addetto alla sala bingo sorpreso a lavorare per un’impresa concorrente con sede in un’altra provincia. La Corte afferma che il licenziamento è illegittimo non ravvisando nella fattispecie una violazione dell’obbligo di fedeltà.

Perchè possa ritenersi integrata una violazione del divieto di concorrenza, deve essere dimostrata la trattazione di affari per conto proprio o di terzi (R.D.L. n. 1825 del 1924, art. 8 sull’impiego privato richiamato dall’art. 117 del c.c.n.l. applicabile al rapporto e posto a base del recesso).

Nel caso di specie manca la prova dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività complessa riconducibile al concetto di trattazione di affari e anche una compiuta allegazione del carattere concorrenziale di attività svolte in realtà territoriali distanti. Infine, si deve tenere conto della reale incidenza, sotto il profilo della fedeltà, di una frequentazione limitata ad una giornata di riposo legittimamente goduta dal lavoratore.

Cassazione civile  sez. lav. del 19 aprile 2011 n. 8969

 

 

[fattoediritto]

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 22.4.2009, confermava la sentenza di primo grado con cui il Tribunale della stessa sede aveva accolto la domanda proposta da E. M. contro la s.r.l. Partenopea Bingo, diretta ad impugnare il licenziamento dalla stessa intimatogli in data 10.12.2002 e a conseguire talune differenze retributive, in particolare adottando i provvedimenti di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 (reintegrazione e risarcimento del danno).

Per quanto ancora rileva, la Corte, ricordato preliminarmente che al lavoratore era stato contestato di essere stato rinvenuto presso la Sala Bingo Game di Mercogliano intento a prestare attività lavorativa per conto di detto esercizio, rilevava che dallo stesso interrogatorio libero del legale rappresentante della società doveva escludersi l’ipotesi – oggetto di contestazione – della prestazione di lavoro dell’ E. a favore dell’altra azienda, mentre il dato della sua presenza nei locali della stessa nel giorno in questione non era contestato. Quanto alla tesi dell’appellante che, in considerazione delle mansioni espletate dal lavoratore, caratterizzate da autonomia e discrezionalità, lo svolgimento stesso di attività in favore di un’impresa concorrente (ci si riferisce evidentemente, in particolare, al capo f) della prova testimoniale non ammesso, secondo cui nell’occasione in questione l’ E. era stato visto organizzare il gioco dando disposizioni agli addetti, girando tra i tavoli, sostando ed operando alla consolle) risultasse gravemente lesivo della attività della società appellante, la Corte di merito osservava che, perchè possa ritenersi integrata una violazione del divieto di concorrenza, deve essere dimostrata la trattazione di affari per conto proprio o di terzi (R.D.L. n. 1825 del 1924, art. 8 sull’impiego privato richiamato dall’art. 117 del c.c.n.l. applicabile al rapporto e posto a base del recesso). Doveva rilevarsi allora, con riferimento alla specie, che mancava la prova dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività complessa riconducibile al concetto di trattazione di affari e anche una compiuta allegazione del carattere concorrenziale di attività svolte in realtà territoriali distanti, l’una in provincia di Avellino e quella dell’appellante di Frattamaggiore e in Santa Maria Capua Vetere, e del disvalore sotto il profilo della fedeltà di una frequentazione limitata ad una giornata di riposo legittimamente goduta dal lavoratore.

La Soc. Partenopea Bingo ricorre per cassazione con un motivo.

L’ E. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

Il ricorso denuncia difetto o insufficienza di motivazione e violazione degli artt. 1175, 1375 e 2105 c.c..

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato per l’assorbente ragione che il medesimo non censura la parte finale della motivazione, in realtà decisiva, sulla non dimostrazione da parte della società datrice di lavoro del carattere concorrenziale di un’attività imprenditoriale dall’oggetto analogo ma svolta in una realtà territoriale distante.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro 30,00 oltre Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

 

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