Notificazione al condominio può essere fatta nello stabile del condominio solo se vi è un “ufficio” dell’amministratore.

Tag 21 Novembre 2013  |

 

[massima]

La notificazione al condominio può essere fatta nello stabile condominiale ai sensi dell’art. 139 c.p.c. (piuttosto che, ai sensi degli art. 137 e seg. c.p.c, all’amministratore che ne ha la rappresentanza legale), anche a persona diversa dall’amministratore, purché nello stesso stabile si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un “ufficio” dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo.

Nel caso di specie, sarà del notificante l’onere di provare la valida della notifica e la sussistenza dei presupposti sopra descritti. Difatti, In tal caso, l’onere della prova relativa non può incombere sul destinatario dell’atto, poiché dal tenore della relazione di notificazione non è desumibile “prima facie” la regolarità della notificazione destinata al condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, effettuata però presso lo stabile condominiale a persona diversa dall’amministratore (a differenza di quanto invece si avrebbe se, per esempio, dalla relata di notificazione risulti la consegna al “portiere” o ad altra persona incaricata presso un apposito “ufficio dell’amministratore” interno all’edificio condominiale).

Cassazione civile sez. III del 15 aprile 2011 n. 8724

 

 

[fatto]

Il Condominio di Via (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro-tempore, propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con la quale era stata accolta la domanda avanzata dalla condomina D.P.M.L. nei confronti dello stesso Condominio per il risarcimento dei danni provocati a due locali di sua proprietà esclusiva a causa di infiltrazioni d’acqua. Dedusse l’appellante che tutti gli atti processuali e la sentenza erano nulli, poichè il giudizio di primo grado si era svolto nella contumacia del Condominio per invalidità della notificazione dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio; questa notificazione era stata compiuta sia ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso lo stabile condominiale, che ai sensi dell’art. 139 c.p.c., presso il domicilio privato dell’amministratore, ma, secondo l’appellante, la prima era nulla perchè presso l’edificio in condominio non vi era un ufficio dell’amministratore, compreso un eventuale locale portineria, e quindi sarebbe stata consentita soltanto la seconda modalità di notificazione; quest’ultima, a sua volta, era nulla, nel caso di specie, poichè l’atto era stato consegnato ad un tale F. M., che non aveva la qualità di custode-vicino di casa dell’amministratore, non risultando neppure tra i condomini dell’edificio nel quale si trovava il domicilio dell’amministratore.

L’appellata D.P., costituitasi in appello, ne eccepì l’inammissibilità sotto diversi profili, ed, in particolare, per essere stato proposto tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza, effettuata, unitamente al precetto, dopo il decorso del termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza, in data 8 ottobre 2004; infatti, essendo stato l’atto di appello notificato in data 11 novembre 2004, erano decorsi più di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza e questa, quando effettuata al contumace involontario, è valida ai fini della decorrenza del termine breve per proporre l’impugnazione.

La Corte d’Appello di Roma ha rigettato tale ultima eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo che la notificazione fatta al Condominio in data 8 ottobre 2004 fosse affetta da nullità; ha invece dichiarato l’inammissibilità dell’appello per altro motivo, poichè, avendo ritenuta valida la notificazione dell’atto di citazione in primo grado – così disattendendo il relativo motivo d’appello- ha ritenuto tardivamente proposto il gravame oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, reputando che per tale motivo non potesse trovare applicazione nel caso di specie l’art. 327 c.p.c., comma 2; ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma propone ricorso per cassazione il Condominio di Via (OMISSIS) a mezzo di due motivi. Resiste con controricorso D.P.M.L., che, a sua volta, propone ricorso incidentale sulla base di sei motivi, nonchè ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi.

 

 

[diritto]

I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.

1. Deve essere esaminato preliminarmente il ricorso incidentale proposto da D.P.M.L., poichè relativo, quanto ai primi cinque motivi, alla questione pregiudiziale di rito concernente l’inammissibilità dell’appello perchè proposto con atto notificato in data 11 novembre 2004, quindi oltre il termine breve di giorni trenta dalla notificazione della sentenza del Tribunale, effettuata nei confronti del Condominio, contumace in primo grado, in data 8 ottobre 2004.

2.1. Col primo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., perchè la Corte d’Appello ha statuito sulla nullità della notificazione effettuata dalla D.P. in data 8 ottobre 2004 nei confronti del Condominio di Via (OMISSIS), senza che il destinatario avesse eccepito la nullità della notificazione, nè con l’atto di appello nè dopo la costituzione in giudizio dell’appellata o, successivamente, all’udienza di prima comparizione, nonostante l’avvenuto deposito nel termine di legge della comparsa di costituzione e risposta dell’appellata, nella quale era stata eccepita tempestivamente l’inammissibilità dell’appello. Secondo la ricorrente incidentale, essendo stato consegnato l’atto da notificare (cioè la sentenza di primo grado) a persona titolare di interesse del tutto coincidente con quello degli altri condomini ed in un luogo, l’edificio condominiale, che ha un chiaro collegamento col destinatario, cioè col Condominio di via (OMISSIS), in persona dell’amministratore, sarebbe stato onere dello stesso Condominio, destinatario dell’atto, contestare la validità della notificazione ed allegare e provare l’inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario.

1.2. Il motivo è infondato.

Perchè la Corte d’Appello dovesse giudicare della validità della notificazione della sentenza di primo grado, con riguardo all’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività proposta dall’appellante, non era affatto necessaria, come sostenuto dalla ricorrente incidentale, un’apposita eccezione di nullità di detta notificazione, che l’appellante medesimo avrebbe dovuto proporre quale eccezione consequenziale (cd. contro-eccezione) a quella di inammissibilità dell’appello.

Ed invero, in tanto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, perchè proposto dal contumace involontario oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza appellata, ha giuridica consistenza in quanto assuma a suo presupposto che la notificazione dalla quale si intende far decorrere il termine per impugnare sia valida (in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14570/2007). Pertanto, fatte salve le ipotesi di sanatoria di un’eventuale nullità della notificazione, questa nullità o, a maggior ragione, l’inesistenza della notificazione sarebbero di ostacolo al decorso del termine breve per impugnare spettante al contumace destinatario della notificazione stessa.

Correttamente, pertanto, il giudice d’appello ha delibato la validità della notificazione effettuata dalla D.P. nei confronti del Condominio in data 8 ottobre 2004, anche in mancanza di tempestiva eccezione di nullità da parte dell’appellante, poichè si trattava di presupposto indefettibile per l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dalla medesima D.P. e, come tale, valutabile d’ufficio.

1.3. In merito alla conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello di Roma, a seguito della delibazione di cui si è appena detto, sulla nullità della notificazione, si osserva quanto segue.

La Corte d’Appello di Roma ha fatto corretta applicazione del principio, ribadito anche di recente da questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 11303/2007, citata nella sentenza impugnata, confermata da Cass. n. 2999/2010), per il quale è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale ai sensi dell’art. 139 c.p.c. (piuttosto che, ai sensi degli artt. 137 e seg. c.p.c., all’amministratore che ne ha la rappresentanza legale), anche a persona diversa dall’amministratore, purchè, nello stesso stabile, si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un “ufficio” dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo.

Nel caso di specie, la notificazione della sentenza di primo grado nei confronti del Condominio di Via (OMISSIS) è stata indirizzata allo stabile condominiale e qui è stata fatta “con consegna di copia a mani della condomina signora B.C., incaricata al ritiro, capace, che ne cura la consegna in precaria assenza del destinatario e delle altre persone abilitate per legge alla ricezione dell’atto”. Richiamato il principio di cui sopra, non è necessario, per invalidare una notificazione siffatta, che si contesti la qualità dichiarata dal consegnatario, poichè proprio tale qualità, considerata in sè e per sè, non è sufficiente a far ritenere validamente perfezionata la notificazione nei confronti del condominio fatta nello stabile condominiale: non è, infatti, sufficiente allo scopo la consegna dell’atto ad uno dei condomini, anche se “incaricato al ritiro” ed anche se “capace”, dovendo risultare, dalla relazione di notificazione ovvero altrimenti, lo stato dei luoghi quale richiesto dalla giurisprudenza su richiamata.

L’onere della prova relativa non incombe al destinatario dell’atto, come è la regola quando si contesti la validità di una notificazione che risulta effettuata con il rispetto delle modalità richieste dalla legge e che si atteggia come prova volta a negare che, nel singolo caso, tali modalità siano state rispettate.

Infatti, nel caso di specie, dal tenore della relazione di notificazione non è desumibile prima facie la regolarità della notificazione destinata al condominio, in persona del suo amministratore pro-tempore, effettuata però presso lo stabile condominiale a persona diversa dall’amministratore (a differenza di quanto invece si sarebbe avuto se, per esempio, dalla relata di notificazione fosse risultata la consegna al “portiere” o ad altra persona incaricata presso un apposito “ufficio dell’amministratore” interno all’edificio condominiale): pertanto, sarebbe stato onere del notificante dimostrare che la notificazione, malgrado il tenore della relazione dell’ufficiale giudiziario, fosse stata fatta con le modalità richieste quando destinatario sia un condominio. In mancanza, la notificazione, destinata all’amministratore del condominio, ma fatta presso l’edificio condominiale al singolo condomino, anche se qualificatosi come incaricato al ritiro, è da ritenersi nulla.

1.4. Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente incidentale sotto il primo motivo di ricorso, al fine di dimostrare che la sentenza e l’atto di precetto sarebbero stati validamente notificati al Condominio in data 8 ottobre 2004 (relative al contenuto dell’atto di appello, nonchè alla prova della consegna degli atti all’amministratore del condominio), non sono utili al fine di dimostrare l’originaria validità della notificazione, quanto piuttosto a comprovarne il raggiungimento dello scopo, che da luogo alla sanatoria, di cui al secondo motivo del ricorso incidentale.

2.1. Ed infatti, col secondo motivo del ricorso incidentale, D. P.M.L. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 156 e 157 c.p.c., censurando la sentenza impugnata perchè avrebbe dovuto comunque rigettare la tardiva eccezione di nullità della notificazione della sentenza di primo grado (sollevata dall’appellante Condominio soltanto con memoria autorizzata depositata il 27 aprile 2005, dopo la prima udienza di comparizione tenuta il 26 gennaio 2005 ed altra udienza tenuta il 13 aprile 2005), in quanto la notificazione aveva raggiunto lo scopo cui era destinata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3. L’avvenuto raggiungimento dello scopo sarebbe desumibile, secondo la ricorrente incidentale, dalle affermazioni contenute nell’atto di appello e riportate nel ricorso incidentale nei seguenti termini: in data 8 ottobre 2004, veniva notificato al Condominio istante sentenza passata in giudicato n. 9726/03, depositata in data 20/3/2003, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sez. 13^, in forza della quale il Condominio stesso era stato condannato in contumacia al pagamento di Euro 22.837,77 oltre, in solido con gli altri convenuti, P. P., Urdaneta Finol e Soc. RE.Le. s.r.l., in persona del liquidatore arch. L.R., alla somma di Euro 19.089,48, oltre spese successive; a seguito della notifica di tale atto, la Dott.ssa V., attuale amministratrice del Condominio di via Cassia 1414 C, convocava l’assemblea condominiale … omissis…”.

2.2. Orbene, è norma sancita dall’art. 160 c.p.c. che la notificazione nulla venga sanata, tra l’altro, dal raggiungimento dello scopo, avendo peraltro la costante giurisprudenza di questa Corte differenziato l’inesistenza giuridica della notificazione dalla sua nullità per affermarne la sanabilità soltanto in tale seconda ipotesi (cfr., tra le altre, Cass. n. 11623/2003) e specificamente affermato, con riguardo alla nullità derivante dalla notificazione dell’atto in uno dei luoghi pertinenti alla persona del destinatario indicati dall’art. 139 c.p.c. e consegna dell’atto a soggetto non avente una delle qualifiche precisate dalla legge, che il raggiungimento dello scopo si ha se l’atto venga poi effettivamente consegnato al suo destinatario (cfr. Cass. 5 ottobre 1998 n. 9875).

Nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno che la sentenza notificata sia stata consegnata all’amministratore del Condominio, dott.ssa V., tanto che, per come è detto nell’atto di appello, questa convocò l’assemblea condominiale, proprio a seguito della notificazione della sentenza di primo grado, effettuata in data 8 ottobre 2004. Ne segue che vi è in atti la prova che la notificazione nulla ebbe comunque a raggiungere il suo scopo.

Il Condominio appellante non ha mai dedotto che il suo amministratore non ebbe notizia della sentenza notificata da parte della persona che ne ricevette la consegna nè che tale notizia ebbe tardivamente, sì da impedire allo stesso Condominio la tempestiva proposizione dell’atto di appello. Anzi, il tenore di questo atto, per come sopra riportato, è tale che induce a ritenere non solo l’avvenuta conoscenza della notificazione della sentenza, ma anche la sua tempestività, tale da consentire all’amministratore di convocare un’apposita assemblea condominiale (evidentemente finalizzata a discutere della proposizione di un eventuale gravame). Date siffatte risultanze processuali, va cassata la sentenza impugnata che ha ritenuto che fosse onere dell’appellata notificante dare prova dell’immediata consegna all’amministratore della sentenza notificata;

risultando in giudizio che tale consegna vi era stata, era onere del destinatario della notificazione dedurre la tardività dell’effettiva ricezione dell’atto da parte sua (cfr. Cass. n. 9875/1998 cit.).

2.3. La notificazione effettuata in data 8 ottobre 2004, pur nulla ab origine, è stata sanata con effetto ex tunc dal raggiungimento dello scopo, ai sensi degli artt. 160 e 156 c.p.c., comma 3.

3. La ritenuta sanatoria della notificazione della sentenza conclusiva del giudizio nel quale il Condominio era rimasto contumace ha determinato la decorrenza, dalla data della notificazione, del termine breve per proporre l’appello, come da sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 22 giugno 2007 n. 14570.

Pertanto, l’appello proposto con atto notificato l’il novembre 2004 era tardivo rispetto alla notificazione effettuata l’8 ottobre 2004, quindi, ne va ritenuta l’inammissibilità, correggendo nei termini fin qui esposti la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., u.c..

4. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale, nonchè i motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato.

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione, atteso che la fondatezza della doglianza di cui al secondo motivo del ricorso incidentale ha comportato una correzione della motivazione della sentenza impugnata, essendo diversa la ratio decidendi in merito alla tardività dell’appello, ferma restando peraltro la declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

 

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