Licenziamento illegittimo se il lavoratore produce documentazione riservata in giudizio

Tag 18 Febbraio 2020  |
l’ Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21572/2011 proposto da:

INPES PREFABBRICATI S.P.A. p.i. *0238850762*, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVIA GIOVANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ROSA DOMENICA MARIA c.f. *DMNRSO68H65A519U*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL GESU’ 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PERGOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTANGELO ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 285/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 23/06/2011 R.G.N. 184/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato LONGO TOMMASO per delega SANTANGELO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

il Fatto

Con sentenza depositata il 23.6.11 la Corte d’appello di Potenza rigettava – per quel che rileva nella presente sede – il gravame interposto da INPES Prefabbricati S.p.A. contro la sentenza n. 339/10 del Tribunale della stessa sede che ne aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a Rosa Domenica Maria per avere, nel corso del giudizio da lei instaurato per il conseguimento d’un superiore inquadramento contrattuale, prodotto in fotocopia documenti aziendali ritenuti riservati. In accoglimento dell’appello incidentale, i giudici d’appello condannavano la predetta società a pagare alla lavoratrice il risarcimento del danno biologico da demansionamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre INPES Prefabbricati S.p.A. affidandosi a tre motivi.

L’intimata Rosa Domenica Maria resiste con controricorso.

il Diritto

1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1141, 2105, 2106 e 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, nonchè vizio di motivazione, per avere l’impugnata sentenza ritenuto che i documenti allegati da Rosa Domenica Maria non fossero riservati – non rientrando nel novero di quelli di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 98, (codice della proprietà industriale) – ed essendo stati prodotti nell’esercizio del diritto di difesa nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere un superiore inquadramento contrattuale: obietta a riguardo la società ricorrente la non conferenza del codice della proprietà industriale (anche perchè entrato in vigore dopo la commissione dell’illecito disciplinare, avvenuta il 31.8.04) e l’esistenza d’una mera facoltà aziendale di secretare o non i propri documenti; l’esercizio di tale facoltà – prosegue il ricorso – esclude che la lavoratrice potesse detenerli ad alcun titolo (contrariamente a quanto affermato dalla gravata pronuncia); infine – continua la ricorrente – si sono rivelati ininfluenti i documenti riservati prodotti dalla dipendente, essendone stata accolta la domanda in base alle sole risultanze testimoniali.

Censura sostanzialmente analoga viene formulata nel secondo motivo di ricorso, sotto forma di vizio di motivazione e di violazione e falsa applicazione dell’art. 2104 c.c., per avere la Corte territoriale tralasciato la valenza, se non disciplinare, quanto meno di inadempimento contrattuale della condotta della lavoratrice, venuta meno agli obblighi derivanti da precise disposizioni datoriali;

inoltre, conclude la ricorrente, la sentenza ha trascurato la deposizione del teste ing. Pomponio, idonea a dimostrare il danno subito dalla società a cagione della divulgazione del manuale di qualità aziendale.

I primi due motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati.

Questa S.C. ha avuto modo di statuire ripetutamente (cfr. Cass. 14.3.13 n. 6501; Cass. 8.2.11 n. 3038; Cass. 7.7.04 n. 12528; Cass. 4.5.02 n. 6420) che il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.; infatti, da un lato la corretta applicazione della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale, dall’altro, in ogni caso, al diritto di difesa deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell’azienda.

In proposito si tenga presente, ad esempio, che il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento penale: basti pensare al diritto alle investigazioni difensive ex art. 391 bis c.p.p. e ss., alcune delle quali possono esercitarsi anche prima dell’eventuale instaurazione d’un procedimento penale (cfr. art. 391 nonies c.p.p.), oppure ai poteri processuali della persona offesa, che – ancor prima di costituirsi, se del caso, parte civile – ha il diritto, nei termini di cui all’art. 408 c.p.p. e ss., di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione, di proporvi opposizione e, se del caso, di ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione che sia stato emesso de plano, senza previa fissazione dell’udienza camerale.

A maggior ragione ciò deve valere riguardo a documenti prodotti nel corso d’un giudizio civile, avendo l’attore il diritto di suffragare le proprie affermazioni mediante prova testimoniale e/o produzione di documenti.

A tal fine può rivelarsene insufficiente la mera indicazione all’A.G. affinchè ne disponga l’esibizione, vuoi perchè nel frattempo essi potrebbero essere distrutti od occultati, vuoi per i noti limiti giurisprudenziali all’ordine di esibizione di documenti, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., e art. 94 disp. att. c.p.c. (cfr., ex aliis, Cass. n. 13533/11).

Nè si dica che i documenti de quibus si sono poi rivelati ininfluenti ai fini dell’accoglimento della domanda di superiore inquadramento contrattuale dell’odierna controricorrente, fondato sulle mere risultanze testimoniali: le modalità dell’esercizio del diritto di difesa vanno valutate ex ante e in astratto – ossia prima della decisione giurisdizionale, avuto riguardo soltanto alla loro connessione con il thema probandum – e non ex post e in concreto alla luce dell’esito della controversia e delle motivazioni espresse dal giudice, non prevedibili dalla parte nel momento in cui imposta e documenta le proprie argomentazioni difensive.

Dunque, correttamente i giudici di merito hanno escluso che tale addebito potesse integrare il concetto di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, rispondendo la condotta in discorso alle necessità conseguenti al legittimo esercizio d’un diritto e, quindi, essendo coperta dalla scriminante prevista dall’art. 51 c.p., di portata generale nell’ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico (e su ciò dottrina e giurisprudenza sono, com’è noto, da sempre concordi).

La valenza generale, nell’ordinamento giuridico, della scriminante dell’esercizio del diritto di difesa assorbe ogni altra considerazione sulla natura riservata o meno dei documenti e, quindi, sulla rilevanza del precedente costituito da Cass. n. 12837/05 (concernente la mera secretazione di documenti aziendali), oltre che sull’esistenza o meno di inadempimenti forieri di obbligazioni risarcitorie ex art. 1218 c.c., secondo quanto invocato dalla società ricorrente.

2- Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2087, 2103, 2059 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui i giudici d’appello hanno riconosciuto in favore della lavoratrice il risarcimento del danno biologico da demansionamento in base a mera documentazione medica e a consulenza tecnica, che non è mezzo di prova, senza alcun approfondimento sulla natura della patologia denunciata e sul suo nesso di causalità, patologia che la stessa Rosa Domenica Maria ha ricollegato non solo al demansionamento – protrattosi per appena 18 mesi -, ma anche al licenziamento intimatole.

Il motivo va disatteso perchè l’impugnata sentenza ha – con motivazione adeguata e immune da vizi logici o giuridici – accertato in concreto e liquidato in maniera personalizzata il danno da demansionamento in base a documentazione sanitaria e a relazioni mediche.

Ciò è avvenuto nel rispetto della giurisprudenza di questa S.C., che ammette la risarcibilità del danno non patrimoniale da demansionamento, danno che può consistere anche soltanto nei suoi riflessi di carattere biologico, senza doversi necessariamente estendere ad altri possibili parametri concernenti il fare areddittuale del soggetto (motivatamente esclusi dalla sentenza impugnata).

Per il resto il ricorso si limita – in sostanza – a sollecitare una terza lettura del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2014

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