La annullamento della graduatoria giova anche agli altri concorrenti

Tag 24 Novembre 2013  |

 

[massima]

Laddove venga annullata in sede giurisdizionale la graduatoria di un concorso con sentenza passata in giudicato, la stessa acquista efficacia erga omnes con conseguente improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei ricorsi presentati da tutti gli altri candidati per la medesima graduatoria.

Didatti, la graduatoria di un concorso deve considerarsi quale atto amministrativo inscindibile e  pertanto il giudicato di annullamento conseguito da uno deve giovare anche agli altri.

Cons. Stato Sez. IV, 18/11/2013, n. 5459

 

 

 

[intestaz]

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2012, proposto da:

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

 

contro

 

P.A. e altri, rappresentati e difesi dall’avv. Flavio Maria Polito, con domicilio eletto presso Flavio Maria Polito in Roma, via Nino Oxilia, 21; M.D.C. e altri;

 

sul ricorso numero di registro generale 2426 del 2012, proposto da:

 

Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

 

contro

 

S.B. e altri, rappresentati e difesi dall’avv. Gianni Di Stefano, con domicilio eletto presso Gianni Di Stefano in Roma, Lungotevere Flaminio 66; A.D.P. e altri;

 

sul ricorso numero di registro generale 3393 del 2012, proposto da:

 

Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

 

contro

 

D.A. e altri, rappresentati e difesi dall’avv. Rosario Siciliano, con domicilio eletto presso Rosario Siciliano in Roma, viale Parioli, 44; Paolo Armati, Salvatorina Bitetto, Isabella Faccenda, Luciano Proietti, Chiara Saran;

 

nei confronti di

 

Roberto Conti, C.C.;

 

sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2013, proposto da:

 

Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

 

contro

 

M.C. e altri, rappresentati e difesi dall’avv. Antonfrancesco Venturini, con domicilio eletto presso Antonfrancesco Venturini in Roma, via Merulana 141; Raffaella Francescone, Anna Aiello;

 

sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2013, proposto da:

 

Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

 

contro

 

G.A. e altri, rappresentati e difesi dall’avv. Vito Sola, con domicilio eletto presso Vito Sola in Roma, via Ugo De Carolis, 31; Silvana Santina Cirnigliaro, Giovanna Vincivalli;

 

per la riforma

 

quanto al ricorso n. 2423 del 2012:

 

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione I n. 10224/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER COMPLESSIVI 26 POSTI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DALLA CATEGORIA B ALLA CATEGORIA A.

 

quanto al ricorso n. 2426 del 2012:

 

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione I n. 10223/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER COMPLESSIVI 26 POSTI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DALLA CATEGORIA B ALLA CATEGORIA A.

 

quanto al ricorso n. 3393 del 2012:

 

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione I n. 10208/2011, del 27 dicembre 2011, notificata il 15 febbraio 2012, resa inter partes, con cui in accoglimento del ricorso n. 2091/2011, è stata annullata la graduatoria finale della procedura selettiva per la progressione verticale dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria A) per complessivi ventisei posti, e il presupposto verbale n. 1 della commissione esaminatrice nella parte in cui è stato fissato punteggio minimo per la prova teorico-pratica

 

quanto al ricorso n. 1538 del 2013:

 

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione I n. 08970/2012, resa tra le parti concernente procedura di selezione per complessivi 26 posti per la progressione verticale dalla categoria b al parametro retributivo iniziale del profilo corrispondente alla categoria a

 

quanto al ricorso n. 1574 del 2013:

 

della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: Sezione I n. 09105/2012, resa tra le partii concernente procedura di selezione per la progressione verticale dalla categoria B alla categoria A.

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di P.A. e altri;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Paolo Grasso Rosario Siciliano e Antonfrancesco Venturini e Vito Sola;

 

 

 

[fatto]

Con le sentenze in epigrafe impugnate il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha accolto i ricorsi rispettivamente proposti dalle odierne parti appellate volti ad ottenere l’annullamento del decreto emesso in data 13 novembre 2010 dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito e sono stati dichiarati i vincitori della procedura di selezione, per complessivi 26 posti, per la progressione verticale dalla categoria B al parametro retributivo iniziale del profilo corrispondente della categoria A, riservato al personale in servizio appartenente all’attuale categoria B, procedura di selezione indetta il 1 settembre 2010 con decreto del Segretario Generale, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

 

Erano state proposte articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

 

Il primo giudice ha esaminato, in ciascuna delle singole cause suindicate le censure dedotte e le ha accolte alla stregua del seguente ordito motivazionale (identico per tutte le gravate sentenze).

 

Ha preliminarmente proceduto alla ricognizione della disciplina di fonte negoziale facendo presente che la selezione in ordine alla quale si controverteva si poneva in attuazione degli articoli 22, 23 e 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto il 17 maggio 2004, così come integrato dall’art. 12, commi 1 e 2, del CCNL del 31 luglio 2009, nonché dall’art.5 del Contratto Collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 10 novembre 2009, ulteriormente integrato dall’Acc. del 27 luglio 2010 (cfr. le premesse, nonché l’art. 1 del bando di concorso).

 

Ciò doveva comportare, ad avviso del Tar, che l’interpretazione della “lex specialis” dovesse risultare coerente con la volontà quale scaturente dall’esame degli Accordi succedutisi nel tempo.

 

Ha in proposito richiamato il tenore degli artt. dell’art. 22 23 e 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulato il 17 maggio 2004 ed ha fatto presente che con l’Acc. sottoscritto il 31 luglio 2009, tra le stesse Parti, era stato aggiunto un ulteriore comma all’art. 23 del CCNL del 17 maggio 2004, ivi specificandosi che “le progressioni di cui al precedente comma 1, lett. a) e b) devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire” (art. 12).

 

Per quanto non previsto dallo stesso Contratto riguardo al sistema classificatorio, “si continua a fare riferimento alla disciplina di cui al CCNL del 17 maggio 2004”.

 

Con il Contratto integrativo del 10 novembre 2009, all’art. 5, era stato invece stato previsto che “l’amministrazione definisce di concerto con le OO.SS. firmatarie del CCNL … i criteri di svolgimento delle procedure selettive uniformandosi a quanto indicato dagli artt. 23 e 24 del CCNL del 17 maggio 2004 ed alla validità triennale della relativa graduatoria in relazione alle disponibilità nella dotazione organica, valutate le esigenze di professionalità individuate nella programmazione dei fabbisogni”.

 

Parte delle dette disposizioni erano state valorizzate dalla Commissione esaminatrice del concorso in seno alla prima riunione, nella quale si era deciso che la prova “selettiva”, teorico/pratica “si intenderà superata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del CCNL 17 maggio 2004, come confermato dall’art. 12, comma 2, del CCNL 31 luglio 2009, dai candidati che avranno riportato un punteggio pari ad almeno 17.50 su 25”.

 

Nessuna menzione era stata fatta, invece, dalla Commissione, dello specifico “Accordo per la determinazione dei criteri relativi alle progressioni verticali tra le categorie” stipulato tra le parti il 27 luglio 2010.

 

In esso (Premessa dell’Allegato 1) si era stabilito che “la selezione deve assicurare il principio della valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano la categoria A. In particolare con riferimento all’esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale e alla prova selettiva finale va attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale (art. 23, comma 1, lett. b) CCNL 17 maggio 2004).

 

Al riguardo, l’art. 12, comma 1, del CCNL 31 luglio 2009 prevedeva che le progressioni dovessero tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire”.

 

L’Accordo proseguiva specificando analiticamente i punteggi attribuibili in relazione ai titoli di studio posseduti, alle attività formative svolte e all’arricchimento professionale ed era rilevante ad avviso del Tar sottolineare che non venivano fissate, al riguardo, soglie minime di idoneità.

 

In relazione alla prova di carattere teorico – pratico (lett. E), era stato stabilito di attribuire alla stessa “fino ad un massimo di 25 punti”.

 

Il totale conseguibile, sulla scorta del “totale” delle lettere A, B, C, D ed E, risultava pari ad un massimo di 85 punti.

 

Così ricostruito il tessuto normativo applicabile, il primo giudice ha espresso l’avviso che non corrispondesse alla volontà negoziale (quale si era venuta componendo per stratificazioni successive) la previsione di un punteggio minimo di idoneità, da conseguirsi – peraltro esclusivamente – nella prova teorico/pratica.

 

Né, in tale percorso logico-ermeneutico, poteva attribuirsi rilievo preminente (così come ritenuto dalla Commissione esaminatrice) all’originaria previsione dell’Acc. del 17 maggio 2004 atteso che i criteri per le progressioni verticali erano stati stabiliti in attuazione di un Contratto integrativo che, nell’ambito della Contrattazione collettiva, si poneva esattamente allo stesso livello, e nello stesso ambito di competenza, di tale Accordo.

 

Non sussistendo alcuna “gerarchia” tra le fonti negoziali succedutesi nel tempo, il criterio del “superamento” di una prova teorico/pratica, logicamente distinta dall’esperienza e dall’arricchimento professionale, doveva ritenersi sostituito e assorbito da quello della “valutazione ponderata di tutti i titoli presentati”, ai quali era stata sostanzialmente equiparata anche la prova teorico – professionale, quale espressione anch’essa dell’esperienza maturata e del grado di formazione e di arricchimento professionale raggiunto.

 

Indice sintomatico di tale approdo riposava, ad esempio, nella circostanza che la tecnica di determinazione del punteggio operata in sede di contrattazione integrativa (previsione di un limite massimo, senza la contestuale fissazione di una soglia minima di idoneità) risultasse identica sia per i titoli che per la prova teorico – pratica.

 

Né a conclusioni difformi poteva pervenirsi ai sensi dell’art. 24 , comma 2, dell’Acc. del 2004 secondo cui ” Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono essere coperti mediante l’accesso dall’esterno”.

 

Posto che in sede di contrattazione collettiva si era proceduto ad integrare e/o modificare, in parte qua, i criteri e i procedimenti di progressione tra le aree, non era dalla detta disposizione che si poteva muovere per desumere l’attuale e vigente volontà negoziale, ma, semmai, tale norma doveva ricevere una interpretazione coerente con le modifiche successivamente intervenute.

 

A fronte di una disciplina collettiva che aveva sostanzialmente abbandonato l’idea della “pregiudizialità” della prova teorico/pratica, la fattispecie in essa descritta (“esito negativo” della selezione, quale presupposto per avviare le procedure di accesso dall’esterno) non poteva quindi -ad avviso del Tar- che riferirsi all’insufficienza di candidati (interni) in possesso dei necessari requisiti di ammissione.

 

Neppure determinante in senso contrario alla fondatezza del mezzo appariva, infine, la normativa di cui al D.P.R. n. 487 del 1994 (recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), in quanto la fattispecie all’esame concerneva una progressione interna (ancorché “verticale”), disciplinata, in quanto tale, esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

 

Per il personale del pubblico impiego “contrattualizzato”, “il disegno di delegificazione era stato attuato affidando allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico ( Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti”, in quanto non esclusa dalla previsione di cui all’art. 40, comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente prima della modifiche di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009 (Cassazione civile, SS.UU, 7 luglio 2010 n. 16038).

 

Il D.P.R. in esame, inoltre, non risultava richiamato in alcuno degli Accordi che costituivano la “fonte normativa” applicabile, né risultava menzionato nell’atto di indizione della selezione.

 

Conseguentemente il Tar ha accolto i ricorsi con portata assorbente rispetto alle altre censure prospettate nei mezzi di primo grado.

 

La amministrazione originaria resistente rimasta soccombente ha impugnato le dette decisioni proponendo cinque identici appelli e criticandole sotto numerosi profili.

 

Più in particolare, la difesa erariale dell’Amministrazione,dopo avere ripercorso le principali tappe infraprocedimentali ed i momenti salienti del contenzioso sviluppatosi in primo grado ha fatto presente che:

 

a) le comunicazioni relative al concorso erano state effettuate utilizzando la rete Intranet (sezione notizie) in quanto trattavasi di selezione riservata al personale interno per cui non si rendeva necessario l’utilizzo della posta elettronica certificata (in ogni caso era stato curato che il bando fosse comunicato ai dipendenti assenti per malattia etc).

 

b) era errato affermare che la “scelta” di introdurre la necessità del superamento della prova teorico-pratica fosse ascrivibile alla Commissione;

 

c) in particolare, era errato sostenere che l’art. 5 del bando nulla prevedeva e ciò fosse ascrivibile ad una determinazione della Commissione consacrata nel verbale n. 1 del 7.10.2010 laddove si era evidenziata la necessità che per il superamento si dovesse conseguire un punteggio equivalente a 7/10.

 

Ciò in quanto:

 

1)il bando faceva espresso riferimento all’art. 23 commi 2 e 3 del CCNL 17.5.2004 confermato dal CCNL 31.7.2009, art. 12, (ed ex art. 5 del CCNL integrativo del 10.11.2009 integrato dall’Acc. 27 luglio 2010) in ordine ai passaggi delle aree;

 

2) anche l’art. 24 commi 1 e 2 del del CCNL 17.5.2004 confermava detta previsione: ne conseguiva che la mera partecipazione alla procedura selettiva non poteva essere garanzia di idoneità.

 

Nessun dato normativo aveva eliminato la necessità del superamento della prova teorico-pratica.

 

Il termine “valutazione ponderata” contenuto nell’ Acc. 27 luglio 2010 non negava detta circostanza, ove interpretato in termini costituzionalmente orientati: tanto che per tutti i partecipanti era stato previsto un punteggio massimo, e non un punteggio minimo, mentre l’art. 24 commi 1 e 2 del del CCNL 17.5.2004 facendo riferimento alla evenienza del “mancato superamento della selezione” corroborava vieppiù detta tesi, erroneamente travisata dal Tar.

 

Ha conseguentemente chiesto la riforma delle gravate decisioni suindicate, e la reiezione dei ricorsi di primo grado

 

Le parti appellate hanno depositato articolate memorie tese a contrastare le deduzioni appellatorie.

 

Nell’ambito del ricorso n. 1538 del 2013 è stato proposto anche un appello incidentale volto a riproporre le censure assorbite dal Tar incentrate sul difetto di comunicazione e di trasparenza della procedura.

 

Alle adunanze camerali rispettivamente fissate per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività degli affetti delle gravate decisioni il petitum cautelare è stato accolto e l’efficacia delle dette sentenze è stata sospesa, “in quanto l’espresso riferimento a un “superamento” della prova teorico-pratica (non contraddetto neanche dal più recente accordo dal luglio 2010) sembra effettivamente implicare il carattere selettivo di quest’ultima, e quindi logicamente anche la possibilità di un suo mancato superamento quale fattore ostativo ad un’utile valutazione e ponderazione dei titoli di servizio.”.

 

Con ulteriori memorie, tutte le parti processuali hanno insistito nelle relative difese e puntualizzato le proprie deduzioni.

 

In particolare, nell’ambito del ricorso n. 1538/2013 parte appellata ha ribadito e puntualizzato le proprie difese ed ha fatto altresì presente che con la sentenza n. 8968/2012 depositata il 2.11.2012 e rimasta inimpugnata il Tar del Lazio aveva accolto analogo ricorso (n. 1137/2011) annullando la detta selezione.

 

Posto che l’Amministrazione non aveva interposto appello avverso detta decisione, parte appellata ha chiesto l'”estensione” nei propri confronti degli effetti del detto giudicato.

 

Parimenti, ha fatto presente che l’Amministrazione, dopo avere effettuato la selezione interna illegittima per cui è causa, aveva provveduto a bandire un concorso “esterno” a 26 posti per la medesima qualifica funzionale senza chiare il motivo per cui non avesse proceduto allo scorrimento della graduatoria, ovvero ad attivare la procedura di mobilità interna.

 

Alla odierna udienza pubblica dell’8 ottobre 2013 le suindicate cause sono state trattenute in decisione dal Collegio.

 

 

 

[diritto]

1. Tutti i suindicati appelli possono essere riuniti -sebbene si sia al cospetto di impugnazioni proposte avverso diverse sentenze – trattandosi di cause palesemente connesse sotto il profilo oggettivo, volte ad avversare i medesimi atti, e nell’ambito delle quali gli appellati versano nella identica situazione ed avevano proposto in primo grado le medesime censure (accolte dal Tar).

 

2. Ritiene il Collegio che gli appelli siano divenuti improcedibili, come segnalato da parte appellata (circostanza della quale nel corso della pubblica udienza, peraltro, si è chiesto chiarimento alla difesa erariale dell’appellante amministrazione).

 

2.1. Invero assume portata prioritaria nell’economia delle riunite cause, la delibazione delle conseguenze discendenti dalla circostanza che (come segnalato nell’ambito del ricorso n. 1538/2013) con la sentenza n. 8968/2012 depositata il 2.11.2012 e rimasta inimpugnata il Tar aveva accolto analogo ricorso (n. 1137/2011) annullando la detta selezione.

 

Posto che l’Amministrazione non aveva interposto appello avverso detta decisione, parte appellata aveva chiesto l'”estensione” nei propri confronti degli effetti del detto giudicato.

 

2.2. Ritiene il Collegio che la detta circostanza – la cui portata pregiudiziale si staglia con evidenza- imponga la declaratoria di improcedibilità di tutti i riuniti appelli, per carenza di interesse, secondo quanto verrà esposto di seguito.

 

3. Va premesso in punto di fatto che la detta decisione del Tar n. 08968/2012, rimasta inimpugnata, ha accolto il mezzo di primo grado per ragioni identiche e con motivazione sovrapponibile a quella contenuta nelle decisioni gravate con gli odierni appelli ed alla quale si è fatto richiamo nella parte “in fatto” della presente decisione.

 

31. Rammenta in proposito il Collegio che, per costante quanto condivisibile giurisprudenza la graduatoria costituisce atto inscindibile, come di recente ribaditosi nella decisione di questa Sezione Quarta del Consiglio di Stato recante n. 01994/2012.

 

Il principio non è nuovo, essendosi in passato posto in luce che (Cons. Stato Sez. VI Sent., 25-01-2008, n. 209 )”costituisce preciso obbligo dell’Amministrazione, una volta esclusi, per difetto di requisiti, alcuni soggetti da una graduatoria, ed annullata la nomina di incarico conferita, procedere allo scorrimento, ora per allora, della graduatoria degli incarichi, con conseguente interpello di tutti gli aspiranti a suo tempo non nominati e divenuti nominabili successivamente a causa dell’intervenuto depennamento e revoca. Pertanto, l’Amministrazione, nel procedere al dovuto scorrimento, non può prescindere dalla situazione che emerge dalla graduatoria in relazione agli aspiranti che precedono il soggetto che è stato l’unico, a suo tempo, a contestare la graduatoria stessa in sede giurisdizionale. Infatti, nell’ipotesi di impugnazione di una graduatoria, che è atto amministrativo inscindibile, il giudicato relativo a tale atto inscindibile conseguito da uno dei destinatari dello stesso, giova anche agli altri, ancorché non abbiano proposto impugnazione; e ciò a maggior ragione qualora siano stati contestati criteri e valutazioni attinenti la formazione della graduatoria medesima.”

 

Lo specifico principio finora esposto, si inquadra armonicamente con il più generale orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350 ) “la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo – che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa – acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri ” (si veda anche Cons. Stato Sez. IV, 07-11-2000, n. 5972 e Cons. Stato Sez. V , 17-09-2008, n. 4390:”si deve ritenere che il principio di efficacia erga omnes delle pronunce del Giudice amministrativo trovi applicazione solo nelle ipotesi in cui si tratti dell’annullamento di atti normativi secondari o amministrativi generali, ossia atti rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori; soltanto in tali casi, infatti, l’efficacia delle decisioni giurisdizionali si sottrae ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo” ).

 

3.2. Alla stregua dei superiori, condivisibili principi, i riuniti appelli devono essere dichiarati improcedibili, atteso che l’amministrazione impugnante non ha più alcun interesse alla loro decisione, posto che gli atti originariamente gravati in primo grado avevano certamente natura inscindibile; essi sono stati annullati per motivi identici a quelli contenuti nei mezzi di primo grado in ordine ai quali sono state rese le impugnate decisione; dalla inscindibilità degli atti gravati discende che l’annullamento regiudicato pronunciato dal Tar riveste portata erga omnes, di guisa che nessun effetto utile potrebbe sortire per l’Amministrazione l’eventuale accoglimento degli odierni appelli che devono essere, pertanto, dichiarati improcedibili, come del resto deve essere dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto da parte appellata nell’ambito del ricorso n. 1538/2013.

 

4. Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, a cagione della particolarità dell’andamento processuale delle riunite cause.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

definitivamente pronunciando sui riuniti appelli principali, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili nei sensi di cui in motivazione e parimenti dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto da parte appellata nell’ambito del ricorso n. 1538/2013.

 

Spese processuali compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

 

Giorgio Giaccardi, Presidente

 

Sergio De Felice, Consigliere

 

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

 

Diego Sabatino, Consigliere

 

Francesca Quadri, Consigliere

 

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