Illegittimità costituzionale dell’art. 62 bis comma secondo c.p.

Tag 21 Novembre 2013  |

 

[massima]

Corte costituzionale del 10 giugno 2011 n. 183

La Corte Costituzionale interviene sull’art. 62-bis, secondo comma, del c.p., come modificato dall’intervento del legislatore ex L. 251/2005.

L’articolo prevede che:

Circostanze attenuanti generiche.

[I]. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

[II]. Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.

[III]. In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.

In particolare la Consulta ritiene che il comma II sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che (ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo) non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

Tale disposizione contrasta con il principio di ragionevolezza.

In particolare, secondo la Corte, la condotta successiva alla commissione del reato è particolarmente importante ed indicativa dell’attuale capacità criminale del reo e della sua complessiva personalità.

L’esclusione di tale criterio è in contrasto anche con lo stesso art. 27 Cost., ossia con il principio di rieducazione del condannato. Infatti l’obiettivo della rieducazione del condannato, posto da questa norma costituzionale, non può essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato, quale nel caso di specie la condotta del reo successiva al reato.

 

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