Nessuna nullità contrattuale nel caso di mancata consegna dell’oggetto

Tag 03 Dicembre 2013  |

 

[massima]

Quando il bene oggetto di compravendita, di locazione, di leasing o di altro contratto di godimento non viene consegnato non si può eccepire la causa di nullità del contratto medesimo per indeterminatezza dell’oggetto.

In tal caso, ci troviamo di fronte ad un caso di inadempimento, da cui sarà possibile esercitare l’azione di adempimento, risoluzione contrattale e risarcimento dei danni.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-11-2013, n. 26687

 

 

 

[intestaz]

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE TERZA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Presidente –

 

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

 

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

 

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

 

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso 9325/2010 proposto da:

 

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato CIANNELLA PAOLO giusta delega in atti;

 

– ricorrente –

 

contro

 

CENTRO LEASING BANCA S.P.A. (già CENTRO LEASING S.P.A.) (OMISSIS), in persona del suo Procuratore Dott. C. R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 115, presso lo studio dell’avvocato STANIZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASSALACQUA UGO giusta delega in atti;

 

– controricorrente –

 

e contro

 

B.F., O.G.;

 

– intimati –

 

avverso la sentenza n. 1559/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/11/2009 R.G.N. 529/06;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

 

udito l’Avvocato PAOLO VIRANO per delega;

 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

 

[fatto]

Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 1999 il Dott. T.R., medico ginecologo, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, emesso su ricorso della s.p.a. Centro Leasing Banca, recante condanna al pagamento di L. 138.258.008 oltre interessi, in relazione ad un contratto di leasing avente ad oggetto un ecografo per studio medico.

 

Ha dedotto l’opponente che, per effetto di un raggiro posto in essere da certo O.G., legale rappresentante della s.r.l. RWS, fornitrice dell’apparecchio (di marca Toshiba), egli si è indotto a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione in consegna del macchinario, che in realtà non gli è stato consegnato, dietro promessa che ciò sarebbe servito ad accelerare i tempi per la consegna effettiva.

 

Sulla base della dichiarazione di accettazione l’ O. ha ottenuto dalla Centro Leasing il finanziamento dell’intero prezzo del macchinario, per oltre L. 160.000.000, senza tuttavia versarne il prezzo alla Toshiba, la quale quindi non ha consegnato a RWS l’ecografo, che non è mai pervenuto all’utilizzatore.

 

L’opponente ha resistito alla domanda di pagamento, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa l’ O. e la soc. RWS (nel frattempo fallita).

 

Si è costituito l’ O., resistendo alle domande, mentre il curatore del Fallimento è rimasto contumace.

 

Il Tribunale ha accolto l’opposizione, per non essere stata fornita la prova della consegna del bene oggetto del leasing. Proposto appello principale da Centro leasing ed incidentale dal T., in contumacia del Fallimento RWS e dell’ O., la Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha respinto l’opposizione del T., confermando il decreto ingiuntivo.

 

Quest’ultimo propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

 

Resiste l’intimata con controricorso.

 

 

 

[diritto]

1.- La Corte di appello – premesso che la Centro Leasing ha agito per ottenere non l’esecuzione degli obblighi contrattuali, non avendo il contratto di leasing prodotto effetti per via della mancata consegna della merce, ma il risarcimento dei danni – ha addebitato al T. la responsabilità di avere indotto la società opposta a versare a RWS l’intero importo del finanziamento, avendo egli sottoscritto la dichiarazione – che sapeva non veritiera – di avere ricevuto in consegna il macchinario. Ha escluso che sia configurabile alcuna negligenza a carico della Centro Leasing per avere effettuato il pagamento ed ha richiamato la clausola n. 2 del contratto di leasing, che addossa all’utilizzatore ogni responsabilità non solo per il fatto proprio, ma anche per i comportamenti del fornitore, per i quali anzi l’utilizzatore si è costituito garante nei confronti della società concedente.

 

2.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 1418 cod. civ., il ricorrente assume che la mancata consegna del macchinario manifesta la nullità-inesistenza dell’oggetto del contratto; oggetto che peraltro è da ritenere non determinato, poichè il bene avrebbe dovuto essere individuato ai sensi dell’art. 1346 cod. civ., tramite l’indicazione della marca, del modello, del numero di matricola e dell’anno di costruzione: dati che avrebbero dovuto essere obbligatoriamente specificati nella fattura, come disposto nell’atto di accettazione-ordine del 24 luglio 1997. Per contro, nella copia della fattura n. (OMISSIS), che RWS ha inviato a Centro Leasing relativamente alla fornitura in oggetto, manca l’indicazione dell’anno di costruzione, del numero di matricola e del numero di telaio dell’apparecchio. La fattura menziona solo un documento di trasporto n. (OMISSIS), anch’esso senza indicazione del numero di matricola dell’ecografo.

 

La Corte di appello avrebbe quindi dovuto concludere che il contratto di leasing non ha prodotto effetti, per non essere mai stato messo a disposizione del conduttore il bene oggetto della locazione. Donde anche l’inefficacia delle clausole contrattuali richiamate dalla Corte di appello.

 

1.2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1363, 1366 e 1370 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha effettuato un’erronea lettura ed interpretazione delle clausole contrattuali, “per non avere ritenuto che la mancata identificazione dell’apparecchio oggetto della locazione finanziaria, determinando il mancato acquisto del bene, avrebbe dovuto comportare il rifiuto del pagamento”. La sentenza impugnata avrebbe omesso di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre e di applicare il criterio dell’interpretazione secondo buona fede.

 

1.3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1371 cod. civ., sempre a causa dell’erronea lettura delle clausole contrattuali “….per non avere ritenuto la concorrente, se non prevalente, responsabilità della concedente, il che, trattandosi di contratto a titolo oneroso, avrebbe dovuto comportare, nella realizzazione dell’equo contemperamento degli interessi delle parti”, un equa ripartizione del danno fra concedente e utilizzatore.

 

1.4.- Il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 2043 cod. civ., per non avere la Corte di merito accertato e dichiarato la responsabilità esclusiva dell’ O. e della RWS per il danno subito dalla Centro Leasing, assolvendo esso ricorrente.

 

2.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono inammissibili sotto svariati profili, oltre che non fondati.

 

2.1.- In primo luogo il ricorrente richiama contratto di leasing, fattura e documento di trasporto, dichiarazione di accettazione sottoscritta dal F., singole clausole contrattuali di cui denuncia l’erronea interpretazione, ecc., senza dichiarare di avere prodotto i relativi documenti nel presente giudizio; senza specificare se essi siano allegati ai fascicoli di parte ed a quali;

 

come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, si da consentirne a questa Corte l’esame ed il controllo, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6 relativamente agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav., 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova).

 

Tale requisito risulta imprescindibile quando il ricorrente metta in questione la correttezza dell’interpretazione dei documenti da lui richiamati, ad opera dei giudici di merito (cfr. Cass. civ. 11 febbraio 2010 n. 8025).

 

2.2.- In secondo luogo e soprattutto, le censure sollevate nei quattro motivi non sono congruenti con le ragioni poste a base della motivazione.

 

Premesso che la mancata consegna del bene oggetto di compravendita, di locazione, di leasing o di altro contratto di godimento non è causa di nullità del contratto medesimo per indeterminatezza dell’oggetto – come prospetta il ricorrente – ma costituisce inadempimento e può fondare solo azioni di adempimento, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni, le norme richiamate dal ricorrente in tema di nullità per indeterminatezza dell’oggetto del contratto non hanno nulla a che fare con le questioni dibattute in questa sede.

 

A parte il fatto che il ricorrente non specifica se, in quale sede e tramite quali atti le relative questioni siano state sottoposte ai giudici di merito, la Corte di appello ha premesso che le domande della Centro Leasing vengono in considerazione come domande di risarcimento dei danni e che si tratta di accertare se tali domande siano fondate su fatti o comportamenti tali da giustificare un giudizio di responsabilità a carico dell’opponente.

 

Tale responsabilità ha ravvisato nel fatto che il T. ha sottoscritto una dichiarazione non veritiera che attestava l’avvenuta consegna del macchinario oggetto di leasing, dichiarazione sulla quale la Centro Leasing ha fatto affidamento per erogare a RWS il finanziamento.

 

Questa è la ratio decidendi della sentenza impugnata ed a queste argomentazioni il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare le sue censure, dimostrandone l’inidoneità a giustificare la decisione.

 

I motivi di ricorso non sono adeguati allo scopo.

 

La Corte di appello ha rilevato che il T. ha imprudentemente sottoscritto una dichiarazione non veritiera di avvenuta consegna della merce, ed ha ritenuto irrilevante la circostanza che, a termini di contratto, tale dichiarazione resa su modulo predisposto dalla concedente Centro Leasing – non contenesse una serie di indicazioni che a termini contrattuali avrebbe dovuto contenere, fra cui l’indicazione del numero di matricola e del numero di telaio dell’oggetto.

 

Trattasi di valutazione di merito, suscettibile di riesame in questa sede di legittimità solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione: vizi che il ricorrente non ha in alcun modo denunciato, proponendo i suoi motivi di ricorso solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

 

Il ricorrente non ha prospettato in che termini e per quali aspetti la sentenza impugnata sarebbe illogicamente, insufficientemente o contraddittoriamente motivata su questo punto, nè ha esposto le ragioni per cui Centro Leasing dovrebbe essere ritenuta responsabile di un comportamento negligente. Pone invece con il quarto motivo una questione irrilevante, lamentando che non sia stata dichiarata la responsabilità esclusiva di RWS e dell’ O.. Ma riconosce egli stesso che la Centro Leasing non ha chiesto una tale condanna, e che comunque la domanda – pur se proposta ed accolta – avrebbe avuto effetti irrilevanti, data l’accertata incapienza dei due principali responsabili.

 

L’oggetto della controversia è per l’appunto su chi debba gravare l’onere dell’insolvenza del fornitore: se sull’utilizzatore o sulla finanziatrice del leasing. La Corte di appello ha ritenuto, con ampia e circostanziata motivazione, che il ricorrente sia il responsabile esclusivo, per l’avventatezza con cui ha dichiarato di avere ricevuto un macchinario che in realtà non gli era stato consegnato e per il fatto che le clausole del contratto di leasing pongono a carico dell’utilizzatore tutti i rischi e le responsabilità per l’inadempimento del fornitore.

 

Tali argomentazioni non sono state sostanzialmente confutate.

 

3.- Il ricorso non può che essere respinto.

 

4.- Considerata la peculiare natura della vicenda e la difformità fra le sentenze di merito, che può avere creato incertezza circa la corretta soluzione della vertenza, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese.

 

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

 

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2013

 

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