Per il danno alla professionalità non basta il demansionamento

Tag 11 Gennaio 2014  |

 

[intestaz]

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-01-2014, n. 172

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE LAVORO

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

 

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

 

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

 

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

 

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso 19790/2010 proposto da:

 

T.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE ANGELIS ISABELLA, giusta delega in atti;

 

– ricorrente –

 

contro

 

COMUNE DI ROMA C.F. (OMISSIS);

 

– intimato –

 

Nonchè da:

 

COMUNE DI ROMA C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 – AVVOCATURA COMUNE DI ROMA, presso lo studio dell’avvocato SPORTELLI CARLO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

 

– controricorrente e ricorrente incidentale –

 

contro

 

T.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE ANGELIS ISABELLA, giusta delega in calce al ricorso;

 

– controricorrente al ricorso incidentale –

 

avverso la sentenza n. 1642/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2009 r.g.n. 144/07;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

 

udito l’Avvocato ROSSI MARCO;

 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità e rigetto per entrambi i ricorsi.

 

 

 

[fatto]

Con sentenza del 25 febbraio 2009 pubblicata il 28 novembre 2009 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 15 novembre 2005, ha condannato il Comune di Roma al risarcimento del danno da mobbing in favore di T. C. nella misura di Euro 16.000,00 in luogo di quella di Euro 30.000,00 riconosciuta dal giudice di primo grado. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo provato il danno subito dalla T. a causa della condotta mobizzante posta in essere dal Comune di Roma concretizzatasi in provvedimenti disciplinari e trasferimenti dichiarati illegittimi; tale danno è stato quantificato sulla base della consulenza tecnica d’ufficio che ha riconosciuto il danno alla salute della dipendente. Tuttavia la Corte romana ha escluso il danno alla professionalità ritenendolo non provato nemmeno presuntivamente, avendo la T. comunque svolto mansioni di tipo amministrativo in relazione alle quali il periodo di forzata inattività dovuto al comportamento illegittimo del Comune di Roma, non ha prodotto conseguenze in termini di perdita di opportunità lavorative o obsolescenza, circostanze queste nemmeno dedotte dalla dipendente.

 

La T. propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, articolato su due motivi.

 

Resiste con controricorso il Comune di Roma che svolge ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

 

La T. resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario.

 

La stessa T. ha presentato memoria.

 

 

 

[diritto]

I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.

 

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato la sussistenza del danno patito dalla ricorrente a seguito dell’illegittima condotta posta in essere dal Comune di Roma nei suoi confronti, escludendo, poi, l’esistenza del danno alla professionalità adducendo la mancanza di allegazione delle circostanze che lo avrebbero determinato, circostanze invece ritenute sussistenti ai fini del danno riconosciuto.

 

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di illecito civile, responsabilità civile per inadempimento contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro, mobbing, nonchè risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante lesione alla sfera della professionalità del lavoratore; in particolare violazione e falsa applicazione delle orme di cui agli artt. 1218, 2103, 2087, 2043 e 2059 cod. civ., nonchè dell’art. 2 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di onere della prova, presunzioni semplici, valutazione ed apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti non contestati: in particolare violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 e segg. cod. civ., e artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che l’acclarato comportamento mobizzante del Comune di Roma, caratterizzato da discriminazione e da persecuzione psicologica, avrebbe necessariamente determinato mortificazione morale ed emarginazione professionale, per cui il danno alla professionalità dovrebbe essere ritenuto almeno presunto.

 

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme in materia di inadempimento contrattuale, obbligo di protezione datoriale dell’integrità psico- fisica e della personalità materiale del lavoratore, dequalificazione, demansionamento e mobbing, presunzioni semplici ed onere probatorio; segnatamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 2013, 2697, 2729 e segg. cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che il Comune di Roma non avrebbe posto in essere un comportamento mobbizzante non avendo disposto alcun trasferimento, ma solo un cambio di funzioni nell’esercizio dei legittimi poteri imprenditoriali, ed al quale sarebbe stato comunque obbligato a causa della mancata erogazione dei fondi destinati all’Ufficio Formazione del Personale, per cui sarebbe stato impossibile potere adempiere a quanto richiesto dalla dipendente.

 

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Non sussiste alcuna logica contraddittorietà nel riconoscimento del danno biologico e nel rigetto della domanda relativa al danno alla professionalità. E’ di palmare evidenza che le due voci di danno hanno presupposti completamente diversi, essendo una relativo al fisico del lavoratore, mentre la seconda alla sua professionalità e cioè all’aspetto della sua prestazione e capacità lavorativa.

 

Del tutto coerente è quindi una pronuncia, come quella impugnata, che riconosca un tipo danno e ne disconosca un altro. D’altra parte il danno alla professionalità non può essere considerato in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione di carriera. Questa Corte ha più volte affermato che in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno (cfr. Cass. 30 settembre 2009 n. 20980). Nel caso in esame l’attuale ricorrente principale nemmeno ha dedotto circostanze che inducano ad affermare l’esistenza del tipo di danno richiesto, affermando, invece, un’inammissibile danno alla professionalità in re ipsa.

 

Anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Infatti la ricorrente, nell’affermare che le circostanze di fatto dedotte sono acclarate e nemmeno contestate dal Comune di Roma, pretende di ricavare dalle stesse circostanze un particolare tipo di danno, quale quello alla professionalità che, come detto a proposito del primo motivo, richiede una specifica allegazione e prova.

 

Anche il ricorso incidentale proposto dal Comune di Roma è infondato.

 

Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno della T. sono pacifiche, e la Corte territoriale ha esattamente ritenuto che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di avere fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare il danno alla dipendente. Nel caso in esame è pacifico che la dipendente ha subito sanzioni e trasferimenti dichiarati illegittimi, per cui correttamente è stato ritenuto sussistente il presupposto per la condanna del datore di lavoro responsabile al risarcimento del danno morale e biologico subito dalla dipendente destinataria di provvedimento poi riconosciuti illegittimi. In ordine alle circostanze dedotte dal ricorrente incidentale, si osserva che il ricorso difetta anche del requisito dell’autosufficienza non essendo indicate con sufficiente chiarezza le risultanze istruttorie da cui ricavare la sussistenza delle circostanze da cui ricavare la necessità dei provvedimenti adottati nei confronti della T..

 

Stante la reciproca soccombenza le spese di giudizio vanno compensate fra le parti.

 

P.Q.M.

 

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta; Compensa fra le parti le spese di giudizio.

 

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.

 

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014

 

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