Necessaria la ricognizione pubblica delle offerte

Tag 21 Novembre 2013  |

[massima]

Il T.A.R. afferma che l’apertura dell’offerta tecnica in seduta pubblica è una garanzia per i concorrenti. Difatti senza una ricognizione pubblica del contenuto documentale delle offerte, gli stessi  non sarebbero garantiti dal pericolo di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui.

 

[fattoediritto]

T.A.R.  Milano  Lombardia  sez. I del 31 agosto 2011 n. 2110

La ricorrente, che ha preso parte alla procedura ristretta accelerata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Design Cafè la Triennale, classificandosi al secondo posto, ne contesta la validità con tre articolati motivi di ricorso.

Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo.

Come risulta dal verbale redatto in data 26.7.2011, la commissione di gara, in seduta pubblica ha aperto i plichi pervenuti, accertando l’esistenza al loro interno delle tre buste, debitamente sigillate, richieste dalla lex specialis. Contestualmente, la Commissione ha aperto la documentazione amministrativa, invitando successivamente “le persone esterne alla Commissione di gara presenti alla seduta, a voler lasciare la sala, affinché la Commissione, come previsto dall’art. 22 del disciplinare, possa immediatamente procedere, in seduta riservata, alla valutazione tecnico-discrezionale delle offerte tecniche”. Nella medesima giornata la Commissione ha riammesso alla seduta pubblica i rappresentanti dei concorrenti, provvedendo quindi all’apertura delle offerte economiche.

Il descritto operato della stazione appaltante, che ha aperto in seduta riservata la documentazione tecnica, contravviene quanto prescritto da C.S. Ad. Plen. 28 luglio 2011 n. 13, secondo cui “la mera constatazione dell’integrità delle buste non soddisfa che in modo parziale le esigenze di trasparenza e pubblicità”, non consentendo, infatti, ai concorrenti presenti di verificare l’esistenza ed il numero dei documenti contenuti nelle offerte tecniche.

Nonostante la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria sia successiva allo svolgimento delle operazioni di gara, la stessa deve trovare applicazione alla fattispecie de quo, essendosi limitata a consolidare e a temperare un orientamento giurisprudenziale già presente, e non ad affermare principi radicalmente innovativi.

In particolare, l’Adunanza Plenaria ha motivato la necessità di apertura dell’offerta tecnica in seduta pubblica poiché “i concorrenti, senza una ricognizione pubblica del contenuto documentale delle offerte, non sono garantiti dal pericolo di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti”. Conseguentemente, non colgono nel segno le difese della resistente e della controinteressata, secondo cui lo svolgimento nella stessa giornata, e senza soluzione di continuità, di tutte le operazioni di gara, giustificherebbe una deroga ai principi affermati nella citata sentenza n. 13/2011. Se la ratio che sorregge il divieto di aprire la documentazione tecnica in seduta riservata è di evitare inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti, tali rischi non sono infatti esclusi dal fatto che le varie sedute si tengono nel medesimo luogo e nell’ambito della stessa giornata.

Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione degli oscillamenti giurisprudenziali pregressi sulla materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 agosto 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvana Bini, Presidente FF

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 AGO. 2011.

 

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