Per l’agibilità non basta la regolarità igienico sanitaria

l’ Intestazione

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 17-07-2014, n. 3992

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2013, proposto da:

La Darfla Hotel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Basile, con domicilio eletto in Napoli, largo Francesco Torraca, n.71;

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Casalino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Cavaliere in Napoli, via S. Giacomo dei Capri, n. 23;

per l’annullamento,

1.- dell’ordinanza del dirigente dell’Area attività e Sviluppo economico del comune di Pozzuoli, prot. 48306 del 28 novembre 2013, notificata in pari data, con la quale dispone la sospensione immediata dell’attività esercitata nei locali in Pozzuoli alla via Campana, n. 262 .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1970 del 19 dicembre 2013;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

il Fatto

1.- La ricorrente, Darfla Hotel s.r.l., esercita attività di trattenimento danzante e di spettacoli nonché di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia B, nei locali ubicati in Pozzuoli (Napoli) via Campana, n. 262.

Il Comune di Pozzuoli aveva rilasciato autorizzazione amministrativa (tipologia B) n. 2187 del 13 agosto 2008 ed autorizzazione provvisoria n. 2443 del 12 maggio 2011, valida in via temporanea fino al 15 aprile 2012, per l’esercizio di attività danzante e spettacoli di arte varia, con una capacità ricettiva di n. 190 persone.

2.- Il Dirigente dell’Ufficio attività e sviluppo economico, con nota prot. n. 19846 del 25 maggio 2012, diffidava Darfla Hotel dal proseguire l’attività di trattenimenti danzanti e spettacoli di arti varie, fino a quando non avesse fornito il certificato di agibilità di cui all’art. 80 TULPS.

La società ricorrente, in data 24 aprile 2012, aveva inoltrato al comune di Pozzuoli richiesta per il rinnovo della licenza di agibilità rilasciata dall’UTC.

Non avendo ricevuto alcun esito, in data 25 novembre 2013, la società ricorrente ha inoltrato al Comune di Pozzuoli una S.C.I.A. finalizzata all’esercizio dell’attività di trattenimenti danzanti, ai sensi dell’art. 68 TULPS.

3.- Riguardo all’agibilità dei locali, la società ricorrente ha evidenziato nella S.C.I.A. di avere inoltrato in data 24 aprile 2012, istanza di rinnovo della relativa autorizzazione e di essere pertanto in possesso dei requisiti necessari per ottener il rinnovo della relativa licenza.

A fronte della S.C.I.A. del 25 novembre 2013, il Dirigente dell’Area Attività e Sviluppo Economico, con atto prot. n. 48306 del 28 novembre 2013, ha ordinato a Darfla Hotel di sospendere l’attività di trattenimenti danzanti “fino a quando non avrà conseguito la nuova licenza di agibilità di cui all’art. 80 TULPS”.

Avverso il predetto atto, Darfla Hotel ha proposto l’odierno ricorso, notificato e depositato il 29 novembre 2011, col quale ha dedotto le seguenti censure:violazione dell’art. 80 TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; violazione art. 41 Cost..; violazione e falsa applicazione degli artt. 78910 e 21 octies L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto d’istruttoria, sproporzione, perplessità, manifesta ingiustizia.

4.- Si è costituito in giudizio il comune di Pozzuoli che, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 1970 del 20 dicembre 2013, il Tar ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 10 aprile 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

il Diritto

1.- Il ricorso non merita accoglimento.

E’ parzialmente superato il primo motivo di ricorso, col quale la società ricorrente si duole del fatto che il comune di Pozzuoli abbia ordinato di sospendere immediatamente l’attività nonostante la società stessa abbia presentato, in data 24 aprile 2012, la richiesta di rinnovo del certificato di agibilità, scaduto il 14 aprile 2012.

Invero, con ordinanza n. 1970 del 19 dicembre 2013, il TAR, nell’accogliere la richiesta di sospensione cautelare, aveva invitato il comune a pronunciarsi in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per il rilascio del predetto certificato.

Il comune di Pozzuoli, con la nota prot. n. 7 del 24 febbraio 2014, depositata agli atti della causa il 28 successivo, ha chiarito l’impossibilità di esprimere parere positivo per il rilascio o il rinnovo della licenza di agibilità, “in quanto i locali in oggetto risultano, al momento, ancora privi della certificazione di liceità urbanistica necessaria alla discussione in Commissione Comunale vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo”.

La predetta nota – il cui carattere lesivo appare incontestabile – non risulta impugnata dalla società ricorrente. La stessa, pertanto, oltre a porre dubbi di procedibilità del presente ricorso, è comunque risolutiva per affrontare nel merito le diverse censure formulate dalla società ricorrente, indagine che aiuta a comprendere anche se, per il profilo sostanziale, parte ricorrente possa effettivamente aspirare ad ottenere il certificato di agibilità.

Ciò premesso, secondo il dato normativo vigente, il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità del fabbricato ai parametri normativi e regolamentari urbanistici ed edilizi.

Invero, l’art. 24, comma 3D.P.R. n. 380 del 2001 dispone che “il soggetto titolare del permesso di costruire” è tenuto “a chiedere il certificato di agibilità”.

L’art. 35, comma 20L. 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-ediliria, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizia) prevede che ” a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica”.

I dati normativi sopra richiamati ed il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa, nella valutazione e nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in campo, escludono l’utilizzo, per qualsivoglia destinazione, di un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata.

Non a caso le sopra descritte precise indicazioni normative sono seguite da univoca giurisprudenza, secondo cui il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall’essere subordinato all’accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell’opera. (c.f.r. T.A.R. Palermo, sez. III, 20 dicembre 2013, n. 2534). E’ stato anche chiarito che il requisito dell’agibilità riflette non solo la regolarità igienico sanitaria dell’edificio, ma anche alla sua conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2013, n. 2665; idem 30 aprile 2009, n. 2760; TAR Palermo, II, 24 maggio 2012, n. 1055).

Se quindi può censurarsi l’ordinanza impugnata per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, in applicazione dell’art. 7 L. n. 241 del 1990, e per il fatto che l’amministrazione abbia intimato la sospensione dell’attività prima di avere concluso il procedimento relativo alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità, il provvedimento impugnato si sottrae tuttavia alle molteplici censure formulate col primo motivo di ricorso, posto che, nella fattispecie in esame, erano del tutto assenti i presupposti per ottenere tale rilascio.

2.- Il profilo sostanziale relativo all’impossibilità del rilascio del certificato di agibilità produce il superamento delle diverse censure formulate col secondo motivo di ricorso, incentrate sulla violazione degli artt. 78910 e21-octies L. n. 241 del 1990, e col terzo motivo di ricorso, riguardanti la carenza di motivazione.

Nella specie, infatti, la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività commerciale non sarebbe stata in grado di ribaltare la sostanza dei problemi, evidenziati sinteticamente nella nota n. 7 del 24 febbraio 2014, ossia, si ribadisce, la carenza dei presupposti urbanistico-edilizi per il rilascio del certificato di agibilità.

Nel caso in esame, pertanto, la partecipazione procedimentale della società ricorrente non avrebbe contribuito a mettere al corrente l’amministrazione di ulteriori e particolari circostanze oltre quelle di cui era già a conoscenza.

L’amministrazione comunale aveva infatti semplicemente accertato la scadenza del termine del certificato di agibilità, di natura meramente provvisoria, circostanza peraltro confermata dalla ricorrente stessa.

Né appare pertinente, invero, la censura relativa alla violazione dell’art. 21-octies L. n. 241 del 1990. La richiamata disposizione, invero, sembra deporre più a favore dell’amministrazione resistente che della società ricorrente. Il comma 2, primo periodo, della richiamata norma dispone infatti che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento… qualora per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato)”.

Ebbene, il caso controverso concerne proprio un’attività di carattere accertativo di tipico contenuto vincolato. Il rilascio del certificato di agibilità, infatti, non è subordinato a valutazioni discrezionali pure, tramite le quali l’amministrazione opera un bilanciamento tra interessi contrapposti; né, il rilascio medesimo, è sottoposto ad apprezzamenti e valutazioni di natura tecnico-discrezionale, nei quali l’amministrazione deve scegliere tra diverse soluzioni tecniche possibili.

Nel caso specifico, l’amministrazione esercita una funzione di mero accertamento tecnico- giuridico che prende in esame i dati tecnici e normativi, i cui risultati vincolano necessariamente l’esito del procedimento: il certificato è rilasciato come attestato della presupposta conformità urbanistico-edilizia, oltre ché della idoneità igienico-sanitaria del fabbricato.

3.- Viene quindi a cadere anche il terzo motivo di ricorso, col quale la società ricorrente si lamenta della carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

La censura nel suo complesso non ha pregio. Nel caso specifico, il provvedimento dirigenziale di sospensione era sufficientemente motivato in ordine ai presupposti di fatto; il Dirigente aveva infatti rilevato che, dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente, non risultava allegato il certificato di agibilità di cui all’art. 80 TULPS, indispensabile per attestare la sicurezza e la conformità (urbanistico-edilizia e paesaggistica) dei locali da adibire a pubblico spettacolo.

4.- Per quanto sopra il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

<p
style=”text-align: center; font-weight: bold; font-size: 16px;”>P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pozzuoli, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre Iva, cassa ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

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