Trasformazione in società di capitali? dopo un anno nessun fallimento del socio responsabile illimitatamente

Tag 22 Novembre 2013  |

 

[massima]

E’ necessario il consenso, esplicito o presunto, dei creditori alla trasformazione di una società di persone in società di capitali.

Senza il suddetto consenso, il socio illimitatamente responsabile della prima società non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte precedentemente (sino al momento della trasformazione). Il socio ne continua a risponderne illimitatamente.

Avvenuta la trasformazione, però, solo la società risponderà delle nuove obbligazioni sociali. Difatti, la disciplina delle società di capitali è incompatibile con una “ultrattività” della responsabilità illimitata del socio.

Per quanto sopra, ex art. 147, comma secondo, legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), decorso un anno dall’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile.

Cass. civ. Sez. I, 18/11/2013, n. 25846

 

 

[intestaz]

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

 

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Consigliere –

 

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

 

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

 

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso 2348-2013 proposto da:

 

A.G. A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA BORROMEO, giusta procura a margine del ricorso;

 

– ricorrente –

 

contro

 

FALLIMENTO ECOFRIDGE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), FALLIMENTO A. G., entrambi in persona del Curatore dott. R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, Via TIBULLO 10, presso l’avvocato VILLA DANIELE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA GRIMOLDI, giusta procura a margine del controricorso;

 

– controricorrenti –

 

avverso la sentenza n. 3652/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2012;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

 

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BONAIUTI PAOLO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

 

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato GRIMALDI LUCA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

 

[fatto]

Con sentenza del 15 novembre 2012 la Corte di appello di Milano rigettava il reclamo proposto da A.G. avverso la sentenza in data 18 gennaio 2012 con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato il suo fallimento in estensione del fallimento della s.r.l. Ecofridge, già Ecofridge s.a.s. della quale il reclamante era stato socio accomandatario sino all’11 gennaio 2007, data nella quale aveva avuto luogo la trasformazione, iscritta nel registro delle imprese il successivo 1 febbraio. In particolare, per quanto qui interessa, la Corte di appello osservava che: 1) A.G. non era stato liberato dalla sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione in quanto era mancato il consenso, espresso o presunto dei creditori, ai sensi dell’art. 2500 quinquies c.c.; al riguardo, infatti, il reclamante non aveva offerto la prova che la Ecofridge s.a.s. avesse comunicato a tutti i creditori, per raccomandata o con altro mezzo idoneo, la deliberazione di trasformare la società in una s.r.l. Con specifico riferimento alla creditrice Banca di Roma, non poteva considerarsi equipollente una conoscenza della trasformazione acquisita in virtù di una prosecuzione dei rapporti, poichè tale conoscenza non poteva ritenersi circostanziata come richiesto dall’art. 2500 quinquies c.c.; d’altro canto la comunicazione non era stata inviata neppure agli altri creditori (Comune di Bolotana ed Amministrazione dello Stato); 2) pertanto, non essendo cessata la responsabilità illimitata, la sola pubblicità della trasformazione non era idonea a far decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento in estensione previsto dall’art. 147; 3) infine, non vi era dubbio che l’insolvenza della s.r.l. fosse dipesa da debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata, considerato che la responsabilità dell’A. non era mai cessata e che lo stesso, pertanto, “era pienamente responsabile dei debiti esistenti alla data del fallimento della società”.

 

A.G. propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Il fallimento della s.r.l. Ecofridge ed il fallimento di A. G. resistono con controricorso illustrato anche con memoria.

 

 

 

[diritto]

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 147, e art. 2500 quinquies c.c., ed il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che, in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, il socio rimasto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, per difetto del consenso esplicito o presunto dei creditori, poteva essere dichiarato fallito in estensione anche dopo il decorso di un anno dall’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese.

 

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 147, e art. 2500 quinquies c.c., ed il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che dalla mancata liberazione del socio accomandatario per le obbligazioni anteriori alla trasformazione discendeva che lo stesso fosse responsabile dei debiti esistenti alla data del fallimento.

 

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2500 quinquies c.c., ed il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che il socio accomandatario della società trasformata non era stato liberato dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione, considerato che all’epoca della stessa il Ministero dello sviluppo economico ed il Comune di Bolotana non erano ancora creditori. Infatti, il primo non aveva ancora revocato il finanziamento a fondo perduto già concesso alla Ecofridge s.a.s. ed il secondo non aveva ancora proceduto all’accertamento ICI. Quanto, infine, alla Banca di Roma, questa aveva proseguito il rapporto di mutuo con Ecofridge s.r.l.

 

accettandone i pagamenti ed inviandole le quietanze.

 

Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono fondati.

 

La liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Invero, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone in società di capitali, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente; tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne consegue che, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 2, decorso un anno dalla iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile.

 

Il terzo motivo è assorbito.

 

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, risultando dalla sentenza impugnata che l’iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta il 1 febbraio 2007, questa Corte può decidere nel merito e revocare il fallimento di A.G..

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, revoca il fallimento di A.G.. Condanna i fallimenti controricorrenti al rimborso delle spese di lite liquidate per il giudizio di appello in Euro 4000,00 oltre IVA e CP e per il giudizio di cassazione in Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 ottobre 2013.

 

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013

 

 

    Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un consulto sulla propria problematica.
    La compilazione e l'invio dello stesso non comporta alcun impegno o onere da parte del richiedente.
    Laddove vi siano i presupposti, l'utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
    Cordialità.
    Nome :
    Cognome :
    Città :
    Provincia :
    Telefono :
    E-mail :* il riscontro verrà fornito tramite mail

    Oggetto :

    Vi contatto per esporre quanto segue:

    * tutti i campi sono obbligatori

    Accetto le condizioni per l'utilizzo del servizio ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali in conformità alle finalità di cui all' Informativa sulla Privacy.

    feedback
    I Feedback dei nostri clienti