Il ghiaccio sulla carreggiata non comporta insidia stradale

Tag 21 Dicembre 2021  |

La presenza di ghiaccio sulla carreggiata risulta essere un evento prevedibile da parte del utente della strada che pertanto deve adeguare la condotta di guida, al fine di potere mettere in atto le manovre necessarie per evitare qualsiasi collisone con altre vetture.

Ferma restando l’onere dell’ente proprietario di pulire la strada è impossibile richiedere allo stesso di rendere immediatamente libera la strada da neve e ghiaccio. In mancanza di grave negligenza da parte della Pubblica amministrazione, le circostanze predette sono idonee ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito.

Corte d’Appello Venezia Sez. IV, Sent., 25-09-2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati

dott. Giovanni Callegarin – Presidente

dott.ssa Giovanna Sanfratello – Consigliere

dott.ssa Elena Rossi – Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.786 del Ruolo Generale dell’anno 2018 promossa

da

(…) (C.F.(…)),

rappresentato e difeso dall’avv.(…), elettivamente domiciliato (…) ,via (…) presso lo studio del difensore.

– appellante –

contro

(…)(C.F./P.I(…)),

rappresentato e difeso dall’avv.(…) elettivamente domiciliato a (…) via (…) presso studio del difensore,

– appellato –

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2039/2017 del Tribunale di Verona (R.G. 14449/2014)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, datato 16 dicembre 2014,(…) adiva il Tribunale di Verona esponendo che: in data 17 dicembre 2009, alle ore 8:25 circa,(…) conduceva il veicolo Nissan Micra, tg.(…) di proprietà dell’attore, percorrendo la strada denominata viale (…) sita in (…) imboccato il cavalcavia di detta via, la (…) procedeva regolarmente quando, giunta sul culmine del cavalcavia, scorgeva il veicolo che la precedeva (Toyota Yaris targato (…) fermo sulla carreggiata; i veicoli che precedevano l’autovettura condotta dalla (…) avevano creato, sulla parte discendente del cavalcavia, una colonna ferma sulla carreggiata in quanto erano stati reciprocamente coinvolti in tamponamenti la (…) era stata costretta a frenare per evitare la collisione ma il veicolo non rispondeva alla frenata, iniziava a sbandare e invadeva la corsia di marcia opposta dove collideva frontalmente con altro veicolo (Fiat Iveco targato (…) successivamente la Nissan Micra andava a collidere contro la Toyota Yaris la quale a sua volta tamponava il veicolo che la precedeva (Fiat Punto targato (…); al momento del sinistro stava nevicando e il manto stradale risultava ghiacciato come accertato dai Carabinieri della stazione di (…) quali procedevano agli accertamenti e ai rilievi in loco, dichiarando che la causa del sinistro era da rinvenirsi nella presenza del “fondo stradale completamente ghiacciato”; nell’occorso, il (…)ubiva la distruzione del veicolo di sua proprietà.

Ciò premesso, evocava in giudizio il Comune di (…) per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in Euro 7.000,00.

Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, previo accertamento dell’assenza di responsabilità in relazione al sinistro oggetto di causa. In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare la quota di responsabilità imputabile a (…) (…) nella verificazione del sinistro con conseguente riduzione delle somme eventualmente dovute a (…)

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona rigettava la domanda attorea in quanto riteneva che la condotta di guida mantenuta nell’occasione dalla (conducente della Nissan Micra di proprietà dell’attore), valutabile come negligente, imprudente e imperita e comunque ingiustificata avuto riguardo alle incidenti condizioni di tempo e di luogo, integrasse ima violazione delle regole di diligenza di rilevanza tale da attribuire alla condotta medesima un’incidenza causale sul determinismo del sinistro tale da escludere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento produttivo del danno ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Evidenziava, inoltre, il Tribunale che l’Amministrazione nulla avrebbe potuto in concreto fare in quel momento, atteso che la neve aveva iniziato a cadere solo quella mattina e continuava a farlo, sicché qualsiasi misura fosse stata attivata avrebbe avuto un’efficacia temporalmente del tutto precaria e di brevissimo momento.

Avverso detta sentenza ha proposto appello (…)surandola in base ai motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.

Si è costituito il Comune di (…) eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.

All’udienza del 26 febbraio 2020 le parti si sono riportate ai loro rispettivi atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, termini sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 ai sensi dei D.L. n. 18 del 2020 e D.L. n. 23 del 2020.

Motivi della decisione

Lamenta l’appellante, con articolate argomentazioni di seguito riassunte in estrema sintesi:

1) l’errata, lacunosa e superficiale valutazione del materiale probatorio e carenza di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe mal ricostruito i fatti rilevanti sulla base delle dichiarazioni di un solo teste (…) non particolarmente attendibile), ingiustificatamente e immotivatamente preferite a quelle di altri testi di segno contrario (…) e (…)conformi a quanto dichiarato dalla (…)

2) vizio logico giuridico delle argomentazioni fondanti la decisione avendo il Tribunale effettuato ragionamenti presuntivi, sforniti di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, pervenendo alla deduzione di fatti ignoti la cui prova era a carico della controparte e avendo posto a fondamento della decisione nozioni di fatto che non rientravano nel patrimonio della comune esperienza ma che dovevano essere scientificamente provate. Inoltre non vi erano dati oggettivi che potessero far ritenere che la Nissan condotta dalla (…) procedesse a velocità “non prudenziale” anche in considerazione del fatto che i Carabinieri intervenuti in loco non avevano elevato alcuna contravvenzione nei confronti delle (…) né per superamento dei limiti di velocità, né per guida imprudente;

3) l’errata applicazione di principi giuridici consolidati e vizio di applicazione dell’onere probatorio atteso che l’affermazione del Tribunale, secondo cui l’Amministrazione “nulla avrebbe potuto in concreto fare in quel momento, atteso che la neve aveva iniziato a cadere solo quella mattina e continuava a farlo, sicché qualsiasi misura fosse stata attivata avrebbe avuto un’efficacia temporalmente del tutto precaria e di brevissimo momento” sarebbe arbitraria, immotivata e avulsa e rispetto ai consolidati principi giuridici in materia, e avrebbe violato il principio dell’onere probatorio in quanto l’onere della prova rispetto all’attuazione di tutte le misure di custodia, necessarie e idonee per evitare che il bene divenisse pericoloso per gli utenti della strada, è in capo al custode e pertanto doveva essere provato dal convenuto Comune di (…) che invece nulla aveva dimostrato in proposito;

4) la sussistenza della responsabilità del Comune ex art.2051 c.c. per mancata custodia con conseguente obbligo dello stesso al risarcimento del danno subito dall’appellante, stante la mancata prova del caso fortuito;

5) il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni, documentati, nella misura richiesta.

Ritiene il Collegio che l’appello non possa trovare accoglimento con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Risulta infatti corretta e condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale, anche avuto riguardo alle specifiche doglianze espresse dall’appellante

In particolare la dinamica dell’incidente, a seguito del quale l’autovettura del (…) ha subito i danni lamentati, è stata più che sufficientemente chiarita in base alle dichiarazioni rese ai Carabinieri da (…) il quale conduceva l’autocarro Iveco Daily 45-10 e percorreva viale (…) con direzione di marcia contraria a quella della (…) Il predetto ha con precisione riferito che, giunto sul cavalcavia della ferrovia, aveva notato che la Nissan Micra, condotta dalla (…) improvvisamente, a velocità sostenuta aveva effettuato la manovra di sorpasso dei veicoli fermi in colonna andando, poi, a collidere con il veicolo da lui condotto.

Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante non risultano dirimenti le dichiarazioni rese da (…) e (…) di cui il (…) estrapola soltanto dei passi, atteso che il primo, dopo avere urtato in modo molto lieve il veicolo che lo precedeva (pag. 14 Rilevamento Carabinieri) ha soltanto riferito di avere visto, peraltro attraverso lo specchietto retrovisore e dietro la macchina condotta da (…) che lo seguiva, l’auto condotta dalla (…) spostarsi sulla corsia opposta, limitandosi a riferire una sua personale percezione, e precisamente che la (…) fosse spostata per evitare l’impatto, ma senza indicare la velocità e le modalità di guida. Peraltro proprio da tale dichiarazione risulta confermato il convincimento del Tribunale in ordine alla circostanza che la(…)si fosse volontariamente spostata sulla corsia di sinistra. Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dalla(…)i osserva che la predetta ha soltanto riferito di avere notato il sopraggiungere alle sue spalle della Nissan Micra che si appoggiava alla sua autovettura. Occorre, però, precisare che, come risulta dalla Relazione dei Carabinieri, l’autovettura condotta dalla (…) andata a collidere con quella condotta dalla(…)opo la collisione frontale con l’autocarro a seguito della quale la Nissan Micra si era girata.

Non è dato comprendere quali siano gli elementi da cui desumere che tali dichiarazioni siano conformi a quelle rese dalla (…) che aveva dichiarato di avere frenato normalmente. Peraltro tale affermazione risulta contraddetta dalla Relazione dei Carabinieri in cui gli stessi avevano rilevato che la(…)veva frenato bruscamente andando a invadere l’opposta corsia di marcia. Lo stesso appellante non contesta tale circostanza affermata dai Carabinieri e dà atto della improvvisa frenata effettuata dalla (…)

Non sussiste alcun elemento, né l’appellante ne individua di concreti, per ritenere che (…)on sia attendibile. Al contrario il predetto ha reso dichiarazioni lucide, cristalline e chiare, prive di incertezze o altre contaminazioni imputabili al tempo o al giudizio personale, precise e conformi tra loro.

La Suprema Corte è concorde nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un’energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno. Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l’agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n.6306/2013).

Inoltre l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (Cass. n.23919/2013; Cass. n.999/2014).

In applicazione di detti principi, occorre quindi verificare quale fosse in concreto lo stato dei luoghi ove avvenne l’incidente e se ricorra la dimostrazione del nesso causale, incombente sul danneggiato, nonché, di conseguenza, accertare se fosse integrata una situazione di pericolo non suscettibile di essere prevista e superata con l’adozione di normali cautele.

Il Tribunale ha dato rilievo alla particolarità dell’agente dannoso insorto (neve con conseguente formazione di ghiaccio), che ha reso la strada pericolosa, e al suo repentino formarsi. Inoltre, ai fini della valutazione del comportamento della (…) ha dato rilievo al principio di autoresponsabilità a carico degli utenti, gravati di un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario diretto del bene di proprietà del Comune per salvaguardare la propria incolumità.

Occorre evidenziare che la circostanza di fatto che la neve abbia iniziato a cadere solo quella mattina (l’incidente si è verificato alle ore alle ore 8:15, circa, del 17 dicembre 2009) non è oggetto di contestazione da parte dell’appellante.

Nel caso di specie deve essere condiviso il convincimento espresso dal Tribunale atteso che gli elementi acquisiti, ben valorizzati nella sentenza impugnata, portano a ritenere che l’incidente si sia verificato perché la (…) non aveva osservato la necessaria prudenza richiesta dalla particolare situazione climatica che imponeva la massima attenzione durante la guida del veicolo tenuto conto della presenza di neve e di altre vetture che la precedevano.

La mancata osservanza da parte della danneggiata anche del minimale precetto di diligenza consistente nell’adeguare la condotta di guida, al fine di potere mettere in atto le manovre necessarie per evitare qualsiasi collisone con altre vetture, unitamente alle particolari circostanze atmosferiche che certamente rendevano impossibile l’immediata liberazione della strada da neve e ghiaccio, per difetto del tempo necessario a provvedere, atteso che aveva da poco iniziato a nevicare, sono circostanze idonee ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. Cass. n. 16856/2019)

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non risulta plausibile che anche mantenendo una andatura prudenziale la (…) avrebbe, comunque, invaso la corsia opposta in quanto in realtà se ella avesse guidato con prudenza e diligenza avrebbe potuto evitare di andare a impattare contro il veicolo proveniente sulla corsa opposta.

Si osserva che le vetture che precedevano la (…) hanno riportato danni minimi e ciò dimostra che una condotta di guida adeguata avrebbe evitato di rendere l’autovettura “ingovernabile”, come affermato dall’appellante, e provocare i danni lamentati.

Non specifica l’appellante quali sarebbero le condizioni di visibilità differenti che “con ogni probabilità” avrebbero permesso agli altri automobilisti di dare corso alle operazioni di frenata con maggiore anticipo rispetto alla (…)

In conclusione, accertata la situazione dei luoghi come sopra descritta, può quindi ritenersi che solo il comportamento della (…) che aveva la concreta possibilità di percepire e prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo, abbia inciso nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’Ente e l’evento dannoso (cfr. Cass. n.23919/2013).

Stante la soccombenza l’appellante deve essere condannato al pagamento in favore dell’appellato delle spese di lite del grado che vengono liquidate come in dispositivo (scaglione fino a Euro 26.000,00 senza fase istruttoria/trattazione).

L’appellante va altresì dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi dell’art.13, comma

I quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.

P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d’appello avverso la sentenza n. 2039/2017 del Tribunale di Verona, così pronuncia:

– rigetta l’appello proposto da (…) per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;

– condanna pagamento (…) al spese di lite in favore del Comune di (…) liquidate complessivamente in Euro 3.777,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, e oneri accessori, come per legge;

– dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2020.

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