Nell’ipotesi di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l’articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell’altrui reputazione, l’applicazione dell’esimente del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) presuppone la prova, da parte dell’autore dell’articolo, della veritĂ reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera veritĂ dell’esistenza della fonte anonima).
Ne deriva che nel caso in cui la suddetta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, deve escludersi l’applicazione della menzionata esimente.
In tal caso il Giudice evidenzia che manca l’interesse pubblico alla diffusione della notizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda riguarda l’articolo apparso sul quotidiano (OMISSIS), nel quale era data notizia di una lettera anonima che accusava alcuni produttori televisivi (lo J. ed un altro) di attivitĂ corruttiva verso dirigenti della RAI. L’azione risarcitoria proposta dallo J. contro la casa editrice (Vittorio Feltri Editore & C. spa) ed il direttore responsabile del giornale (il S.) fu accolta dal Tribunale di Milano, che condannò la casa editrice anche al pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 12. In particolare, il primo giudice non ritenne legittima la pubblicazione in questione in quanto (in estrema sintesi) era rimasto accertato che effettivamente quello scritto anonimo esisteva ed era stato ricevuto dal direttore della RAI, ma nessuna prova era stata fornita in ordine alla veridicitĂ del contenuto dello scritto stesso (elemento essenziale per ammettere la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca), del quale era stato riportato ampio stralcio nel corpo dell’articolo.
La decisione è stata riformata dai giudici d’appello, i quali, nell’assolvere da responsabilitĂ i convenuti, hanno, invece, ritenuto che sussistessero tutti i tre requisiti (interesse pubblico, continenza e veridicitĂ ) per ammettere l’efficacia della suddetta scriminante. In particolare, dopo aver posto in evidenza che l’articolo non si limitava a riportare il contenuto dell’anonimo ma dava anche conto delle reazioni suscitate all’interno dell’azienda televisiva, essi hanno affermato la sussistenza anche del requisito della veritĂ della notizia, nella considerazione che: era stato accertato che effettivamente in alcune settimane era circolato lo scritto anonimo dal menzionato contenuto; i piĂą alti dirigenti RAI avevano sporto querela in relazione ad esso; l’articolo poneva bene in evidenza che si trattava di scritto anonimo e che i fatti in questo raccontati erano di scarsa attendibilitĂ e giĂ parzialmente contraddetti dai dati documentali; l’eventuale perplessitĂ del lettore medio in relazione ai fatti oggetto della denunzia anonima e l’eventuale suo sospetto che quei fatti non fossero privi di riscontro non erano attribuibili all’articolo ma, semmai, al contesto nel quale era maturata la vicenda, la cui notizia, oltretutto, era stata giĂ diffusa da altri quotidiani . Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso lo J. (anche quale legale rappresentante della Einstein Multimedia srl) attraverso tre motivi.
Rispondono con controricorso il S. e la Adri spa in liquidazione (giĂ Vittorio Fetri Editore & C. spa).
DIRITTO
Il ricorrente, con il primo motivo, chiede affermarsi che l’esimente della cronaca neutrale non si applica qualora la notizia della quale s’è data diffusione provenga da fonte anonima, rendendo impossibile al soggetto leso di agire nei confronti dell’autore primario della lesione alla sua reputazione.
Con il secondo motivo chiede affermarsi che l’esimente in questione non si applica qualora la notizia della quale è data diffusione venga accompagnata da allusioni o espressioni insinuanti del giornalista, idonee ad avvalorarne l’attendibilitĂ e credibilitĂ .




