Revisione assegno: maggiori spese per il mantenimento dei figli anche a redditi invariati del genitore obbligato

Tag 01 Ottobre 2022  |

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La richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall’insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, non sono necessariamente legate ad un maggiore reddito del genitore obbligato.

Il giudice di merito dovrà verificare se tali maggiori spese (legate alla crescita della prole) comportino la necessità di rivedere l’assegno, ben potendo l’incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due).

Sarà pertanto necessario svolgere un ulteriore valutazione e verificare la misura del contributo di uno o di entrambi i genitori siano comprimibili ulteriormente.

Cassazione civile sez. I, 12/07/2022, n.22075

sul ricorso n. 13322/2018 promosso da:
L.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari 4, presso lo studio degli avvocati Marco Frazzini, e Marco Sgroi, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –

contro
M.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Ignazio Guidi 46, presso lo studio dell’avv. Alberto Giovanniello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al
controricorso asseritamente già allegata alla memoria di costituzione e datata 4/02/2016;
– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 481/2018 della Corte d’appello di Roma, depositato il 20/02/2018, notificato il 23/02/2018 a mezzo PEC;

letti gli atti e i documenti di causa;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/11/2021 dalla Dott.ssa ELEONORA REGGIANI.

Svolgimento del processo

Con ricorso L. n. 898 del 1970, ex art. 9 dell’08/10/2015, L.F. ha chiesto modificarsi le condizioni di divorzio, riportate nella sentenza n. 36482 del 2002 del Tribunale di Roma, limitatamente alla misura del contributo al mantenimento dei due figli, M. (nato nel (OMISSIS)) e N. (nato nel (OMISSIS)), divenuti maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente.

Nella sentenza di divorzio, pronunciata su domanda congiunta dei coniugi, escluso l’assegno divorzile, era stato previsto un contributo del padre al mantenimento dei figli, all’epoca minori di età e affidati esclusivamente alla madre, di complessivi Euro 646,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base all’indice Istat, ed erano state concordate le modalità di ripartizione di determinate spese. I coniugi avevano anche stabilito il trasferimento in capo ai figli della proprietà della casa familiare, con costituzione dell’usufrutto in favore della moglie fino al (OMISSIS).

A fondamento della richiesta di revisione della misura del contributo al mantenimento dei figli, la ricorrente ha dedotto: 1) le accresciute esigenze di vita dei figli, M. di 20 anni e N. di 18 anni, che all’epoca del divorzio avevano rispettivamente (OMISSIS) anni; 2) il peggioramento della propria condizione economica (contrazione dei redditi, maggiori spese per mancata partecipazione del M. alle spese straordinarie per i figli e nascita di un terzo figlio, di tre anni, avuto dal nuovo compagno di vita); 3) il miglioramento della condizione economica dell’ex marito dopo il divorzio.

Il resistente, nel costituirsi, si è opposto alla domanda contestando le allegazioni avversarie in ordine alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.

Il Tribunale, con decreto del 09/06/2016 ha accolto il ricorso, determinando la misura del contributo al mantenimento a carico del M. in Euro 650,00 per ciascun figlio, affermando che le aumentate esigenze dei figli in relazione all’età costituiscono fatto notorio che non necessità di apposita dimostrazione, essendo sufficiente considerare che, quando le parti avevano divorziato, i figli erano due bambini di (OMISSIS) anni e che ora sono divenuti due ragazzi di (OMISSIS) anni, dotati di autonomo mezzo di trasporto e portatori di tutte le esigenze legate alla vita sociale e di relazione conseguenti all’età.

Con riguardo agli argomenti riferiti alle condizioni reddituali degli ex coniugi, il Tribunale ha ritenuto la mancanza di prova di una significativa modificazione delle condizioni esistenti al tempo del divorzio, rilevando che, comunque, entrambi conducevano un tenore di vita medio-alto.

Avverso tale decreto ha proposto reclamo il M., deducendo che, a prescindere dalle maggiori esigenze dei figli, la sua incapienza reddituale e patrimoniale avrebbe dovuto comportate il rigetto del ricorso avversario.

La reclamata, nel costituirsi, ha contestato l’impugnazione avversaria, proponendo reclamo incidentale per ottenere il maggiore importo richiesto a titolo di contributo al mantenimento dei figli (pari ad Euro 1.200,00 per ciascuno di essi).

La Corte d’appello ha accolto il reclamo principale e respinto quello incidentale.

Preliminarmente, la Corte di merito ha affermato che, ai fini della revisione delle condizioni di divorzio è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e della idoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull’assegno. Pertanto, l’accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali addotte dalla parte, rispetto alla situazione presa in considerazione nella precedente determinazione giudiziale, costituisce il proprium del giudizio. Ha anche affermato, sulla base di tale premessa, che la decisione del Tribunale era censurabile perché, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, aveva affermato che i redditi del M. non risultavano avere avuto un significativo incremento e che i redditi della L. erano rimasti inalterati, ma quest’ultima aveva conseguito, per effetto dell’eredità paterna, un cospicuo patrimonio immobiliare (pp. 3 e 4 del decreto impugnato).

Pur non negando che le esigenze dei ragazzi negli anni fossero aumentate, il giudice del gravame ha, quindi, affermato che queste ultime dovessero essere contenute nelle capienze dei genitori, le quali, se non consentivano maggiori esborsi, non potevano legittimare un giudizio di modifica dell’assetto realizzato in sede di divorzio e coperto dal giudicato.

La Corte di merito ha, così, ribadito che dalla documentazione fornita dalle parti si evinceva che, se un miglioramento vi era stato, era quello registrato dall’incremento patrimoniale della L., i cui redditi erano sostanzialmente invariati, la quale aveva acquistato per successione un compendio immobiliare insieme al fratello, mentre il M. aveva documentato la situazione di difficoltà della propria società e la contrazione del proprio reddito nell’ultimo anno documentato ((OMISSIS)) rispetto ai due precedenti ((OMISSIS)).

La medesima Corte ha poi aggiunto ulteriori considerazioni a supporto della decisione adottata (irrilevanza della scelta della L. di acquistare ad entrambi i figli un’autovettura, diseducatività dell’offerta ai figli di un tenore di vita insostenibile, avvio nella casa familiare dell’attività di bed and breakfast, intestata al figlio M., poi cessata).

Avverso tale statuizione, L.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.

M.C. si è difeso con controricorso.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Il fascicolo è stato ricostruito non essendo stati reperti gli originali degli atti dalla cancelleria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)) degli artt. 337 bis, 337 quinquies c.c., art. 337 ter c.c., comma 4, n. 1), oltre che della L. n. 898 del 1970, artt. 6 e 9 nonché il contrasto con la ratio della novella contenuta nel D.Lgs. n. 154 del 2013 e con la riconosciuta preminenza del criterio delle attuali esigenze del figlio nella valutazione dei presupposti per la modifica de qua, riferita a prole maggiorenne non autosufficiente, per avere la Corte di appello erroneamente anteposto a tali esigenze la verifica della sussistenza di modifiche nelle condizioni economiche degli ex coniugi con erronei riferimenti al concetto di giudicato.

Il motivo contiene due distinte censure.

In primo luogo, viene dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, quando si tratta di provvedimenti relativi ai figli, la revisione delle statuizioni già adottate non richiede necessariamente l’intervento di elementi di novità, non potendo tali statuizioni ritenersi coperte da giudicato, neppure rebus sic stantibus. Si afferma, in particolare che, sebbene la L. n. 898 del 1970, art. 9 prevedesse la possibilità di rivedere le disposizioni concernenti i figli qualora sopravvengano “giustificati motivi”, l’art. 337 quinquies c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, ha poi stabilito che i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle menzionate disposizioni, senza la necessaria presenza di elementi di novità che possano giustificare la modifica. Ciò significa, secondo parte ricorrente, che, in virtù del principio lex posterior derogat priori, le statuizioni che riguardano i figli devono intendersi continuamente modificabili, a prescindere da mutamenti delle condizioni economiche dei genitori, anche per effetto di una mera rivalutazione degli stessi elementi già considerati in sede di divorzio (re melius perpensa).

In secondo luogo, viene evidenziato che, contrariamente al quanto ritenuto dalla Corte di appello, quando la richiesta di revisione del contributo al mantenimento sia fondata sull’intervenuto aumento delle accresciute esigenze dei figli, in conformità a quanto previsto dall’art. 337 ter c.c., comma 4, n. 1), la revisione non può essere subordinata alla sopravvenienza di modifiche nelle condizioni economiche dei genitori, trattandosi di un criterio autonomo, determinandosi altrimenti una disparità di trattamento tra figli di genitori che vivono insieme e figli di genitori che hanno cessato la vita in comune, non potendo in quest’ultimo caso fruire di un maggior contributo al proprio mantenimento nonostante le maggiori esigenze di vita legate alla crescita.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)) della L. n. 898 del 1970, artt. 6 e 9 ed anche la violazione della ratio della novella contenuta nel D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha introdotto una disciplina che garantisce la completa eguaglianza giuridica dei figli.

In particolare, viene evidenziato che, anche ritenendo necessaria l’esistenza di giustificati motivi per procedere alla revisione del contributo al mantenimento die figli, comunque tali motivi non richiedono sempre una comparazione della situazione reddituale e patrimoniale dei genitori, come accade per la revisione dell’assegno divorzile, tenuto conto che, quando a fondamento della richiesta di modifica sono poste le maggiori esigenze dei figli l’aumento del contributo al mantenimento è dovuto a prescindere dal mutamento delle condizioni economiche dei genitori e spetta persino nei casi in cui le condizioni del richiedente siano migliorate.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4, (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e l’erronea applicazione dei principi giurisprudenziali che concernono il giudizio di “incapienza”, quale limite all’aumento dell’assegno, cui si collega la violazione della ratio della novella contenuta nel D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha introdotto una disciplina a garanzia della completa eguaglianza giuridica dei figli. Ciò che è censurato è il fatto che, secondo la ricorrente, la Corte d’appello non ha limitato soltanto all’onerato il giudizio di “incapienza”, estendendolo anche all’altro genitore, mediante una non richiesta comparazione delle rispettive condizioni economiche.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)), poiché, pur essendo pacifico che la condizione dell’obbligato al mantenimento fosse rimasta immutata, la Corte d’appello si è spinta oltre le difese di quest’ultimo, affermando il peggioramento delle stesse, in violazione dell’art. 112 c.p.c.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)), per avere la Corte d’appello, in violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, omesso di valutare i documenti offerti dallo stesso onerato, da cui risultava una ingente disponibilità di liquidità sui propri conti bancari (vizio censurato anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)), mentre ha esaltato le dichiarazioni della L. sulle proprie condizioni patrimoniali, quando ha analizzato (illegittimamente) la situazione di quest’ultima.

Con il sesto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) e il difetto di motivazione per irrazionalità manifesta, per avere la Corte d’appello dato rilievo all’attività di gestione del bed and breakfast nella casa familiare, pacificamente cessata e, comunque, intestata solo formalmente al figlio M..

Con il settimo motivo è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)), per avere la Corte d’appello attribuito al figlio M. l’esercizio dell’attività di bed and breakfast, oltre i limiti delle difese del M., le cui deduzioni sul punti erano finalizzate a smentire la tesi del peggioramento delle condizioni economiche della ex moglie, che aveva lasciato la casa familiare, di cui era usufruttuaria, per andare a vivere in una villa con piscina.

Con l’ottavo motivo è chiesta la revisione del capo della decisione impugnata sulle spese di lite e sul pagamento del doppio del contributo unificato, a seguito dell’auspicato annullamento del provvedimento impugnato.

2. Come sopra anticipato, l’intimato si è difeso con controricorso, che tuttavia deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Come si legge nell’intestazione dell’atto di parte, e risulta dall’esame della procura ad esso allegato, M.C. è rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Giovanniello, “per procura ad litem in allegato alla memoria di costituzione”.

Il riferimento è, senza dubbio, alla memoria di costituzione nel primo grado di giudizio, avviato con ricorso di L.F., notificato il 13/01/2016.

La procura speciale, allegata al controricorso, reca infatti la data del 04/02/2016, mentre il controricorso risulta datato 22/05/2018 ed è stato notificato il 23/05/2018.

2.2. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale, dovendo riguardare proprio il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue, come necessario corollario, che la procura non può considerarsi speciale, se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, non potendo essere assicurata, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore alla posizione sostanziale controversa all’esito del provvedimento impugnato.

Il ricorso per cassazione deve, dunque, essere dichiarato inammissibile qualora sia proposto in forza di una procura conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado che se quest’ultima si estende a tutti i gradi di giudizio (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020, Rv. 658572-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016, Rv. 637916-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014, Rv. 633148-01).

Gli stessi argomenti valgono per il controricorso, tenuto conto che l’art. 370 c.p.c., comma 2, espressamente prevede che ad esso si applicano, in quanto possibile, le norme degli artt. 365 e 366 c.p.c.

E’, dunque, necessario che anche il difensore del controricorrente sia munito di procura speciale intesa nei termini sopra indicati (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 31/01/2006, Rv. 588052-01; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3410 del 07/03/2003, Rv. 560969-01).

2.3. In conclusione, nella specie, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio:

“In tema di giudizio in cassazione, al controricorso si applica la disposizione dell’art. 365 c.p.c., che richiede la sottoscrizione dell’atto da parte di un avvocato munito di procura speciale, poiché l’atto deve riguardare proprio il giudizio di legittimità e fondarsi sulla valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue che la procura non può essere rilasciata in data precedente a quella del provvedimento impugnato e, pertanto, è inammissibile il controricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato sulla base di una procura a margine dell’atto di costituzione del primo grado di giudizio”.

3. Come sopra evidenziato, il primo motivo di ricorso per cassazione contiene due distinte censure, le quali devono essere esaminate separatamente.

4. La prima censura contenuta nel primo motivo di ricorso è infondata.

Come sopra illustrato, secondo parte ricorrente il disposto dell’art. 337 quinquies c.c., inserito dal D.Lgs. n. 154 del 2013, ha innovato quanto stabilito dalla L. n. 898 del 1970, art. 9 consentendo la revisione delle statuizioni riguardanti i figli in tutti i giudizi richiamati dall’art. 337 bis c.c. anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.

Tale opinione si pone in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che già durante la vigenza dell’art. 115 ter c.c., inserito dalla L. n. 54 del 2006 e del tutto identico, nel contenuto, al disposto del richiamato art. 337 quinquies c.c., ha affermato che, nei giudizi di separazione e di divorzio, come pure in quelli riguardanti la disciplina dell’esercizio della responsabilità genitoriale riguardante i figli nati fuori del matrimonio, le statuizioni adottate a definizione dei relativi procedimenti sono suscettibili di passare in giudicato rebus sic stantibus.

Come più volte affermato da questa Corte, il principio sancito dall’art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative ai figli (affidamento e contributo al mantenimento) va, infatti, coniugato con i principi che regolano il relativo procedimento. Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso, o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo (v. da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 283 del 09/01/2020; con riferimento alle statuizioni relative ai figli nati fuori del matrimonio, assimilate a quelle adottate in sede di separazione e divorzio che riguardano i figli di coppie coniugate, v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18608 del 30/06/2021, ove a fondamento della richiesta di revisione del contributo al mantenimento sono state poste solo modifiche delle condizioni economiche; v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015, Rv. 634872-01 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3192 del 07/02/2017, Rv. 643720-01).

5. La seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso deve, invece, essere esaminata insieme al secondo motivo di ricorso, in ragione della stretta connessione esistente, rivelandosi entrambe infondate, sia pure nei termini di seguito evidenziati.

5.1. Come sopra illustrato, la ricorrente lamenta la ritenuta illegittima subordinazione della statuizione sulla richiesta di aumento del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, fondata sulle accresciute esigenze legate alla loro crescita di questi ultimi, alla comparazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, ai fini della verifica di un peggioramento delle condizioni del genitore che ha diritto al contributo al mantenimento, mentre invece, secondo la parte, il giudice avrebbe dovuto verificare solo l’esistenza delle accresciute esigenze economiche dei figli, limitando semmai il conseguente incremento del contributo in caso di incapienza reddituale del solo di genitore obbligato, senza operare alcuna comparazione.

5.2. Per delimitare la materia del contendere si deve subito precisare che dalla decisione impugnata e dallo svolgimento del processo descritto nel ricorso introduttivo emerge con chiarezza che le parti non hanno posto in discussione, nei gradi di merito, il permanere della dipendenza economica dei due figli, nati nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS), anche se divenuti da tempo maggiorenni.

5.3. Com’è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell’art. 337 ter c.c., comma 4, che, introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 55 riproduce quanto già stabilito all’art. 155 c.c., comma 4, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 54 del 2006, art. 1 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).

La norma, in particolare, prevede che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”

E’ stato appena precisato che, una volta stabilito il contributo al mantenimento dei figli a definizione dei giudizi previsti dall’art. 337 bis c.c., la revisione di tale contributo deve essere giustificata dall’esistenza di sopravvenienze che siano tali da influire sulla debenza o sulla misura dello stesso.

La materia del contendere attiene dunque all’accertamento che il giudice è chiamato ad effettuare, quando è invocata l’insorgenza di maggiori esigenze dei figli.

5.4. Si deve, a questo proposito, considerare che l’obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.

Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un’altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.

Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis c.c., comma 1).

E’ per questo che l’art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall’art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter c.c., comma 4, nn. 1) e 2)).

I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.

Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.

Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall’art. 143 c.c., comma 3, che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.

In generale, l’art. 316 bis c.c., comma 1, prevede, poi, che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter c.c., comma 4, n. 4)), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter c.c., comma 4, nn. 3) e 5)), quali modalità di adempimento in via diretta dell’obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull’entità del contributo al mantenimento in termini monetari.

5.5. In tale ottica, perché possa essere operata la revisione del contributo al mantenimento del figlio, non basta che si determini un mutamento di alcuni dei parametri di riferimento previsti dall’art. 337 ter c.c., comma 4, essendo necessario che tale mutamento comporti un’alterazione del principio della proporzionalità che aveva determinato la misura dell’assegno in questione.

In particolare, se sono ritenute esistenti maggiori spese per il mantenimento del figlio (art. 337 ter c.c., comma 4, n. 1), ciò non comporta un automatico aumento del contributo al mantenimento a carico del genitore obbligato, perché deve sempre essere garantito il rispetto del sopra menzionato principio della proporzionalità, da verificarsi in base ai parametri sopra indicati ai nn. 3, 4, e 5 dell’art. 337 ter c.c.

Ciò significa che, se risultano immutati tutti gli altri elementi di valutazione, che attengono al riparto interno dell’obbligo di mantenimento, l’aumento delle spese di mantenimento legate alla crescita del figlio, in relazione alle specifiche esigenze di quest’ultimo, deve comportare un aumento del contributo al mantenimento gravante sul genitore obbligato, perché altrimenti le maggiori spese graverebbero ingiustamente solo sull’altro.

Ove, tuttavia, le condizioni economiche dell’uno o dell’altro genitore dovessero cambiare, o il figlio decidesse di andare a vivere per più tempo presso l’abitazione dell’uno piuttosto che dell’altro (art. 337 ter c.c., comma 4, n. 3), la misura del contributo al mantenimento non potrebbe essere automaticamente aumentata solo perché il figlio è cresciuto, dovendo essere nuovamente operato il giudizio relativo alla proporzionalità incentrato sui parametri sopra indicati.

In sintesi, a fronte della richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente giustificata dall’insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga esistenti tali maggiori spese, non è chiamato ad accertare l’esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato in grado di giustificare l’aumento del contributo, ma deve limitarsi a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l’assegno per assicurare la proporzionalità del suo contributo alla luce dei parametri fissati dall’art. 337 ter c.c., comma 4, ben potendo l’incremento di spesa determinare un maggiore contributo con redditi (dei genitori) immutati (o mutati senza modificare la rispettiva debenza), ovvero non incidere sulla misura del contributo, ove le attuali consistenze economiche dei genitori non rilevino per la misura del contributo, come già determinato.

5.6. Nella fattispecie, come sopra evidenziato, la Corte d’appello, nel riformare la decisione di primo grado, ha premesso in via generale che, ai fini della revisione delle condizioni di divorzio necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e della idoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull’assegno.

Tale affermazione non è sempre valida perché, come sopra evidenziato, la modifica della misura del contributo al mantenimento può essere determinata dalle accresciute spese legate alla crescita dei figli e a prescindere dal mutamento o meno delle condizioni economiche dei genitori.

La Corte di appello, pur ritenendo di dover ricercare un miglioramento o meno delle condizioni dell’obbligato, ha, poi, affermato che le esigenze dei ragazzi devono essere contenute nelle ‘capienze’ dei genitori le quali, se non consentono maggiori esborsi, non possono legittimare un giudizio di modifica dell’assetto realizzato in sede di divorzio e coperto dal giudicato. Ha, così, operato un confronto delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori, escludendo l’aumento del contributo, ritenendo che dalla documentazione acquisita dalle parti si evincesse che, se un miglioramento vi era stato, era quello registrato dall’incremento patrimoniale della L., i cui redditi erano sostanzialmente invariati. In particolare, la L. aveva acquistato per successione un compendio immobiliare insieme al fratello, mentre il M. aveva documentato la situazione di difficoltà della propria società e la contrazione del proprio reddito nell’ultimo anno documentato ((OMISSIS)) rispetto ai due precedenti ((OMISSIS)).

In sintesi, il giudice del reclamo ha, comunque, effettuato quella valutazione necessaria a verificare se l’incremento delle esigenze dei figli consentiva, nel rispetto del principio della proporzionalità, un aumento del contributo al loro mantenimento da parte del padre, ed è pervenuta a una soluzione negativa.

5.7. In conclusione, la seconda censura del primo motivo e il secondo motivo di ricorso devono essere respinte in applicazione del seguente principio:

“Nel giudizi separativi, a fronte della richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall’insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, i via preliminare, ad accertare l’esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessita di rivedere l’assegno, ben potendo l’incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente.”

6. Anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, in ragione della connessione esistente tra le questioni poste, sono infondati.

E’ stato già evidenziato come l’art. 337 ter c.c. preveda che il riparto tra i genitori degli oneri legati al mantenimento dei figli sia regolato dal principio della proporzionalità al reddito di ciascuno. Ciò comporta che il genitore che gode di redditi maggiori sostiene maggiori spese anche se la proporzione tra spese e reddito è la stessa. E’ dunque evidente che la misura del contributo di ciascuno di essi dipende dalla misura del contributo dell’altro, sempre regolato dal principio della proporzionalità. E’ per questo che, in modo inequivoco, l’art. 337 ter c.c., comma 4, n. 4), espressamente indica, tra i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento del figlio, le risorse economiche di entrambi i genitori.

Tale considerazione non cambia, ove la valutazione debba essere fatta in sede di revisione del contributo in questione, poiché, come sopra evidenziato, le sopravvenienze poste a fondamento della richiesta di modifica di tale contributo devono essere tali da incidere sulla proporzione che regola il riparto delle spese tra genitori.

In particolare, anche quando sia posta a fondamento della richiesta di modifica del contributo l’insorgenza di maggiori spese legate alla crescita dei figli, ove – come nella specie – sia controversa la permanenza della stessa situazione economica dei coniugi rispetto al tempo della determinazione originaria dell’assegno, il giudice è chiamato ad effettuare la valutazione delle risorse economiche di entrambi i genitori, proprio per valutare se la sopravvenienza dedotta incide o meno sull’ammontare del contributo gravante sul genitore obbligato in applicazione del principio della proporzionalità.

L’accertamento non deve essere limitato alle consistenze dell’obbligato, ma al reddito e al patrimonio di entrambi i genitori, per verificare se la sopravvenienza dedotta ha alterato la proporzione che regola, tra loro, il riparto dell’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, giustificando un aumento del contributo al mantenimento da parte del genitore a ciò obbligato.

Nel caso di specie, la Corte di appello, ha effettuato tale valutazione e ha escluso che la sopravvenienza dedotta abbia inciso sul menzionato rapporto di proporzionalità, affermando che, se vi era stato un miglioramento delle condizioni economiche, quello era in favore della madre con cui i figli vivevano.

Non vi è, dunque, alcun errore nel compimento della valutazione comparata delle consistenze economiche delle parti, né vi è alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., perché tale valutazione è richiesta dalla legge.

7. Il quinto motivo di ricorso è del pari infondato.

Com’e’ noto, la doglianza circa la violazione di legge, riferita alla valutazione delle risultanze istruttorie, riassunta dall’art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, anche senza valutare alcuni elementi rilevanti, la censura è ammissibile solo ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità (v. da ultimo Cass., Sez. U, n. 20867/2020 e Cass., Sez. 6-2, n. 27847/2021).

La valutazione delle prove raccolte costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (così Cass., Sez. 2, n. 20553/2021; v. anche Cass., Sez. 3, n. 15276/2021).

In tale quadro, la censura relativa alla dedotta violazione di legge, nella specie formulata, si sostanzia come una inammissibile critica delle valutazioni di merito, operate dal giudice del reclamo.

Né il motivo di impugnazione appare fondato, considerando la dedotta violazione del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente ha allegato che il giudice del reclamo ha omesso di considerare le consistenti disponibilità liquide, presenti nei conti correnti riconducibili al controricorrente, menzionate nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositate in giudizio da quest’ultimo.

La parte, a sostegno del motivo di impugnazione, ha riportato un estratto della dichiarazione sostitutiva appena indicata, nella quale sono, tuttavia, riportate somme che da 2005 fino al 2015 si sono considerevolmente ridotte (p. 26 del ricorso).

Non sono, in sintesi, rappresentate consistenze che avrebbero portato a una diversa decisione, perché non avrebbero inciso sulla valutazione proporzionale delle condizioni economiche delle parti, non emergendo un aumento, ma una diminuzione delle somme di denaro riconducibili al controricorrente.

8. Il sesto e il settimo motivo sono invece inammissibili.

Come sopra illustrato, con tali motivi, la ricorrente ha censurato la decisione impugnata, nella parte in cui ha dato rilievo alla gestione del bed and breakfast nella casa familiare, poiché tale attività, intestata solo formalmente al figlio M., era pacificamente cessata e, comunque, era stata indicata dal controricorrente per una finalità diversa da quella considerata dal giudice del reclamo.

Si tratta, tuttavia, di circostanze certamente considerate dalla Corte di appello che, come si evince dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, non costituiscono il fondamento della statuizione adottata, essendo state richiamate solo “a sostegno della decisione in questa sede adottata” (p. 6 del decreto impugnato).

In altre parole, il motivo di ricorso ha censurato argomentazioni svolte ad abundantiam che, come tale, non integrano la ratio decidendi. Si tratta di affermazioni, contenute nel provvedimento del giudice del reclamo, che non hanno spiegato alcuna influenza sul dispositivo, sicché, essendo improduttive di effetti giuridici non possono essere oggetto di ricorso per cassazione per difetto di interesse (così Sez. 1, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018).

9. Il mancato accoglimento dei motivi che precedono determina il rigetto anche dell’ottavo motivo di ricorso per cassazione, riguardante la statuizione sulle spese di lite.

10. In conclusione, dichiarato inammissibile il controricorso, il ricorso per cassazione deve essere respinto.

11. Nessuna statuizione sulle spese di lite deve essere adottata, tenuto conto dell’inammissibilità del controricorso.

12. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

13. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

rigetta il ricorso;

dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2022

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