Tutelare il “made in Italy” si può

Tag 21 Novembre 2013  |

 

[massima]

La stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia deve essere considerata un “falso”, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci.

Inoltre, anche l’uso di segni, figure (incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali) o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana deve essere sanzionato, salvo quanto previsto dall’art. 49 bis l. n. 350 del 2003.

 

 

[fattoediritto]

Tribunale  Prato del 08 giugno 2011 n. 532

A seguito di verbale di accertamento e sequestro amministrativo n. 8273 del 10.05.2010 formulato dalla Dogana di Prato, per la contestata violazione dell’art. 4, comma 49 bis, L. 350/2003 per “n. 60 scatole-cartoni (di cui alla dichiarazione doganale di importazione definitiva IM 4 n. 2386 A del 21.04.2010 sez. 056100) di merce con l’etichetta Phitoderm Magic 70 Cosmetici Srl Roma-Italia” senza altre indicazioni riguardo l’esatta origine e, costituendo questa mancanza fallace indicazione di origine e provenienza, il Prefetto di Prato riteneva di non poter accogliere le argomentazioni difensive fatte pervenire dalla società, considerando “irrituale nonché inefficace… l’attestazione prodotta dalla ditta ricorrente in data 27.04.2010” che avrebbe dovuto “essere resa obbligatoriamente già al momento della presentazione della merce in dogana” e non già dopo la notifica della violazione; di conseguenza, ingiungeva con ordinanza 21695 del 07.07.2010 alla società Phitoderm Magic 70 Cosmetici s.r.l., “di versare la somma complessiva di euro 20.000,00 (ventimila) per sanzione amministrativa” con “la confisca della merce consistente in n. 60 scatole-cartoni marcati dal n. 24 al n. 83 e più specificatamente: n. 20 scatole contenenti n. 100 confezioni per complessive n. 2000 confezioni unghie di plastica tinte Art. HQ-4013 N NATURAL; n. 20 scatole contenenti n. 100 confezioni a scatola per complessive n. 2000 confezioni unghie di plastico finte Art. HQ-4015 N NATURAL; n. 20 scatole contenenti n. 100 confezioni a scatola per complessive n. 2000 confezioni unghie di plastica finte Art. HQ-4013 N CLEAR) qualora, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, lo società Phitoderm Magic 70 Cosmetici s.r.l non provveda ad ottenere dall’ufficio delle Dogane di Prato l’autorizzazione alla regolarizzazione dello merce indicata nel verbale di sequestro.”

Proponeva la sua opposizione il 27.09.2010 la società ingiunta, allegando di avere, dopo la contestazione, prontamente dichiarato “ai sensi della vigente normativa di cui all’art. 76 D.p.R. 445/200, che avrebbe provveduto a propria cura a rendere, in fase di commercializzazione del bene tutte le informazioni relative all’origine estera del prodotto mediante indicazione sulla confezione. La dichiarazione fu spedita., in data 27.4.2010 e quindi 14 gg. prima l’emissione del gravato provvedimento” di accertamento e sequestro; e poiché “l’attività di sdoganamento non viene immediatamente compiuta…. ma piuttosto all’ esito…. di una procedura amministrativa,… la., dichiarazione, spedita dalla ricorrente 14 gg. prima” avrebbe imposto “alla resistente amministrazione, nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 10 bis della legge 241/90, il dovuto invio delle ragioni che ostavano l’accoglimento della domanda… la resistente Amministrazione, avrebbe dovuto già nel medesimo provvedimento sanzionatorio motivare, ai sensi del richiamato articolo 10, le ragioni che ostavano all’accoglimento dell’istanza proposta in via di autotutela dalla ricorrente… Sotto tale profilo il verbale di accertamento si palesa altresì in espressa violazione dell’articolo 3 della legge 241/90 il quale sancisce infatti l’obbligo di motivazione di qualsiasi provvedimento sussumibile – si veda sul punto anche l’art. 13 della suddetta normativa – alla categoria, come nel caso di specie, di quelli amministrativi. Ogni provvedimento amministrativo., deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. Ma l’invio della dichiarazione rendeva, in ogni caso, assolutamente inapplicabile., la normativa citata dal resistente Ufficio Doganale.. Dichiarazione che oltretutto costituisce esimente., in considerazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 49 e 49 ter della L. 350/03 ai sensi dei quali “È sempre disposta la confisca amministrativa della merce o del prodotto di cui al comma 49 bis salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore”. Quanto detto avrebbe dovuto pesare sulla misura della sanzione inflitta che è sproporzionata rispetto alla previsione edittale (art. 4 della LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350; “il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000”) ed alla condotta della ricorrente, consistente nello “sdoganamento di merce il cui valore intrinseco – trattasi di unghie di plastica destinate al settore cosmetico – è pari a circa 4.000,00 euro… la sanzione.. supera di 5 volte il valore della merce..” Sicché la società, con l’impugnazione dell’ordinanza 7.7.2010 ne chiedeva “l’annullamento ovvero in ogni caso la riduzione della comminata sanzione.” con la “restituzione previo pagamento delle spese di custodia, della merce oggetto di sequestro”.

Si costituiva e resisteva la Prefettura per sostenere la corretta esauriente motivazione del provvedimento. Negava che la mancata audizione della società intimata (che lo aveva richiesto) inficiasse il provvedimento prefettizio, visto l’orientamento della Suprema Corte a SU (Sentenza n. 1786 del 28/01/2010). Quanto alla offerta di aggiustamento delle indicazioni d’origine fatta pervenire dalla società opponente alla Dogana il 27.04.2010, asseriva la Prefettura che l’art. 4 comma 49 bis della Legge 350/2003 richiede che sia resa “al momento della presentazione della merce in dogana (così come indicato nella circolare dell’ Agenzia delle Dogane prot. n. 15971 del 30.1 12009, in allegato) facendo uso del modello allegato alla circolare n. 124898 del 9 novembre 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico” non già dopo il controllo e il fermo amministrativo della merce. E negava al riguardo il mancato rispetto dell’art. 10 bis L. 241/90 (“Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”), perché “non si è in presenza di un autonomo procedimento amministrativo ad istanza di parte, bensì di un atto di accertamento compiuto per iniziativa dell’Amministrazione”. Respingeva altresì la contestata “violazione di cui all’art. 3 L. 241/90 in quanto l’atto di accertamento e sequestro prot. 8273 del 10.05.2010… indica., come si presentava il prodotto importato (riportante l’etichetta “Phitoderm Magic 70 Cosmetici Srl Roma-Italia” senza ulteriori indicazioni riguardo l’esatta origine e/o provenienza delle merci)… fattispecie costituiva fallace indicazione di origine.. Altresì veniva precisato che al momento della presentazione della dichiarazione doganale l’importatore non aveva prodotto l’attestazione di cui all’art. 49 bis citato”. Sosteneva infine la Prefettura sull’entità della sanzione pecuniaria: “in base al dettato dell’art. 16 L. 689/81 (“Pagamento in misura ridotta”), il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione. Nella fattispecie il doppio del minimo edittale previsto per la violazione (euro 10.000) è pari ad E 20.000,00. Per converso la terza parte del massimo della sanzione prevista (euro 250.000) sarebbe ammontata ad oltre E 80.000.00.. Nemmeno può sostenersi l’ingiustizia della sanzione irrogata in relazione al valore della merce confiscata (circa euro 4.000,00) dal momento che già il minimo edittale previsto dalla normativa violata è pari ad euro 10.000,00 e pertanto non risulta suscettibile di deroghe”. Così definita la disputa in esame, si conferma la completezza delle motivazioni della irrogazione di sanzione esposte nell’ordinanza impugnata. Si ricorda, poi, che sulla necessità dell’audizione della parte privata che ne ha fatto richiesta si è stato contrasto di giudicati (cfr. Cassazione civile sez. trib. 29 febbraio 2008 n. 5467; Cass. 6 luglio 2007 n. 15292; Cass. 21 febbraio 2007 n. 4019, favorevoli alle tesi della opponente; sfavorevole invece Cass. n 5891 del 2004).) composto dalla citata Cassazione civile sez. un. n. 1786/2010 che ha statuito: “In tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo ai Prefetto, ai sensi dell’art. 204 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 1. 24 novembre 1983 n. 689 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.” In questa prospettiva, dunque, il giudice rileva che dal tenore della legge da applicare (legge 24 dicembre 2003, n. 350 art. 4 comma 49 e 49 bis), appare corretto l’assunto della Prefettura sulla necessità che l’offerta di corrette indicazioni da apporre sulla merce irregolare proveniente dall’estero deve essere contestuale alla presentazione in dogana: “L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso Fuso fallace o fuorviarne di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura “made in Italy”. Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

49-bis. Costituisce fallace indicazione fuso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000″. La correlazione tra “presentazione dei prodotti o delle merci in dogana” posta al comma 49, con l’accompagnamento di attestazione esimente da parte de! titolare o del licenziatario del marchio al comma 49 bis sembra non lasciare possibilità di vedere efficace l’attestazione in momenti posteriori a detta presentazione. La violazione contestata appare cosi pienamente realizzata dalla società opponente. Per altro, l’irrogazione di una sanzione superiore a quella minima edittale non risulta in modo alcuno giustificata dalla Prefettura, i cui argomenti porterebbero alla concreta abrogazione della stessa misura minima di legge, con evidente incongruo orientamento applicativo. Pertanto, è la misura minima di legge quella che deve essere applicata per sanzionare la riconosciuta violazione amministrativa. Questo appare motivo sufficiente a giustificare la necessità della opposizione, il cui parziale accoglimento costituisce ragione palese di giusta compensazione delle spese di giudizio ex art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

ùdecidendo sull’opposizione della Phitoderm Magic 70 Cosmetici s.r.l. avverso l’ordinanza della Prefettura di Prato n. 21695/2010 riduce ad euro 10.000,00 la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, ferme le altre disposizioni. Dispone la totale compensazione delle spese processuali.

Prato 11.05.2011

 

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