La diffamazione a mezzo stampa deve valutarsi in relazione al canone della percezione comune

Tag 21 Novembre 2013  |

 

[massima]

La diffamazione a mezzo della stampa connessa all’errata attribuzione in un articolo di giornale di un reato diverso da quello del quale è effettivamente commesso non comporta reato, laddove  il reato diverso indicato nell’articolo sia percepito dalla sensibilità del comune lettore come della medesima gravità rispetto a quello di cui il soggetto è effettivamente incolpato.

In tale circostanza manca un apprezzabile un danno in capo al soggetto medesimo.

 

 

[fattoediritto]

Tribunale  Trapani del 07 giugno 2011

F. L. conveniva in giudizio la società Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica s.p.a. e M. M. ed esponeva che:

il 10 aprile 2008 il quotidiano “Giornale di Sicilia” pubblicava, a pag. 19, un articolo a forma del giornalista M. M. intitolato “Volevano ricostituire il partito fascista. A giudizio il direttore di Avanguardia”, corredato da ua foto dell’attore;

l’articolo esordiva come segue: “Il direttore del mensile Avanguardia L. F. e altre sei persone sono state rinviate a giudizio con l’accusa di apologia e ricostituzione del disciolto partito fascista”;

il F. era in effetti imputato in un procedimento penale, ma era stato rinviato a giudizio per il reato di cui alla legge n. 654/75 come modificato dalla legge n. 205/93, e non per il reato di ricostituzione del partito fascista;

la foto del F. di fianco all’articolo era stata ritratta mentre l’attore assisteva a una partita di calcio della locale squadra;

il F. non era un personaggio pubblico, sicché la sua privacy non conosceva limitazioni;

egli aveva subito un gravissimo danno alla propria immagine;

concludeva come in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la società convenuta e deduceva che:

la vicenda processuale nella quale era coinvolto l’attore aveva visto originariamente nove indagati, accusati dei due reati di apologia e riorganizzazione del disciolto partito fascista e di partecipazione ad organizzazione avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

due di tali indagati patteggiavano la pena e gli altri sette, fra cui il F., venivano prosciolti da entrambe le accuse;

il proscioglimento veniva impugnato dal Pubblico Ministero e la Corte d’Appello di Palermo, accogliendo parzialmente le richieste dell’accusa, disponeva il rinvio a giudizio dei sette per il secondo reato, non per il primo;

la lettura dell’articolo rendeva chiaro il reale contenuto dell’accusa;

in ogni caso la redazione del quotidiano, in data 12 aprile 2008, pubblicava una precisazione della notizia chiarendo che la Corte d’Appello aveva prosciolto gli indagati dall’accusa di riorganizzazione del partito fascista e li aveva, invece, rinviati a giudizio per l’altra imputazione;

peraltro la reputazione dell’attore non poteva dirsi lesa per effetto della pubblicazione lamentata, giacché egli era stato comunque accusato del reato di apologia e riorganizzazione del partito fascista, e comunque in passato era stato indagato per altri reati legati all’attività propagandistica della rivista di cui era direttore, la quale era ispirata a valori affini a quelli del disciolto partito fascista;

nessun illecito era stato commesso per effetto della pubblicazione della fotografia dell’attore, raccolta in un luogo pubblico;

doveva contestarsi l’esistenza del danno lamentato dall’attore, giacché ogni lesione della reputazione rimaneva assorbita dalla notizia vera dell’accusa del F. per il reato di partecipazione ad organizzazione avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

la società convenuta non era legittimata passivamente nel presente giudizio;

il mancato esercizio del diritto di rettifica rappresentava un comportamento valutabile ai fini dell’applicazione dell’art. 1227 c.c.;

concludeva come in epigrafe.

Si costituiva in giudizio il convenuto M. M. e deduceva che:

l’impaginazione, la titolazione e la collazione degli articoli non erano decisi da esso convenuto;

doveva osservasi che in materia di diritto di cronaca il giornalista non era responsabile dei danni derivanti dall’illecito diffamatorio se provava la propria buona fede, potendo essere la verità della notizia anche solo putativa;

i reati per i quali il F. era stato rinviato a giudizio avevano la stessa matrice di quello di apologia e riorganizzazione del disciolto partito fascista;

successivamente alla pubblicazione dell’articolo l’attore veniva contattato alla società convenuta e invitato a chiedere una rettifica della notizia;

nonostante il silenzio dell’attore la rettifica veniva pubblicata solo due giorni dopo la pubblicazione dell’articolo;

il M. non aveva alcuna responsabilità riguardo all’utilizzo della ritrazione fotografica del F., collocata a corredo dell’articolo;

concludeva come in epigrafe.

La causa era istruita con prova documentale e quindi, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe specificato, ritenuta in decisione.

Deve preliminarmente osservarsi che nella specie, essendo pacifica in causa la non rispondenza al vero della notizia oggetto dell’articolo in parola, nel senso sopra indicato, non opera la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca.

Invero, per considerare la divulgazione di notizie lesive dell’onore lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per diffamazione, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva; b) nella sussistenza di un interesse pubblico all’informazione, vale a dire nella cd. pertinenza; c) nella forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè nella cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire. Il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l’onore e la reputazione, anch’essi costituzionalmente protetti dagli art. 2 e 3 cost. dovendo peraltro, in materia di cronaca giudiziaria, confrontarsi anche con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 cost. La verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso. L’esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria di cui all’art. 51 c.p., va, dunque, esclusa allorché manchi la necessaria correlazione tra fatto narrato e fatto accaduto, il che implica l’assolvimento dell’obbligo di verifica della notizia e, quindi, l’assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. civ. sez. III, 20 luglio 2010 n. 16917, e altre).

Accertato, dunque, che il comportamento del giornalista convenuto integra, nella specie, per quello che qui interessa, un illecito civile, in quanto non scriminato dall’esercizio del diritto di cronaca, occorre verificare se, a causa della pubblicazione dell’articolo in parola, l’attore abbia subito un danno alla propria immagine e alla propria reputazione.

In proposito occorre innanzitutto osservare che nel caso che ci occupa è intervenuta la pubblicazione della rettifica della notizia non rispondente al vero solo due giorni dopo la pubblicazione assunta quale F. di danno.

In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, l’istanza di rettifica costituisce una facoltà attribuita all’interessato dall’art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47, ed avente la finalità di evitare che la pubblicazione offensiva dell’altrui prestigio e reputazione possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati; conseguentemente, il mancato esercizio di tale facoltà, mentre incide, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 c.c., sulla quantificazione del danno, ove si accerti che lo stesso avrebbe potuto essere attenuato con la rettifica, non rileva ai fini del comma 2 dello stesso art. 1227, atteso che la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio della dichiarazione, qualora l’eventus damni si sia già realizzato con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive (Cass. civ. sez. III, 15 aprile 2010 n. 9038).

Ciò posto, ai fini della valutazione circa la sussistenza del lamentato danno deve considerarsi che l’attore è stato effettivamente rinviato a giudizio per un reato (partecipazione ad organizzazione avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) diverso da quello indicato nell’articolo per cui è processo (apologia e riorganizzazione del disciolto partito fascista), ma avente aspetti di affinità con quest’ultimo sia quanto al tipo di condotta che al bene giuridico tutelato.

Si tratta, invero di reati che sono percepiti dalla sensibilità del comune lettore come della medesima gravità.

Dal fatto che la rettifica della notizia non vera sia intervenuta solo due giorni dopo la prima pubblicazione, e dal fatto che tale rettifica sia costituita nella diffusione della notizia del rinvio a giudizio del F. per un reato diverso, ma percepito dalla generalità dei consociati con il medesimo disvalore, deriva l’inesistenza, nel caso di specie, di un danno all’immagine e alla reputazione dell’attore (si veda, in tema, Cass. civ. sez. III, 11 febbraio 2009 n. 3340, secondo cui, quando un articolo di giornale relativo a cronaca giudiziaria è strutturato in termini tali da ingenerare l’impressione che un soggetto sia stato rinviato a giudizio per un reato, mentre invece è stato rinviato a giudizio per un altro reato, il solo fatto che il reato di cui si è ingenerata l’attribuzione sia punito con pena edittale meno grave di quello per cui sia avvenuto il rinvio a giudizio non basta ad escludere la configurabilità della diffamazione, quando l’articolo sia destinato – come nel caso di quotidiano – ad un pubblico di lettori generalista, che, dunque, non abbia necessariamente esperienza giuridica. Ad escludere eventualmente il carattere diffamatorio dell’articolo, infatti, non può essere sufficiente, l’essere il delitto attribuito meno grave di quello oggetto del rinvio, posto che la percezione di tale minore gravità, secondo il criterio della pena edittale, è possibile solo da parte degli addetti ai lavori, ma occorre che l’attribuzione sia percepita come meno grave dal comune lettore, che non conosce nemmeno che cosa si intenda per pena edittale e non necessariamente percepisce il disvalore di un fatto di reato piuttosto che di un altro sulla base della pena con cui è punito).

Dalla ritenuta inesistenza di un danno patito dall’attore deriva il rigetto della domanda di quest’ultimo.

In considerazione della ritenuta inesistenza di una scriminante per la condotta del giornalista convenuto, nel senso sopra indicato, sussistono giusti motivi per compensare interamente fa le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando,

rigetta la domanda dell’attore;

compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Trapani, 14 maggio 2011

Il Giudice

dr. Michele Calvisi

Sentenza pubblicata il 7 giugno 2011

 

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