Giusto il principio di analogia in materia penale la previsione disposta dall’art. 12 l. n. 47/48, la quale introduce una ipotesi specifica di pena pecuniaria privata per la diffamazione a mezzo stampa, non è suscettibile di applicazione estensiva a casi diversi da quelli espressamente contemplati.
Ne consegue che tale ipotesi non è applicabile ai reati commessi con il mezzo televisivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RTI – Reti Televisive Italiane S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la ha condannata, in solido con S.V., al pagamento, in favore di B. I., della somma di L. 52.000.000, pari ad Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di risarcimento del danno e di riparazione pecuniaria conseguente alla diffamazione, posta in essere dallo S. nella trasmissione televisiva ” (OMISSIS)” del 16/2/99.
Resiste con controricorso la B..
Avverso la medesima sentenza propone ricorso per cassazione, in base a due motivi, illustrato da successiva memoria, anche S. V..
Anche avverso il ricorso dello S. la B. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..
2.- Con il primo motivo la RTI, sotto i profili della violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, lamenta la mancata sospensione del procedimento in applicazione della L. n. 140 del 2003, art. 3, avendo essi convenuti invocato l’applicazione dell’art. 68 Cost., comma 1.




