Tribunale di Trento – sentenza n. 112 del 10/02/2020

Tag 18 Febbraio 2020  |

[intestaz]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Tribunale Ordinario di Trento Contenzioso Tribunale Ordinario CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4603/2017 R.G. promossa da: P.XXX G.XXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX ) , con il patrocinio degli avv. O.XXX M.XXX C.XXXXXX e , elettivamente domiciliato in VIA XXXXXXXXX 75 38100 TRENTO, presso il difensore avv. O.XXX M.XXX C.XXXXXX ATTORE contro: E.XXXXXXXX M.X (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX ) , con il patrocinio dell’ avv. L.XXXXXX F.XXXX e elettivamente domiciliato in VIA * XXXXXXXXXXXXX 4 38122 TRENTO presso lo studio dell’ avv. L.XXXXXX F.XXXX CONVENUTO avente per oggetto: responsabilità extracontrattuale e trattenuta in decisione all’ udienza del giorno 10.7.19 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE: in via principale: accertate, anche ai sensi dell’ art. 651 c.p.p., le condotte lesive poste in essere dalla sign. M.XX E.XXXXXXXX voglia l’ On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la responsabilità della sig. ra M.XX E.XXXXXXXX nella causazione dei danni patiti dalla dott. G.XXXXXXXX P.XXX, e per l’ effetto, condannare la sign. M.XX E.XXXXXXXX al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, morali, all’ immagine e per perdita di chance, il tutto in misura di almeno euro 100.000, 00 (diconsi centomila) ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia che l’ Ill. mo G.I. vorrà determinare in esito all’ attività istruttoria e/o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata e con deduzione dell’ acconto pari a 10.000, 00 già versato dalla sign. E.XXXXXXXX M.XX nel corso del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre al 15% di spese, Cnpa e Iva e rifusione di spese e contributo unificato, da porsi a carico della convenuta In via Istruttoria: si ripropongono le istanze istruttorie non ammesse ed in particolare l’ escussione dei testi: 1. sign. G.XXX B.XXXXX (sindaco comune Strembo) 1 2. sign. M.XX D.XXX (già vice sindaco e assessore comune Strembo) 3. sign. L.XXXXXX M.XXXXXXX (agente di polizia locale) 4. sign. L.XXX S.XXXXX (dipendente comune di Strembo) 5. sign. N.XX C.XXXXX (dipendente comune di Strembo) 6. dott. G.XXXXX L.XXXXXX (già segretario comunale Comune Baselga di Piné); 7. dott. L.XXXX G.XXXXXXXX (sorella e segretario comunale Comune di Pieve di Bono) 8. dott. M.XXXX C.XXXXXXX (già segretario comunale del Comune di Luserna) 9. dott. D.XXXXXX D.XXXXXXXXX (segretario comunale del Comune di Caderzone Terme) 10. sign. D.XXXX R.XXX (conoscente e amico) 11. dott. O.XX M.XXXX (funzionaria presso C.XXXXXX V.XXX L.XXX e conoscente) 12. dott. Simona Caterbi (conoscente e amica) 13. dott. L.XXXXX Z.XXX (Dirigente ripartizione Enti Locali della Regione T.A.A. e membro commissione concorso per segretario Comune di Storo) 14. dott. C.XXXXX Ambrosi (segretario generale del Comune di Trento) 15. dott. G.XXXXXXXXX Giorgio (segretario generale del Comune di Rovereto) 16. dott. ssa L.XXXXX Moresco (segretaria generale del Comune di Riva del Garda)  dott. P.XXX L.XXXXX (segretario comunale del Comune di Giustino) dott. C.XXXX M.XXXXX (segretaria comunale del Comune di Madruzzo e della C.XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, nonché membro della Commissione giudicatrice concorso dei Comuni di Cavedine e di Vezzano); dott. M.XXXX C.XXX (Segretaria comunale del Comune di V.XXX L.XXX) dott. G.XXXXXX B.XXX (già Segretario comunale Comune di Storo e membro della commissione di concorso per il posto di Segretario comunale di Storo insieme alla dott. L.XXXXX Z.XXX) sign. S.XXXXX B.XXXXXX (Comandante polizia locale Valle del Chiese con sede in Storo) prof. G.XX G.XXXXX (docente Università di Trento, già sindaco Comune di Vallarsa e membro Commissione concorso segretario Comune di Lavis) arch. B.XXXXX C.XXX (già responsabile servizio tecnico del Comune di Bocenago, ora dipendente del Comune di Bleggio Superiore) rag. G.XXXXX B.XXXXX (già dipendente del Comune di Bocenago, ora dipendente del Comune di Nago Torbole ) rag. W.XXXX M.XXXXXX (già Segretario comunale dei Comuni di Darè e Preore) dott. G.XXXXXX G.XXXXXX (dirigente servizio enti locali Provincia Autonoma di Trento) dott. F.XXXX M.XX (Segretario Comunale in pensione e all epoca dei fatti Consigliere di minoranza) sign. C.XXXXXX R.XXXXX (Agente di Polizia Locale di Storo) rag. E.XXX Z.XXXX (impiegata Comune di Storo) dott. ssa C.XXXXX Z.XXXXX (impiegata Comune di Storo) dott. ssa A.XXXXXXXX L.XXXXXX (conoscente e amica) dott. A.XXXX C.XXXX (specialista oculista con Studio in Tione) dott. S.XXXXX P.XXXXX (medico presso il Pronto Soccorso dell O.XXXXXXXXX Tione) 34. dott. ssa R.XX M.XXX C.XXXXX (medico con studio a Spiazzo Rendena) Sui seguenti capitoli di prova ed a prova contraria: 1. Vero che nel settembre 2011 veniva notificato alla dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX, al tempo Segretaria Comunale presso i Comuni di Strembo e Bocenago, l atto di citazione a giudizio formulato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento per il delitto di lesioni personali a danno della sign. E.XXXXXXXX M.XX ? 2. Vero che nel settembre 2011 e successivamente, a causa della formulazione da parte della Procura della Repubblica dell accusa di lesioni a danno della sign. E.XXXXXXXX M.XX, la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX accusava problemi di salute ? 3. Vero che a seguito della denuncia per lesioni presentata dalla sign. E.XXXXXXXX M.XX e relativo procedimento penale la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX soffriva di insonnia ? 4. Vero a seguito della denuncia per lesioni presentata dalla sign. E.XXXXXXXX M.XX e relativo procedimento penale, la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX interrompeva rapporti con alcuni parenti, conoscenti e amici ? 5. Vero che nel settembre 2011 e a seguito della formulazione da parte della Procura della Repubblica dell accusa di lesioni a danno della sign. E.XXXXXXXX M.XX, la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX interrompeva il rapporto con l amica dott. ssa Simona Caterbi, che frequentava sin dagli anni 90 ? 6. Vero che prima del settembre 2011 la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX frequentava un gruppo di amiche ove oltre alla dott. ssa Simona Caterbi era presente anche la dott. ssa A.XXXXXXXX L.XXXXXX ? 7. Vero che nel settembre 2011 e a seguito della formulazione da parte della Procura della Repubblica dell accusa di lesioni a danno della sign. E.XXXXXXXX M.XX, la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX smetteva di frequentare il gruppo di amiche ove erano presenti la dott. ssa Simona Caterbi e la dott. ssa A.XXXXXXXX L.XXXXXX ? 8. Vero che dopo l assoluzione disposta dal Giudice di Pace di Tione con sentenza n. 17/2015, la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX riprendeva la frequentazione con le amiche dott. ssa Simona Caterbi e dott. ssa A.XXXXXXXX L.XXXXXX, riferendo di quanto accaduto negli anni 2011-2015 ? 9. Vero che nel settembre 2011 a seguito della denuncia per lesioni presentata dalla sign. E.XXXXXXXX M.XX e relativo procedimento penale, la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX modificava le sue abitudini di vita e frequentazioni ? 10. Vero che nel settembre 2011 a seguito della denuncia per lesioni presentata dalla sign. E.XXXXXXXX M.XX e relativo procedimento penale, la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX manifestava ad amici e conoscenti la volontà di lasciare il posto di lavoro presso i Comuni di Strembo e Bocenago ? 11. Vero che nel settembre 2011 a seguito della denuncia per lesioni presentata dalla sign. E.XXXXXXXX M.XX e relativo procedimento penale, la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX veniva inseguita con l auto dalla sign. E.XXXXXXXX M.XX all uscita dall Ufficio del Comune di Strembo ? 12. Vero che nel settembre 2011 a seguito della denuncia per lesioni presentata dalla sign. E.XXXXXXXX M.XX e relativo procedimento penale, la sign. E.XXXXXXXX M.XX tentava di tamponare con l auto la vettura della dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX ? 13. Vero che spaventata per tale tentativo di tamponamento da parte della sign. E.XXXXXXXX M.XX, la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX chiamava con il cellulare il Sindaco G.XXX B.XXXXX chiedendogli aiuto ? r l~i 14. Vero che spaventata per tale tentativo di tamponamento da parte della sign. E.XXXXXXXX M.XX, la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX chiamava la dott. ssa D.XXXXXXXXX la quale scendeva in strada dal suo ufficio ? 15. Vero che nel settembre-ottobre 2011 a Strembo e Bocenago si era diffusa tra i cittadini la notizia della formulazione da parte della Procura della Repubblica dell accusa a carico della dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX di lesioni a danno della sign. E.XXXXXXXX M.XX ? 16. Vero che nel settembre-ottobre 2011 tra i colleghi Segretari Comunali della dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX si era diffusa la notizia della formulazione da parte della Procura della Repubblica dell accusa di lesioni a danno della sign. E.XXXXXXXX M.XX ? 17. Vero che i medici dott. A.XXXX C.XXXX, dott. S.XXXXX P.XXXXX e dott. ssa R.XX M.XXX C.XXXXX sono stati informati circa il fatto che la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX avrebbe inferto le asserite lesioni alla loro paziente sign. E.XXXXXXXX M.XX ? 18. Vero che nel corso degli anni 2011-2015 di durata del processo penale avanti al Giudice di Pace di Tione alcuni Segretari Comunali hanno commentato i fatti e le imputazioni a carico della collega dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX?. Vero che nel corso degli anni 2011-2015 di durata del processo penale avanti al Giudice di Pace di Tione la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX aveva chiesto alla sign. E.XXXXXXXX M.XX di ritirare la querela per lesioni e con definizione bonaria di ogni contenzioso tra le due ? 20. Vero che nel gennaio 2012 e nei mesi successivi tra alcuni dipendenti della Regione Trentino Alto Adige si era diffusa la notizia della formulazione da parte della Procura della Repubblica dell accusa di lesioni a carico della dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX ? 21. Vero che nel maggio 2012 la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX si presentava presso il Centro per la Mediazione Penale della Regione TAA nella veste di imputata nel procedimento 799/2011 R.G.N.R. per lesioni a danno della sign. E.XXXXXXXX M.XX ? 22. Vero che nel maggio 2012 la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX partecipava inutilmente alle sedute presso il Centro per la Mediazione Penale della Regione TAA nella veste di imputata nel procedimento 799/2011 R.G.N.R. per lesioni a danno della sign. E.XXXXXXXX M.XX, poiché la sign. E.XXXXXXXX M.XX non si presentava ? 23. Vero che per predisporre la propria difesa avanti al Giudice di Pace di Tione la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX doveva rivelare l esistenza di un procedimento penale a suo carico anche all agente di polizia locale sign. L.XXXXXX M.XXXXXXX ? 24. Vero che almeno tre giorni prima di ogni udienza pubblica la Cancelleria del Giudice di Pace di Tione esponeva pubblicamente il ruolo dell udienza con indicazione del nome dalla dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX quale imputato ? 25. Vero che nel corso delle udienze relative al procedimento a carico della dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX, presso l’ aula delle udienze del Giudice di Pace di Tione erano presenti avvocati che intrattenevano rapporti anche con le amministrazioni comunali, ove la dott. ssa G.XXXXXXXX svolgeva le funzioni di Segretario Comunale ? 26. Vero che nel corso delle udienze relative al procedimento a carico della dott. ssa G.XXXXXXXX, presso l’ aula delle udienze del Giudice di Pace di Tione erano presenti alcuni Sindaci dei Comuni delle Giudicarie ed il personale della polizia locale dei Corpi delle Giudicarie ? 27. Vero che negli anni 2013-2015 la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX, a causa dello stress, assumeva Alprazolam (Xanax) per prendere sonno e per dormire ? 28. Vero che nel marzo-aprile 2012 prima di prendere servizio presso il Comune di Cavedine a seguito delle dimissioni volontarie dai Comuni di Strembo e Bocenago la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX era chiamata a rendere conto al Sindaco e alla Giunta comunale del procedimento penale pendente a suo carico per l aggressione a danno della sign. E.XXXXXXXX M.XX ? 29. Vero che nel dicembre 2011 prima di prendere servizio presso il Comune di Storo a seguito delle dimissioni volontaria dai Comuni di Strembo e Bocenago la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX era chiamata a rendere conto al Sindaco e alla Giunta comunale del procedimento penale pendente a suo carico per l aggressione a danno della sign. E.XXXXXXXX M.XX ? 30. Vero che tra il novembre 2011 e il febbraio 2012 la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX si sottoponeva a valutazione nell ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario Comunale presso il Comune di Lavis ? 31. Vero che la Commissione nominata dal Comune di Lavis per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario Comunale tra il novembre 2011 e il febbraio 2012 ha acquisito tutta la documentazione del concorso, ivi inclusa l’ autocertificazione dei carichi pendenti presentata dalla dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX ? 32. Vero che il certificato per i carichi pendenti della dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX veniva acquisito anche dal Comune di Storo e dal Comune di Cavedine in occasione dei concorsi e successive assunzioni ? 33. Vero che nell ottobre 2012 la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX riceveva la nota del Direttore delle Segreteria del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, il quale comunicava l ammissione con riserva al concorso per titoli ed esami per Il posti di referendario ? 34. Vero che nell ottobre 2012 la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX, ricevuta la nota del Direttore delle Segreteria del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, il quale comunicava l ammissione con riserva al concorso per titoli ed esami per Il posti di referendario, accusava un forte stato d ansia ? 35. Vero che la dott. ssa P.XXX G.XXXXXXXX, ricevuta la nota del Direttore delle Segreteria del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti dell 11.10.2012 con la quale comunicava l ammissione con riserva al concorso per titoli ed esami per Il posti di referendario, decideva di non partecipare al concorso ? 36. Vero che prima dell ottobre 2012 la dott. sa G.XXXXXXXX aveva partecipato al precedente concorso per titoli ed esami per referendario della Corte dei Conti anche presentandone il certificato presso il Comune di Strembo al fine di usufruire del permesso per partecipare al concorso ? 37. Vero che prima dell ottobre 2012 la dott. sa G.XXXXXXXX aveva partecipato al precedente concorso per titoli ed esami per referendario della Corte dei Conti ottenendo un punteggio medio di appena sotto la soglia minima di 40 punti ? PARTE CONVENUTA: voglia il Tribunale di Trento, – dato atto che la sig. E.XXXXXXXX M.XX ha messo a disposizione della sig. P.XXX G.XXXXXXXX -con offerta reale del 29.05.2017 – la somma di 10.000, 00 per il risarcimento del danno conseguente alla falsa accusa con querela 23.08.2010 per il reato di lesioni personali lievi (art. 582 II comma C. P.) – dato atto che la sig. E.XXXXXXXX M.XX – all’ udienza del giorno 18 aprile 2018 – ha consegnato alla sig. P.XXX G.XXXXXXXX l’ assegno circolare UniCredit C7402728300-06 emesso il 3 aprile 2018, per. 10.000, 00 quale risarcimento del danno dichiararne la congruità e respingere ogni altra maggior domanda risarcitoria^sEpjcon il carico delle spese di lite ed accessori di legge- via Istruttoria subordinata la Convenuta chiede l’ ammissione di prova contraria ai capitoli 10 e 19 della seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C. dell’ Attrice, nei termini seguenti: con l’ obbligo della verità dica il teste se:. – (contro il cap. 10) la sig. P.XXX G.XXXXXXXX avesse manifestato la volontà di lasciare l’ incarico di Segretaria comunale di Strembo e Bocenago già dall’ anno 2009 – (teste M.XXX A.XXXXX, ex Sindaco di Bocenago, ivi residente). – (contro il cap. 19) nel corso dei procedimenti penali, oggetto della narrativa di causa, l’ avv. M.XXXX B.XXXX, che ha difeso la sig. E.XXXXXXXX M.XX, abbia cercato di comporre bonariamente la controversia – (teste avv. M.XXXX B.XXXX – Trento)

[fattoediritto]

Con atto di citazione ritualmente notificato, G.XXXXXXXXX P.XXX conveniva in giudizio dinanzi all’ intestato Tribunale M.XX E.XXXXXXXX, chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati nell’ importo di euro 100.000, 00 subiti in conseguenza della commissione da parte della convenuta del reato di calunnia, come accertato con sentenza passata in giudicato.

In particolare esponeva che la convenuta in data 23.8.10 aveva presentato querela nei suoi confronti, accusandola di averle cagionato lesioni e di aver tenuto una condotta ingiuriosa e minacciosa; che il procedimento a carico dell’ attrice era stato archiviato con riguardo ai delitti d’ ingiuria e di minaccia, mentre si era concluso con la sua assoluzione con riguardo al reato di lesioni; che, a seguito di memoria depositata dall’ attrice, la convenuta era stata rinviata a giudizio in relazione ai delitti di falso, con riguardo alla falsificazione di certificati medici utilizzati a sostegno della querela per lesioni, di diffamazione e di calunnia; che con riguardo ai primi due reati che era intervenuta sentenza di condanna della convenuta del Tribunale di Trento , con riconoscimento del risarcimento del danno in favore dell’ attrice che si era costituita parte civile, mentre la condanna per calunnia era stata pronunciata dalla Corte di appello di Trento, sentenza successivamente confermata dalla Suprema Corte; che non era decorso il termine di prescrizione; che a causa della condotta della convenuta aveva subito rilevanti danni non patrimoniali.

M.XX E.XXXXXXXX si costituiva in giudizio, non contestando la sua responsabilità ma rilevando che l’ accusa da lei rivolta all’ attrice guardava un reato di non significativa rilevanza, tanto che è di competenza del Giudice di pace (articolo 592 co. 2 cp) ed esponendo di aver offerto l’ importo di euro 10.000, 00 a titolo di risarcimento danni.

Si procedeva all’ istruzione probatoria mediante l’ acquisizione dei documenti offerti.

Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all’ udienza del 10.7.19. * * * * La domanda proposta dall’ attrice, che va individuata esclusivamente nella richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione del reato di calunnia in danno dell’ attrice, è fondata e deve essere accolta.

Risulta documentato che la convenuta sia stata condannata con sentenza definitiva per il reato di calunnia commesso in danno dell’ attrice per averla falsamente accusata di averla aggredita presso gli uffici del Comune di Strembo, presso il quale l’ attrice svolgeva l’ attività di segretario comunale e la convenuta l’ attività di impiegata dell’ ufficio anagrafe.

La presente controversia riguarda di conseguenza esclusivamente la determinazione dell’ entità del danno subito dall’ attrice, posto che la condanna generica al risarcimento del danno è già contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Trento dd. 31/10/14. Nella quantificazione del risarcimento è necessario tener conto di diversi elementi.

La condotta calunniosa della convenuta è stata occasionata dal luogo ove entrambe le parti svolgevano l’ attività lavorativa e ciò ha facilitato l’ immediata diffusione in tale ambito delle accuse rivolte dalla convenuta in danno dell’ attrice.

L’ immediata diffusione dell’ accusa si è verificata non solo in ambito lavorativo ma anche nel limitato ambito territoriale in cui si trova il Comune di Strembo. La scarsa frequenza di fatti di cronaca rilevanti in una comunità ristretta sia per numero di abitati che per estensione territoriale agevola la diffusione di notizie anche di fatti non gravi, ma che interessano largamente l’ opinione pubblica soprattutto quando riguardano soggetti comunque conosciuti per essere inseriti nell’ organizzazione di enti pubblici territoriali (nel Comune di Strembo l’ attrice rivestiva il ruolo di segretario comunale e la convenuta era impiegata dell’ ufficio anagrafe e moglie dell’ ex sindaco del Comune di Strembo). Con riguardo alla diffusione territoriale dell’ esistenza di un procedimento penale a carico dell’ attrice, va però considerato che la notizia della condanna della convenuta per calunnia con sentenza definitiva ha avuto risonanza giornalistica non trascurabile, evidentemente per le medesime ragioni sopra indicate (doc. 25 e 26 all. atto di citazione). Nella quantificazione del danno bisogna anche tener conto della particolare intensità del dolo che caratterizza reato di calunnia, dolo che nel caso di specie presenta caratteristiche di significativa pervicacia posto che già in passato la convenuta aveva presentato delle denunce nei confronti dell’ attrice, in relazione alle quali è intervenuta archiviazione da parte del GIP di Trento (doc. 7-8-9 – la circostanza che i procedimenti in questione siano stati attivati a seguito di denunce della convenuta non è stata contestata). Inoltre, al fine di supportare l’ accusa di lesioni provocatele dall’ attrice, la convenuta ha falsificato, con alterazioni materiali, i certificati medici che attestavano tali lesioni (come accertato con la sentenza del Tribunale di Trento -doc. 14 all. atto citazione); anche tale condotta costituisce prova di un importante intento criminoso in capo alla convenuta, che l’ ha portata a realizzare artifici documentali per ottenere più facilmente la condanna dell’ attrice.

Tale valutazione non fa assumere al risarcimento del danno non patrimoniale valenza sanzionatoria (tutt’ ora negata dalla Suprema Corte – cfr Cass. SU n. 16601/17 secondo cui il connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nel quali una qualche norma lo preveda ) , ma non si può trascurare che il dolore del danneggiato è senz’ altro maggiore nell’ ipotesi in cui la condotta del danneggiante sia specificatamente sostenuta da una precisa volontà di far del male ed offendere la vittima Risulta documentato negli anni 2011-2012 (documenti 18-19-20-21 all. atto citazione) l’ attrice ha partecipato a diversi concorsi per la copertura del posto di segretario comunale presso diversi comuni, anche con esito favorevole; può ritenersi provato, trattandosi di fatto notorio, che in relazione alla partecipazione a tali concorsi, l’ attrice abbia dovuto dichiarare i propri carichi pendenti ed in particolare la pendenza del procedimento penale instauratosi a seguito della querela della convenuta. Ciò non ha impedito l’ attrice di superare tali concorsi, ma di certo può essere compreso il disagio nella stessa a rendere noto alle commissioni esaminatrici l’ esistenza di tale procedimento.

Analoghe considerazioni riguardano la partecipazione al concorso di referendario alla Corte dei Conti.

Né attenua la gravità della condotta criminosa della convenuta il fatto della stessa abbia querelato l’ attrice per la commissione di un reato non particolarmente grave (violazione dell’ art. 582 co. 2 cp). L’ accusa sostenuta dalla convenuta di essere stata picchiata dall’ attrice illustra immediatamente una personalità dell’ attrice medesima quale persona violenta ed incapace di controllare le proprie azioni, anche in considerazione del fatto che la narrazione della convenuta indicava una aggressione da parte dell’ attrice del tutto ingiustificata ed irrazionale (contenuto della querela doc. 2 all. alla memoria istruttoria) Non può invece ritenersi causale rispetto la condotta calunniosa della convenuta il fatto che l’ attrice abbia deciso di trasferirsi per svolgere la propria attività lavorativa presso altro comune; è nota la frequente mobilità dei segretari comunali.

Non può nemmeno ritenersi provato un danno alla salute, sia pure temporaneo (peraltro tale voce di danno non è stato mai ritualmente richiesta) conseguente alla necessità di assumere farmaci a causa dello stato di ansia determinato dalla condotta della convenuta; la certificazione doc. 26 allegata alla seconda memoria istruttoria è tutto generica nel suo contenuto (peraltro la certificazione è stata redatta a tre anni di distanza dalle effettive prescrizioni, nel maggio 2018) in quanto indica la prescrizione di alcune confezioni di un ansiolitico nel periodo 2013-2015, senza fornire alcuna indicazione circa la frequenza delle prescrizioni e l’ intensità della terapia.

Le considerazioni sopra esposte rendono irrilevanti le prove orali richieste dalle parti.

In particolare le prove orali richieste da parte attrice sono in parte superflue per quanto riguarda l’ andamento dei procedimenti penali, documentate per quanto riguarda la partecipazione a diversi concorsi, genericamente formulate per quanto riguarda i soggetti qualificati che sarebbero venuti a conoscenza della pendenza del procedimento penale a suo carico, rilevando peraltro che il pregio della dignità personale prescinde dalla qualifica delle persone amiche che si frequentano.

Per quanto riguarda le prove richieste da parte convenuta va rilevato che le offerte stragiudiziali di risarcimento erano comunque insufficienti all’ integrale risarcimento.

Tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, viene riconosciuto in favore dell’ attrice importo di euro 25.000, 00, detratto l’ acconto di euro 10.000 già versato dalla convenuta, somma liquidata in via equitativa alla data odierna, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria.

Tale liquidazione viene determinata anche tenendo anche conto dei parametri per la liquidazione del danno da diffamazione elaborati dal Tribunale di Milano nel marzo 2018, sulla base dell’ esame di diverse sentenze pronunciate in materia dal Tribunale di Milano, di Roma e di altri Tribunale nazionali specificatamente indicati. Per l’ ipotesi di diffamazione di media gravità viene proposto un risarcimento da euro 21.000, 00 ad euro 30.000, 00; costituendo il reato di calunnia un ipotesi criminosa di maggiore gravità, il riconoscimento dell’ importo complessivo di euro 35.000, 00 deve ritenersi adeguato a risarcire integramente l’ attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.55/14, delle richieste esposte nella nota spese di parte attrice, del fatto che non è stata svolta attività istruttoria al di fuori del deposito delle memorie istruttorie.

P. Q. M. Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede: 1 ) condanna M.XX E.XXXXXXXX al pagamento in favore di G.XXXXXXXXX P.XXX dell’ importo di euro 25.000, 00, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi di legge e già detratto l’ acconto di euro 10.000, 00 versato dalla convenuta; 2) condanna M.XX E.XXXXXXXX al rimborso in favore di G.XXXXXXXXX P.XXX delle spese di giudizio, liquidate in 786, 00 per esborsi, 1.215, 00 per la fase di studio, 775, 00 per la fase introduttiva, 900, 00 per la fase istruttoria, 2.025, 00 per la fase decisoria, oltre a spese generali nella misura del 15%, all’ I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.

Cosi deciso in Trento, lì 3.2.20. Il giudice (dott. Renata Fermanelli)

    Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un consulto sulla propria problematica.
    La compilazione e l'invio dello stesso non comporta alcun impegno o onere da parte del richiedente.
    Laddove vi siano i presupposti, l'utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
    Cordialità.
    Nome :
    Cognome :
    Città :
    Provincia :
    Telefono :
    E-mail :* il riscontro verrà fornito tramite mail

    Oggetto :

    Vi contatto per esporre quanto segue:

    * tutti i campi sono obbligatori

    Accetto le condizioni per l'utilizzo del servizio ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali in conformità alle finalità di cui all' Informativa sulla Privacy.

    feedback
    I Feedback dei nostri clienti