Risarcimento dei Danni provocati dalla Fauna Selvatica alle coltivazioni.

Le Sezioni Unite, con sentenza del 17 marzo 2004 n. 5417, introducevano un nuovo orientamento.

In particolare, si affermava che la domanda di risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica non corrispondeva ad un mero interesse legittimo, ma bensì, in tale ambito, il privato danneggiato esercitava un proprio diritto soggettivo.

Conseguentemente, non si doveva parlare di “indennità” ma di vero e proprio “risarcimento” e la competenza giurisdizionale veniva attribuita al Giudice Ordinario.

Fatta questo doverosa premessa, esaminiamo alcuni principi di riferimento, ad oggi, in materia.

LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Dopo posizioni contrastanti, la giurisprudenza ha raggiunto un punto di incontro.

Sicuramente la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato.

D’altra parte, la L. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle Regioni il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 9, comma 1).

Ne consegue che la Regione, in linea generale/teorica, è l’ente responsabile.

Spesso, nella pratica la Regione al fine di escludere la propria responsabilità delega la “gestione” alle Provincie.

Pertanto, laddove alla Provincia sia stata conferita una delega di gestione che comprenda una autonomia decisionale e operativa, allora l’ente responsabile sarà quest’ultima.

La predetta autonomia gestionale deve essere tale da permettere alla Provincia di potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all’esercizio dell’attività stessa e di poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Seguendo questo principio, parte della giurisprudenza e della amministrazione territoriale, ha ritenuto, che in materia di danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica, la responsabilità è a carico delle province, degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, dei titolari delle strutture territoriali private, dei proprietari o dei conduttori dei fondi o dei titolari delle zone per l’addestramento e per le prove cinofile, in ragione del luogo nel quale si è verificato il danno. La Regione, viceversa, ha esclusivamente l’obbligo di instituire un fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica, stabilendo la concreta disciplina della gestione di tale fondo.

RESPONSABILITA’

La giurisprudenza afferma, ormai pressoché pacificamente, che in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali, sanciti dall’art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova.

Pertanto, è onere della parte individuare un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.

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