Ingiuria e diffamazione: differenza tra diritto di satira e diritto di cronaca.

Tribunale Piacenza del 26 maggio 2009 n. 375

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Seguendo la scia della piĂą recente giurisprudenza in merito, il Tribunale di Piacenza sottolinea le differenze strutturali esistenti tra il diritto di satira e quello di cronaca.

Seppur entrambi i succitati diritti trovano il loro riferimento nell’art. 21 della nostra Carta Costituzionale (LibertĂ  di manifestazione del pensiero) presentano alcune peculiaritĂ . In particolare l’esercizio del diritto di satira nella sua dimensione di scriminante ex art. 51 c.p. non richiede l’applicazione del requisito della “veritĂ  della notizia”, come invece necessario nel caso di diritto di cronaca.

L’unico limite imposto all’esercizio del diritto di satira è la sussistenza dell’interesse pubblico  e della continenza , “essendo esclusa dall’ambito operativo della scriminante solo la satira posta in essere con modalitĂ  di gratuita ed insultante aggressione, esplicitata in modo volgare e ripugnante, che non rispetti i valori fondamentali della persona e si estrinsechi in una invettiva finalizzata al disprezzo ed al dileggio della persona in quanto tale, colpendone senza ragione la figura morale “.

Promuovendo la presente controversia, la Editoriale LibertĂ  s.p.a., proprietaria ed editrice del quotidiano piacentino LibertĂ , conviene in giudizio l’onorevole M. P., esponente piacentino della Lega Nord.

Riferisce l’attrice che il convenuto, nel corso della campagna elettorale per l’elezione a sindaco di Piacenza nel 2008, ha fatto stampare e diffondere volantini riproducenti la prima pagina di un quotidiano denominato LiberpravdĂ  e datato 2012, ove viene data notizia che il sindaco di centrosinistra Reggi sta per inaugurare la nuova moschea di Piacenza e si riproduce la foto del duomo piacentino trasformato in moschea davanti alla quale prega una moltitudine di fedeli musulmani, esortando in calce gli elettori a votare il candidato sindaco di centrodestra per scongiurare un futuro come quello indicato.

Ciò premesso e documentato tramite la produzione agli atti del volantino, l’attrice deduce la lesione del diritto all’immagine ed all’identitĂ  personale del quotidiano LibertĂ , sul presupposto che detto quotidiano, pur essendo indipendente, viene assimilato ad un parte politica; e per tale motivo, insta per la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subìto e quantificato in euro 50.000.

Nella contumacia del convenuto, la causa, di natura evidentemente documentale e non necessitante di istruttoria testimoniale, è decisa all’odierna udienza dopo discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI

La domanda è infondata, e deve pertanto essere disattesa.

Invero, giĂ  da una prima angolazione, la piana lettura del volantino per cui è causa, appalesa in tutta evidenza come il bersaglio polemico dell’iniziativa sia il sindaco R., non certo il quotidiano LibertĂ .

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