Art.2 c.c. – Maggiore età. Capacità di agire

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Tag 23 Settembre 2021  |

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. III Sent., 04/02/2020, n. 2460

Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l’eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l’autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l’attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell’art. 182 c.p.c..

Cass. civ. Sez. III Ord., 05/11/2018, n. 28084

Deve essere sottoposta all’attenzione del Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della soluzione della questione di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione – e del c.d. diritto all’oblio – posto a tutela della riservatezza della persona – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale.

Cass. civ. Sez. III Ord., 13/10/2017, n. 24077

Posto che il minore è capace di compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto, col solo limite del pregiudizio che gliene possa derivare, la richiesta stragiudiziale di risarcimento che la vittima di un sinistro da circolazione stradale deve rivolgere all’assicuratore del danneggiante con lettera raccomandata, in quanto non comporta effetti sfavorevoli per il suo autore, può essere validamente formulata dal minore di età o da un suo incaricato.

Cass. civ. Sez. III, 29/09/2015, n. 19212

Il consenso libero e informato, che è volto a garantire la libertà dell’individuo e costituisce un mezzo per il migliore perseguimento dei suoi interessi, consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare la terapia, salvo che ricorra uno stato di necessità, non può mai essere presunto o tacito, ma dev’essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione anch’essa esplicita (nel caso di specie, non si è ritenuto valido il consenso informato prestato verbalmente dalla paziente sotto effetto di narcosi e con scarsa conoscenza della lingua italiana).

Cass. civ. Sez. II Sent., 30/04/2015, n. 8821

Il principio per cui il difetto di legittimazione processuale è sanato “ex tunc” dalla costituzione nel successivo grado di giudizio del soggetto legittimato (nella specie, per raggiunta maggior età), il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva, non si applica ove sia intervenuta una pronuncia d’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che la semplice volontà di ratifica non è sufficiente a rimuovere gli effetti di tale pronuncia, che, invece, deve essere impugnata per vizi suoi propri.

Cass. civ. Sez. II, 18/09/2006, n. 20158

In caso di violazione del codice della strada commessa dal minore di anni diciotto, qualora nel verbale sia riportato, insieme alla violazione (guida senza il prescritto “patentino”) l’obbligo di recarsi presso il più vicino comando di polizia municipale per esibire il patentino stesso, e il relativo verbale venga notificato quando il minore abbia già compiuto la maggiore età, della mancata ottemperanza all’obbligo di presentazione non può essere chiamato a rispondere il genitore, ex art. 196 del Codice della strada, quale responsabile diretto per la violazione commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, poiché della violazione risponde soltanto il soggetto divenuto maggiorenne, secondo l’ordinaria disciplina civilistica della capacità di agire.

Cass. civ. Sez. III, 10/06/2005, n. 12312

L’incarico conferito ad un legale dai genitori di un minore per la cura degli interessi di quest’ultimo in relazione ai danni occorsigli a seguito di un sinistro stradale configura un mandato di carattere sostanziale avente ad oggetto il compimento di atti giuridici stragiudiziali in nome e nell’interesse del minore, il quale è idoneo (in assenza delle cause di estinzione tassativamente previste dall’art. 1722 c.c.) a produrre effetti anche successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte del minore medesimo (circostanza non integrativa di una causa di estinzione del mandato conferito) e sino a quando questi non lo revochi. Pertanto, la richiesta di risarcimento del danno formulata in base al ridetto incarico è idonea ad interrompere il corso del relativo termine prescrizionale, ancorché formulata in un momento nel quale il danneggiato sia già divenuto maggiorenne.

Tribunale Catania del 12/03/2004

La richiesta di adeguamento dei caratteri sessuali in un soggetto che si trovi in una situazione di dissociazione tra soma e psiche, da effettuare mediante trattamento chirurgico autorizzato ai sensi della legge n. 164 del 1982, è espressione di un diritto personalissimo e, dunque, non può essere avanzata dai genitori del minore.

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