Sinistro stradale: risarcimento danni costituzionalmente orientato

Tag 21 Novembre 2013  |

 

[fatto]

La sentenza in esame valorizza una lettura del risarcimento danni costituzionalmente orientata, garantendo un “ampio” margine di discrezionalità nel potere valutativo del giudice. In tema di liquidazione dei danni derivanti da sinistri stradali, le tabelle delle cd. micropermanenti non riconoscono alcun valore al danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima. Laddove la sofferenza soggettiva non sia adeguatamente apprezzata con la sola applicazione dei valori monetari, essa debba trovare riconoscimento attraverso quell’ampia opera di personalizzazione del punto percentuale. Spetta dunque al Giudice procedere ad un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale – personalizzazione, che si ribadisce, non deve essere confusa con quella prevista dal codice delle assicurazioni – al fine di liquidare, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma complessiva che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima, che altrimenti non troverebbe tutela in violazione del disposto dell’art. 32 cost.

Tribunale  Varese del 08 aprile 2010

 

 

 

[fattoediritto]

Con atto di citazione ritualmente notificato, DB conveniva in giudizio AL e la società C affinché il Tribunale adito li condannasse, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’incidente stradale verificatosi il 18 gennaio 1993, quantificando il pregiudizio sofferto nella misura di Euro 52.309,21 ovvero in quell’importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.

 

All’udienza di prima comparizione nessuno si costituiva per il convenuto AL che, attesa la regolarità della notifica dell’atto di citazione, veniva dichiarato contumace.

Si costituiva, invece, la società assicuratrice, che chiedeva il rigetto delle avverse domande sul presupposto che l’attrice avesse concorso con la sua condotta negligente alla determinazione del danno e che, in ragione ciò, il pregiudizio effettivamente patito da controparte fosse stato già adeguatamente compensato con il versamento dell’acconto di Euro 2.943,80. In relazione al costo sostenuto per la riparazione dall’auto, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’attrice a motivo sia dell’inefficacia che del mancato perfezionamento dell’atto di cessione del credito versato in giudizio.

Precisate le conclusioni come in epigrafe, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, all’udienza di discussione la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 281 quinquies cpv. c.p.c.

Per quanto concerne la ricostruzione del sinistro, questo Giudice ritiene che debba riconoscersi il concorso dell’attrice DB e del convenuto AL nella determinazione dell’incidente stradale oggetto dell’odierno giudizio. La domanda dell’attrice dovrà dunque essere accolta nei limiti di seguito meglio illustrati.

Dai documenti di causa ed in particolare dal verbale redatto dagli operanti accorsi sul luogo del sinistro emerge che il giorno 18 gennaio 1993 l’attrice percorreva a bordo della vettura targata … la strada statale 334 con direzione Arcisate – Varese, quando all’altezza dell’intersezione con via Porro, nel territorio del Comune di Induno Olona, si imbatteva nel convenuto AL, che, alla guida del veicolo di sua proprietà, targato …, si immetteva sulla strada statale senza concedere la precedenza al flusso veicolare che procedeva lungo di questa. L’attrice non si avvedeva per tempo della presenza del veicolo di controparte e impattava sullo stesso, andando a collidere con la parte anteriore del proprio mezzo di trasporto la fiancata laterale della vettura di controparte (vd. fotografie versate in atti).

Il sinistro si verificava in prossimità del centro dell’intersezione.

Sulla base di tale circostanze, gli operanti si risolvevano a sanzionare il convenuto per non aver concesso la precedenza all’attrice (art. 145, commi 1 e 10 Cds); non contestavano, invece, alcuna infrazione alla sig.ra DB, in quanto, sebbene avessero inizialmente ipotizzato che l’andatura della vettura da lei condotta non fosse adeguata al tratto di strada percorso, avevano escluso che una tale circostanza potesse essere accertata con un elevato grado di certezza in carenza di tracce di frenata sull’asfalto (vd. verbale allegato in atti).

Dalla complessiva dinamica dell’incidente può quindi evincersi con certezza che il convenuto si sia immesso sulla carreggiata percorsa dall’attrice senza arrestare la marcia al segnale orizzontale di “stop” e senza concedere la precedenza ai veicoli che percorrevano la strada favorita, in tal modo contribuendo significativamente alla determinazione del sinistro.

Tuttavia neppure il comportamento dell’attrice è esente da censure.

Sul punto questo Giudice ritiene, infatti, che il ragionamento svolto dagli operanti in relazione all’andatura della vettura condotta dalla DB non sia condivisibile, in quanto sussistono nel caso di specie sufficienti elementi per ascrivere il fatto al concorso della sua condotta negligente ed imprudente.

È sufficiente, invero, considerare la complessiva dinamica dell’incidente ed in particolare il punto di impatto tra i due veicoli coinvolti nel sinistro per appurare -con un accettabile grado di certezza – che l’attrice non si è approssimata all’intersezione moderando adeguatamente l’andatura del veicolo. Se, infatti, la sig. DB avesse percorso l’intersezione a velocità adeguata allo stato dei luoghi, la vettura non avrebbe impattato frontalmente il veicolo di controparte in prossimità del centro dell’asse stradale, in quanto sarebbe stato possibile intraprendere una qualsiasi manovra di emergenza e segnatamente sterzare verso i margini della carreggiata riducendo l’effetto pregiudizievole della collisione.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 141 del Codice della strada, il conducente di un veicolo è chiamato, infatti, non solo a rispettare i limiti di velocità previsti in relazione alla tipologia di strada percorsa, bensè è tenuto a rapportare la propria andatura alle situazioni, di luogo e di tempo, che si possono verificare lungo il tragitto ed in particolare a moderare la velocità del mezzo in prossimità delle intersezioni. Per questo l’attrice non avrebbe dovuto mai intraprendere l’attraversamento di tale tratto di strada senza adeguare la velocità del veicolo alla possibile circolazione di altri mezzi sull’asse della carreggiata.

Sebbene nulla possa inferirsi dall’assenza di tracce di frenata, la mancata attivazione di procedure di emergenza, l’entità significativa dei danni inferti al veicolo dell’attrice (vd. fotografie allegate al fascicolo attoreo) e la dinamica complessiva dell’impatto, come già ampiamente osservato, inducono a ritenere che il sinistro non abbia unicamente trovato origine nella condotta del convenuto, ma anche nell’infrazione commessa dalla DB

Alla luce delle considerazioni ora illustrate, il sinistro deve dunque essere imputato al concorso della condotta negligente dell’attrice e di quella del convenuto, ascrivendone la responsabilità alla prima nella misura del 30% e al secondo nella misura del residuo 70%.

Conseguentemente, il proprietario del veicolo e la compagnia assicurativa dovranno essere condannati, in solido fra loro, a risarcire il danno sofferto dall’attrice per la quota spettante.

Quanto al pregiudizio effettivamente patito dalla DB quale diretta ed immediata conseguenza del sinistro per cui è causa, il CTU ha avuto modo di riscontrare come la predetta abbia riportato una valida sollecitazione dinamica e traumatica del rachide cervicale e del ginocchio destro coerente con l’utilizzo della cintura di sicurezza. Altri traumatismi verificatesi in diverse occasioni e nelle specie il 18 giugno 1994 non possono essere considerati eziologicamente ricollegabili al sinistro per cui è causa, trattandosi di eventi sopravvenuti con modalità e lesività proprie, indipendenti da pregresse concause (il sinistro non ha, infatti, determinato nell’attrice documentate instabilità articolari a carico degli arti inferiori che possano aver favorito il verificarsi di successivi infortuni).

Sulla base di queste premesse, il perito ha dunque accertato che l’attrice, in conseguenza del sinistro de quo, ha subito un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 15, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori giorni 10, un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 10, con postumi di natura permanente pari al 4-5%.

Questo giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. e ritiene che l’attrice abbia certamente subito il danno biologico derivante da fatto illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere apprezzato con riferimento alla complessità delle conseguenze pregiudizievoli sofferte e pertanto deve essere liquidato tenendo in debita considerazione tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica la propria personalità e ciò non solo con riferimento alla sfera produttiva, ma con riferimento più complessivo alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed a ogni altro ambito in cui il soggetto esprime comunemente sé stesso (così la Corte Costituzionale n. 356/1991 e n. 184/1986).

Inoltre, recentemente la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve poi essere applicato in armonia con i valori monetari cogentemente prescritti dall’art. 139 del codice delle assicurazioni, che, attesa la modesta entità del danno accertato, vincolano il procedimento liquidativo nel caso di specie.

Dispone, tuttavia, il secondo comma dell’art. 139 cod. ass. che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.” Precisa, poi, il successivo terzo comma che “l’ammontare del danno biologico liquidato […] può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.”

Dalla lettura delle norme ora citate emerge, dunque, con evidenza come i valori monetari espressi dal legislatore nelle tabelle puntualmente approvate dal Ministero dello Sviluppo economico non prendano in considerazione il complessivo pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla vittima, così come espresso, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, dalle Sezioni Unite del 2008, ma si limitino a valutare i soli aspetti relazionali e biologici della lesione sofferta, omettendo ogni stima in relazione ai residui profili riconosciuti giurisprudenzialmente quali componenti dell’omnicomprensivo danno alla salute costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.).

Le tabelle delle cd. micropermanenti non riconoscono, pertanto, alcun valore al danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima, profilo che, invece, identifica una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite.

A tale limite strutturale della norma non può, altresì, porsi emendamento ricorrendo alla limitata personalizzazione prevista dal terzo comma dell’art. 139 del cod. ass., poiché significherebbe comprimere nella predetta personalizzazione non solo la valorizzazione delle componenti specifiche del caso concreto, ma anche quelle ripercussioni che costituiscono l’id quod plerumque accidit della lesione patita, in quanto afferenti ad altre componenti del danno.

è del pari evidente che essendo l’integrale risarcimento del danno un corollario previsto dal principio di tutela del diritto costituzionale alla salute, spetta al Giudice interpretare la norma di legge in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite. Per questo, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, deve ritenersi che laddove la sofferenza soggettiva non sia adeguatamente apprezzata con la sola applicazione dei valori monetari, essa debba trovare riconoscimento attraverso quell’ampia opera di personalizzazione del punto percentuale, che, nella prospettiva del Supremo Consesso, rappresenta un meccanismo di emersione di tutte le differenti componenti del pregiudizio non patrimoniale sofferto e non semplicemente un adeguamento del danno biologico -così come tradizionalmente definito- alle peculiarità del caso concreto.

Spetta dunque al Giudice procedere ad un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale -personalizzazione, che si ribadisce, non deve essere confusa con quella prevista dal codice delle assicurazioni- al fine di liquidare, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma complessiva che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima, che altrimenti non troverebbe tutela in violazione del disposto dell’art. 32 Cost.

Ebbene, tenuto conto delle accertate invalidità, dell’età al momento del fatto (anni 29), delle condizioni di vita dell’attrice precedenti e successive alla verificazione del sinistro, valutate le allegazioni di parte e le risultanze probatorie, il dolore inferto dalla patologia riscontrata, il periodo di convalescenza e di immobilizzazione dell’arto, considerate -attesa l’entità del pregiudizio accertato- le tabelle di fonte normativa periodicamente aggiornate per le cc.dd. micropermanenti nel sistema da ultimo introdotto dal decreto legislativo 7/9/2005 n. 209 (art. 139, commi 1 e 3), stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, la somma di Euro 4.650,00, già rivalutata e decurtata per il concorso nella determinazione del danno.

Alla luce dei detti criteri, per il danno non patrimoniale temporaneo da lesione al diritto alla salute sofferto dalla sig.ra D.B. deve liquidarsi l’importo complessivo di Euro 770,00, già rivalutato e ridotto per il concorso.

Con riferimento alle spese mediche, nulla può liquidarsi non avendo l’attrice esposto documenti contabili aventi per oggetto prestazioni causalmente riconducibili al sinistro de quo.

Quanto al rimanente danno patrimoniale, poiché il proprietario della vettura ha ceduto il credito derivante dal pregiudizio sofferto in conseguenza del sinistro, deve complessivamente liquidarsi in favore dell’attrice la somma di Euro 3.140,88, già rivalutata e decurtata per il concorso, importo così determinato:

– Euro 166,91, in valuta attuale, per il recupero del veicolo (vd. doc. 13 fascicolo attoreo);

– Euro 4.320,06, in valuta attuale, per le riparazioni eseguite (docc. 11 e 12 fascicolo attoreo).

L’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attrice formulata dalla compagnia di assicurazioni in relazione al danno subito dalla vettura di proprietà di un soggetto estraneo al presente giudizio non può infatti trovare accoglimento, non avendo pregio alcuno. Ritiene invero questo Giudice che sia assolutamente condivisibile l’orientamento, oramai consolidato, assunto dalla Cassazione in ordine ai principi di libertà delle forme che regolano sia la conclusione del contratto di cessione di credito che la notifica dello stesso al debitore. Per questo, è corretto reputare che il cessionario sia libero di concludere il negozio nelle forme che considera più opportune -dunque anche oralmente ovvero per comportamento concludente, come nel caso di specie ove l’accettazione della proposta può essere desunta dalla successiva azione intentata dall’attrice nei confronti del debitore e dall’istanza di liquidazione del danno patrimoniale direttamente rivolta al debitore tramite missiva (vd. documenti versati in atti)- e diviene efficace nei confronti del debitore solo dopo che gli sia stata notifica mediante un qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto (Cass. 7919/2004; Cass. 1396/1974).

L’invio di una missiva ovvero la notificazione di un atto giudiziario sono dunque forme di comunicazione adeguate per rendere opponibile al debitore la cessione del credito, poiché, tra l’altro, la disposizione intende tutelare soltanto la buona fede del solvens, che si libera adempiendo al cedente, solo se non è a conoscenza dell’avvenuta cessione.

Nulla può invece disporsi in relazione al lucro cessante, non avendo l’attrice dimostrato né di essersi dovuta astenere dal lavoro durante la convalescenza né di aver subito per tale ragione un danno economico in assenza di indennità malattia (l’attrice presta servizio quale lavoratrice dipendente e sull’ultima circostanza non sono state neppure dedotte istanze istruttorie volte a provare l’effettivo pregiudizio subito).

Alla luce di quanto esposto, il danno inferto all’attrice va liquidato in complessivi Euro 8.560,88 (somma rivalutata ad oggi e ridotta per l’accertato concorso). Da tale importo devono essere detratti gli acconti di Euro 2.943,80 e di Euro 1.988,36 rispettivamente versati il 22/11/1995 e il 10/10/1994 (docc. 16 e 17 di parte attrice).

Sugli importi così determinati devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi – secondo l’ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato.

Tale tasso di interesse è ottenuto “ponderando” l’interesse legale sulla somma sopra liquidata, che – “devalutata” alla data del fatto illecito, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita – si incrementa mese per mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della presente sentenza.

Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore dell’attrice DB, della complessiva somma di Euro 3.628,72, liquidata in moneta attuale, oltre:

interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 2,60%, sulla somma di Euro 8.560,88 dal 18/01/1993 (data del sinistro) al 10/10/1994 (data del primo acconto);

– interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 2,60%, sulla somma di Euro 6.572,52 dal 10/10/1994 (data del primo acconto) al 22/11/1995 (data del secondo acconto);

– ulteriori interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 2,60%, sulla somma residua di Euro 3.628,72 dalla data del 22/11/1995 (data del secondo acconto) ad oggi (data della sentenza);

interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 3.628,72 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

In ragione degli acconti versati dalla compagnia assicuratrice e della circostanza che solo in parte sono state accolte le pretese dell’attore in punto di quantum debeatur (vd. al riguardo le domande formulate in atto di citazione), nonché del concorso dell’attrice nella determinazione del danno, sussistono giusti motivi per condannare i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all’attore il 70% delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, con compensazione della quota residua. Per i motivi già espressi, le spese della consulenza tecnica d’ufficio e delle consulenze tecniche di parte vanno poste a carico dei convenuti, in solido fra loro, nella misura del 70%.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

condanna i convenuti AL e C in solido fra loro, al pagamento in favore dell’attrice DB della complessiva somma di Euro 3.628,72, oltre interessi, come specificati in parte motiva;

rigetta ogni altra domanda, eccezione ed istanza;

pone le spese della consulenza tecnica d’ ufficio e della consulenza tecnica di parte a carico dei convenuti nella misura del 70%, in solido fra loro e con compensazione della quota residua;

condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere all’attrice il 70% delle spese processuali, che liquida, per la quota spettante, in Euro 360,276 per anticipazioni, Euro 155,23 per spese imponibili, Euro 988,40 per diritti, Euro 868,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ex art. 14 LP, C.P.A. ed I.V.A., dichiarando compensate le spese processuali per la residua quota;

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Varese, così deciso lo 08.04.2010

 

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