La finalità pedagogica giustifica la diffamazione e l’ingiuria

Tribunale Prato del 19 luglio 2011

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Molto discutibile la sentenza in esame.

Il giudice ritiene debba escludersi l’ipotesi di condotta diffamatoria laddove l’offesa all’altrui onore, insita nella condotta ingiuriosa, e dell’offesa all’altrui reputazione si collochino nell’alveo del legittimo esercizio del diritto ed adempimento del relativo dovere, da parte dell’insegnante, di educare lo studente, correggendone il comportamento deviante.

Sostanzialmente la scriminante sussiste laddove la condotta sia conforme con la finalità pedagogica del suddetto diritto dovere, e compatibile con la funzione di colloquio e di stimolo.

FATTO e DIRITTO

L. C. ed il figlio L. P., già studente del quarto anno scolastico 1999/2000 presso l’Istituto Tecnico Commerciale P. Dagomari in Prato, citavano in giudizio G. S., insegnante di lingua inglese, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali, derivati dalla pronuncia di frasi ingiuriose nei confronti di L. P. e diffamatorie nei confronti del padre L. C..

Gli attori, in particolare, affermavano che l’insegnante, al primo giorno di ritorno dello studente in classe dopo un notevole periodo di assenza per motivi di salute, senza giustificazione ed in presenza di tutta la classe, avrebbe ingiuriato P., additandolo quale parassita, e diffamato il padre C., qualificandolo come persona non in grado di mantenere la parola.

La convenuta si costituiva, contestando l’avversa ricostruzione dei fatti ed eccependo l’esclusione dell’antigiuridicità del fatto, in quanto commesso nell’esercizio del diritto – dovere di correzione ed educazione, correlato alla finalità pedagogica dell’insegnamento; concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande degli attori.

L’istruzione della causa, in via documentale e per testi, consente la ricostruzione del fatto come segue.

A partire dalla metà del mese di ottobre, superato il precedente periodo di malattia, L. P. frequentava regolarmente le lezioni scolastiche (registro di classe sub doc. 2 fasc. conv. e teste F.).

In un incontro svoltosi nel corso del primo quadrimestre, L. C. si impegnava, nei confronti dell’insegnante, ad ottenere un maggiore impegno del figlio nello studio (circostanza dedotta dalla convenuta in comparsa di risposta e non contestata dall’attore in sede di atti difensivi deputati alla formazione del thema decidendum).

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