La diffamazione a mezzo stampa deve valutarsi in relazione al canone della percezione comune

Tribunale Trapani del 07 giugno 2011

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La diffamazione a mezzo della stampa connessa all’errata attribuzione in un articolo di giornale di un reato diverso da quello del quale è effettivamente commesso non comporta reato, laddove  il reato diverso indicato nell’articolo sia percepito dalla sensibilitĂ  del comune lettore come della medesima gravitĂ  rispetto a quello di cui il soggetto è effettivamente incolpato.

In tale circostanza manca un apprezzabile un danno in capo al soggetto medesimo.

Fatto e Diritto

F. L. conveniva in giudizio la societĂ  Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica s.p.a. e M. M. ed esponeva che:

il 10 aprile 2008 il quotidiano “Giornale di Sicilia” pubblicava, a pag. 19, un articolo a forma del giornalista M. M. intitolato “Volevano ricostituire il partito fascista. A giudizio il direttore di Avanguardia”, corredato da ua foto dell’attore;

l’articolo esordiva come segue: “Il direttore del mensile Avanguardia L. F. e altre sei persone sono state rinviate a giudizio con l’accusa di apologia e ricostituzione del disciolto partito fascista”;

il F. era in effetti imputato in un procedimento penale, ma era stato rinviato a giudizio per il reato di cui alla legge n. 654/75 come modificato dalla legge n. 205/93, e non per il reato di ricostituzione del partito fascista;

la foto del F. di fianco all’articolo era stata ritratta mentre l’attore assisteva a una partita di calcio della locale squadra;

il F. non era un personaggio pubblico, sicché la sua privacy non conosceva limitazioni;

egli aveva subito un gravissimo danno alla propria immagine;

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