Ecco chi deve pagare le spese all’avvocato

Tag 24 Novembre 2013  |

 

[massima]

Il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura ad litem.

La Cassazione evidenzia che il suddetto soggetto può essere anche colui che ha affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo.

Il suddetto rapporto è regolato dalle norme dell’ordinario mandato e può essere provato, anche per via indiziaria, al fine di dimostrare che la procura era solo lo strumento tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziaria.

Cass. civ. Sez. II, 20/11/2013, n. 26060

 

 

[intestaz]

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

 

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

 

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

 

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

 

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso 30046-2007 proposto da:

 

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V.AMBROSIO 8, presso lo studio dell’avvocato FIANDANESE MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DORE’ FRANCO;

 

– ricorrente –

 

contro

 

V.S. (OMISSIS), rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo studio dell’avvocato MUSCELLA MASSIMO;

 

– controricorrente –

 

avverso la sentenza n. 576/2007 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 02/08/2007;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

 

 

[fatto]

L’avv. V.S., sostenendo di avere svolto su incarico e per conto dell’avv. P.G.F. attività procuratorie in favore di Tecnoserre Mediterranea S.p.A., cliente del P., in una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti al Tribunale di Verbania, chiese ed ottenne dal Giudice di pace della stessa città nei confronti del P. decreto ingiuntivo di pagamento del compenso, asseritamente dovutogli dallo stesso.

 

L’avv. P. propose opposizione con atto notificato il 7/6/2002 eccependo di avere sempre agito in nome e per conto della Tecnoserre Mediterranea S.p.A., comune cliente, di non avere concluso alcun contratto di mandato con l’avv. V. e di non essersi obbligato, nei suoi confronti, ad alcun pagamento.

 

Con sentenza in data 6/2/2006 il Giudice di pace rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo. La decisione veniva confermata, con sentenza del 2/8/2007, dal Tribunale di Verbania che, al fine dell’individuazione del soggetto che aveva conferito il mandato all’avv. V., riteneva decisivo, non già la procura (pacificamente conferita da Tecnoserre Mediterranea S.p.A), ma il documento n. 3 ossia una lettera del P. al V. con la quale era inviato un atto di citazione da sottoscrivere e notificare e un assegno circolare quale fondo spese con l’assicurazione che la cliente avrebbe provveduto all’eventuale integrazione a semplice richiesta ed era indicato il nominativo della cliente per la registrazione al repertorio e per la relativa fattura; riteneva rilevanti anche successive comunicazioni inviate al V. dal P., contenenti le indicazioni circa il comportamento da tenere;

 

aggiungeva che il P. avrebbe avuto l’onere di provare di avere conferito il mandato agendo in nome e non solo nell’interesse della propria mandante Tecnoserre Mediterranea S.p.A..

 

Contro la sentenza il P. ha proposto ricorso per Cassazione affidando il mezzo ad un unico motivo di censura nel quale è congiuntamente dedotta la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione. Il V. ha resistito con controricorso.

 

 

 

[diritto]

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione.

 

Il ricorrente preliminarmente trascrive il contenuto del documento n. 3 (lettera inviata da P. a V. e datata 22 Settembre 1992) ritenuto decisivo dal giudice di appello. Nel predetto documento:

 

– è indicato il nominativo della cliente (Tecnoserre Mediterranea S.p.A.) per il repertorio;

 

– si da atto che viene allegato l’atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo nonchè un assegno circolare quale fondo spese con la precisazione che la cliente lo integrerà a semplice richiesta dello stesso avvocato V.;

 

– viene specificato che la fattura dovrà essere invita a Tecnoserre Mediterranea S.p.A..

 

Ciò premesso il ricorrente contesta la rilevanza attribuita alle indicazioni circa il comportamento da tenere, che, secondo il giudice di secondo istanza, provenivano direttamente dal P. e non dalla cliente, in quanto attinenti allo svolgimento della difesa e non all’incarico di patrocinio che, in difetto di prova contraria, doveva presumersi conferito dalla stessa cliente (Tecnoserre Mediterranea S.p.A.) ad entrambi i soggetti ai quali essa aveva conferito la procura.

 

Il ricorrente contesta, poi, la complessiva valutazione del documento, la mancata considerazione di alcuni elementi documentali quali il fondo spese corrisposto dalla società, l’assicurazione di una integrazione, da parte della società a semplice richiesta, la richiesta di intestare la fattura del fondo spese alla cliente, l’indicazione del nominativo della cliente ai fini dell’iscrizione al repertorio della clientela. Il ricorrente, formulando i quesiti ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede:

 

se in caso di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall’uno rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato importi l’acquisizione in capo al primo della qualità di cliente del secondo;

 

– se, in caso di rilascio di procura ad litem congiunta a due avvocati, l’incameramento del fondo spese erogato dalla parte che ha rilasciato procura, il rilascio alla stessa di fattura a copertura dell’acconto, l’iscrizione del suo nominativo nel repertorio della clientela, siano fatti idonei a far ritenere il conferente la procura cliente dell’avvocato, iscrizione del suo nominativo nel repertorio della clientela.

 

2. Il motivo è fondato con riferimento al vizio di motivazione.

 

Occorre premettere che il giudice di secondo grado, nel motivare, esordisce affermando che nella sentenza di primo grado non si riscontra alcun riferimento alla prova testimoniale, avendo il primo giudice valutato unicamente la documentazione prodotta dalle parti.

 

Il giudice di secondo grado svalorizza l’elemento costituito dal conferimento di procura congiunta e valorizza principalmente il documento indicato con il numero 3 affermando, del tutto apoditticamente che da quel documento risulterebbe un diretto conferimento dell’incarico all’avvocato V. da parte dell’avvocato P. che aveva sempre trasmesso puntuali indicazioni su dichiarazioni da rendere e difese da assumere;

 

addebita infine all’avv. P., quale mandatario della cliente, di non avere provato di avere agito in nome della sua mandante.

 

La sentenza impugnata, sotto questo profilo, appare carente di motivazione in quanto:

 

non riporta i contenuti del documento 3 che dovrebbero giustificare le conclusioni di merito del giudice di appello;

 

– mentre si sostiene che l’avv. V. non avrebbe mai avuto alcun contatto diretto con la cliente, non è adeguatamente valutato l’elemento presuntivo costituito dal rilascio di procura congiunta all’avvocato P. e all’avvocato V..

 

Al riguardo questa Corte ha infatti affermato il principio secondo il quale la distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio (in virtù del quale si è ritenuto possibile nella giurisprudenza di questa Corte individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell’avvocato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato la procura) non esclude la necessità di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura(cfr.

 

da ultimo Cass. 4959/2012), ossia, nel caso di specie, Tecnoserre S.p.A. e non l’avvocato P. che, invece è stato ritenuto gravato di un onere probatorio che non gli competeva in presenza di procura congiunta.

 

Infine, si è valorizzata senza adeguata motivazione, una circostanza (le puntuali indicazioni su dichiarazioni da rendere e difese da assumere) senza considerare che, in generale, non rileva, nell’ipotesi di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall’uno rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti e non all’incarico di patrocinio proprio perchè, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi (Cass. 27/12/2004 n. 24010).

 

La motivazione è errata nel presupposto del ragionamento per il quale si richiede al procuratore, nominato dalla cliente, di provare che l’altro procuratore congiuntamente nominato e dominus della difesa, abbia speso il nome della cliente, invece che pretendere la prova del superamento della presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti. Il giudice di appello ha insufficientemente motivato:

 

– con riferimento al documento n. 3, indicato come decisivo, in ordine all’affermazione per la quale l’avvocato P. si sarebbe obbligato personalmente nei confronti dell’avv. V. salvo farsi rimborsare dalla cliente i diritti e gli onorari a lui spettanti; sul punto il ricorrente, trascrivendo il contenuto del documento (lettera del 22/9/1992), ha rilevato che nella lettera si faceva presente che la cliente avrebbe integrato il fondo spese a semplice richiesta dello stesso avvocato V., che la fattura doveva essere inviata alla cliente, che era indicato il nominativo della cliente e la sua partita iva per il repertorio annuale della clientela; che la fattura dell’acconto fu emessa nei confronti della cliente e da questa accettata;

 

– con riferimento al contratto di patrocinio, in merito agli specifici elementi dai quali desumere il superamento della presunzione di coincidenza (non essendo sufficiente il generico rinvio ad un carteggio, imprecisato nei suoi contenuti) del contratto di patrocinio con la procura alle liti.

 

Occorre ancora precisare (onde non ingenerare l’equivoco di un contrasto con i principi affermati da questa stessa sezione nella sentenza 2/12/2011 n. 25816) che deve essere confermato il principio per il quale obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo.

 

Tuttavia, in presenza di una procura congiunta ai due avvocati e per effetto della suddetta presunzione, è proprio questo distinto rapporto interno ed extraprocessuale, regolato dalle norme dell’ordinario mandato, a dovere deve essere provato, eventualmente provandosi anche per via indiziaria (ma non semplicemente affermandosi) che la procura era solo lo strumento tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziaria.

 

L’accertare, di volta in volta, in quale di tali diverse situazioni si verta integra dunque, una questione di fatto, che come tale è rimessa alla valutazione del giudice di merito e, se decisa in base ad adeguata e logica motivazione, si sottrae ad ogni possibile vaglio in sede di legittimità; ma nella specie ciò non è avvenuto per le evidenziate carenze della motivazione.

 

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al Tribunale di Novara.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Novara.

 

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.

 

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2013

 

 

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