Art.1 c.c. – Capacità giuridica

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Tag 23 Settembre 2021  |

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [22 Cost.].

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. Unite, 22/12/2015, n. 25767

Tenuto conto del naturale relativismo dei concetti giuridici, alla tutela del nascituro si può pervenire, in conformità con un indirizzo dottrinario, senza postularne la soggettività – che è una tecnica di imputazione di diritti ed obblighi – bensì considerandolo oggetto di tutela. In altri termini, «si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai sensi dell’art. 1 c.c.».

T.A.R. Campania Napoli Sez. I Sent., 12/05/2014, n. 2618

Ai sensi dell’art. 1 c.c., la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica.

Cass. civ. Sez. III, 21/09/2015, n. 18449

Lo scopo di lucro e l’oggetto sociale non costituiscono un limite alla capacità giuridica delle società, ma piuttosto un limite ai poteri di gestione e di rappresentanza degli organi sociali. Ne consegue che le società hanno la capacità giuridica generale di essere parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico, tranne quelli che presuppongano l’esistenza di una persona fisica, tra i quali non rientra il contratto di donazione.

Cass. civ. Sez. III Sent., 21/09/2015, n. 18449 (rv. 636761)

La capacità giuridica delle società, in mancanza di specifiche limitazione stabilite dalla legge, è generale, sicché possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, inclusa la donazione, ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l’oggetto sociale costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità dell’atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto.

Cass. civ. Sez. I, 08/08/2014, n. 17811

Va riconosciuta al figlio la legittimazione, sostanziale e processuale, a proporre opposizione avverso l’atto discioglimento del fondo patrimoniale, posto in essere dai genitori prima che egli fosse nato, ma successivamente al suo concepimento.

Cass. civ. Sez. II Sent., 06/06/2013, n. 14360

La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l’insanabile nullità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell’inizio dello stesso.

Cass. civ. Sez. I, 08/08/2014, n. 17811

Il nostro ordinamento riconosce espressamente al concepito la possibilità di divenire titolare di diritti (art. 1,c.c., comma 2); nello stesso codice civile sono dettate disposizioni che attribuiscono diritti patrimoniali al concepito, segnatamente in tema di successione (art. 462, comma 1) e di donazione (art. 784, comma 1);forme di tutela del nascituro sono anche previste in altre leggi, quali la L. n. 40 del 2004, il cui capo 3°contiene “Disposizioni concernenti la tutela del nascituro”, la L. n. 405 del 1975, che per la parte di interesse attribuisce al nascituro la tutela del diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 Cost.
, la L. n. 194del 1978, per la quale la vita umana è tutelata fin dal suo inizio,
l’art. 578 c.p. (infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale) per quanto concerne i profili penali. Inoltre analogo riconoscimento è intervenuto ad opera della giurisprudenza di Cassazione che, nell’affrontare i prospettati profili risarcitori, ha reiteratamente ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di danno proposta da soggetto non ancora nato alla data della commissione dell’illecito. Deve dunque concludersi sul punto che anche al nascituro deve essere riconosciuta l’attitudine ad essere titolare di diritti, e pertanto la sua legittimazione sostanziale in relazione ad atti di disposizione del fondo patrimoniale.

Tribunale Termini Imerese, 24 aprile 2001

Non esiste nel nostro ordinamento un diritto a non nascere. Pertanto, non può essere preteso il risarcimento del danno nei confronti di chi, sul presupposto di un’erronea esclusione di una grave patologia trasmissibile in via ereditaria, abbia indotto i genitori a metterlo al mondo malgrado fosse affetto da tale grave patologia.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 15/06/2018, n. 1358

Il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo, rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quanto di diritto soggettivo, relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere, con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo.

Cass. civ. Sez. I Ord., 04/06/2018, n. 14247

In tema di soggettività degli enti ecclesiastici, il riconoscimento, agli effetti civili, della personalità giuridica della parrocchia con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.29 della legge n. 222 del 1985, comporta non già l’estinzione di quel soggetto e la nascita di uno nuovo, bensì una vicenda meramente evolutivo-modificativa di quello stesso soggetto che, fino alla pubblicazione del decreto ministeriale, ha natura di ente di fatto e, come tale, soggetto di diritto “rilevante” per l’ordinamento statuale quale centro di imputazione di diritti ed obblighi, con conseguente applicazione delle norme di diritto comune.

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