Il danneggiato ha l’onere di provare il nesso causale per l’insidia stradale

Tag 11 Ottobre 2021  |

Indice

Ai sensi dell’art. 2051 codice civile, il danneggiato ha l’onere di provare il nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.

Analogamente in caso di danni causati da insidia stradale spetta al danneggiato provare l’esistenza di un efficace nesso causale.

Tribunale Catania Sez. III, Sent., 31-03-2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariapaola Sabatino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 11549/2012 promossa da:

M.M. , nato a C. il (…), (…), rappr. e dif. dall’avv. CALDERONE FRANCESCO , giusta procura a margine dell’atto di citazione, elettivamente domiciliato in VIA G. LAVAGGI N.7 CATANIA

attore

contro

PROVINCIA REGIONALE CATANIA , in persona del Presidente pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. SALEMI ANTONIO giusto mandato a margine della comparsa di costituzione,

convenuto

SOCIETÀ C.A. COOP. A R.L. , CF (…), in persona del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dall’avv BARRESI SALVATORE ,come da procura in atti, elett. dom VIA IMBRIANI 222 CATANIA ,

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c..

All’udienza del 17.12.2019 la causa è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 09.11.2012 l’attore notificava alla Provincia Regionale di Catania per sentirla condannare, al risarcimento del danno, conseguente all’incidente occorso in data 1.11.2009, sulla S.P. 104 direzione Catania- Passo Martino.

Si costituiva l’allora Provincia Regionale di Catania, oggi Città Metropolitana di Catania , contestando la domanda attrice, chiedendo preliminarmente di chiamare in garanzia la C.A..

Si costituiva la società di assicurazione contestando la domanda.

-1-

La vicenda oggetto del presente giudizio rientra senza dubbio nell’ambito di applicazione del disposto dell’art. 2051 c.c., a norma del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

L’attore, infatti, a fondamento delle proprie pretese ha allegato la sussistenza di una condotta negligente della Provincia nella manutenzione del manto stradale e nell’assenza di guard rail.

Viene in questione, quindi, solo il rapporto di custodia tra la Provincia e il tratto di strada di sua proprietà nel quale è avvenuto l’incidente.

Orbene il CTU ha accertato che, al tempo del sinistro, sui luoghi fossero presenti numerosi segnali di pericolo e, in particolare, dell’esistenza di un cantiere nelle vicinanze, alberi in banchina, corsia con senso di marcia deformato, carreggiata senza sistemi di ritenuta, divieto di sorpasso, striscia continua di colore giallo, velocità massima consentita 30 km/h-50km/h (cfr. rapp. Polstrada).

I verbalizzanti hanno concluso che l’uscita dalla carreggiata dell’autovettura Hunday Coupè condotta dall’attore fu dovuta alla velocità non consona ai luoghi.

Il CTU ha escluso che con i dati in suo possesso si potesse arrivare a determinare l’esatta velocità dell’autoveicolo al momento del sinistro.

Tuttavia, lo stesso conclude che il conducente procedesse, sul tratto di strada interessato dall’incidente, ad una velocità superiore a quella consentita che, per la presenza di lavori di manutenzione, era stata limitata tra i 30Km/h e i 50 Km/h.

Ciò perché, e si conviene con il CTU, a velocità contenuta l’energica azione frenante che solitamente il conducente mette in atto come riflesso condizionato nei momenti di pericolo (panic braking), comporta il bloccaggio delle ruote, anche se il sistema frenante è dotato di ABS, con il conseguente rilascio sulla sede stradale di tracce di frenata, che nel caso in esame non sono state rilevate.

Pertanto per cause non note, che non si esclude che siano da ricercare in un attimo di distrazione, il conducente sterzando verso destra ha posto entrambe le ruote di destra oltre la carreggiata in un zona nella quale, a seguito di successive ricariche del manto stradale avvenute in occasione di manutenzione della strada, era presente un dislivello rispetto alla quota del piano stradale variabile fra 13 e 23 cm.

A causa della fuoriuscita delle ruote dalla carreggiata, azione non coerente con un corretto comportamento di guida, l’autovettura nella fase di rientro sulla corsia di marcia di pertinenza si trovava in corrispondenza di un avvallamento della sede stradale che impegnava un tratto di circa 30,00 m che faceva ulteriormente amplificare le difficoltà a mantenere l’autovettura sulla sede stradale.

Le fasi successive a tale manovra comportavano lo svio dell’autovettura dalla sede stradale con conseguente “scivolamento” lungo la scarpata e successivo ribaltamento.

Il CTU continua affermando che la Provincia non aveva alcun obbligo che le imponesse l’installazione di barriere lungo i margini della strada – la cui presenza avrebbe evitato il ribaltamento – essendo, comunque, indicata con segnaletica verticale la mancanza degli stessi e la presenza di alberi in banchina (Cass. 15723/11).

Manca, quindi, il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento dannoso, essendo venuto a venuto a mancare più il nesso causale tra il comportamento del custode e il danno derivante al terzo dalla cosa (Cassazione Civile sentenza n. 1896 del 03.02.2015 chiarisce che l’applicazione dell’art. 2051 Cod. Civ., presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. In caso di danni causati da insidia stradale spetta alla vittima provare l’esistenza di un efficace nesso causale tra la ” res ” e l’evento, indipendentemente dall’eventualità che l’azione risarcitoria si fondi sull’art. 2043 c.c. o sull’art. 2051 c.c.)

Anche a volere parlare di sussistenza di caso fortuito si arriva alle medesime conclusioni in quanto, vale ad escludere la responsabilità oggettiva il fattore casuale che può ascriversi o al terzo o allo stesso danneggiato o a cause naturali (Cass. Civ. Sez. 3 – , Sentenza n. 30521 del 22/11/2019: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale

esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare – in relazione alla peculiarità del fenomeno – non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia”).

Nel caso de quo, la ricostruzione dei fatti ha dimostrato che la dinamica del sinistro ebbe ad essere determinata dalla condotta dell’attore, conducente della Hunday Coupè.

La domanda dell’attore, quindi, deve essere rigettata.

In applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., l’attore deve essere condannato, al pagamento nei confronti della Provincia Regionale di Catania, oggi Città Metropolitana, al rimborso delle spese processuali sostenute che, tenuto conto del valore e della natura della controversia si liquidano in complessive Euro 2.778,00 oltre spese generali (15,0%) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Le spese tra la Provincia Regionale e la C.A. s.p.a. vanno compensate.

Le spese delle CTU, liquidate come in separati decreti, vanno posti a carico dell’attore.

P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Mariapaola Sabatino, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1154/20012 R.G.A.C. del Tribunale di Catania, disattesa ogni diversa eccezione o istanza:

rigetta la domanda;

condanna M.M. al pagamento in favore di Provincia Regionale di Catania, oggi Città Metropolitana, delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.778,00 oltre spese generali (15,0%) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

compensa le spese tra Provincia regionale di Catania e C.A. sp.a.;

pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come in separati decreti, a carico di M.M..

Così deciso in Catania, il 18 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2020.

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