La competenza territoriale esclusiva della sede dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi unicamente il foro di Roma

Tag 27 Luglio 2014  |
l’ Intestazione

Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 23-07-2014, n. 16703

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18207/2013 proposto da:

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, v.le delle MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ADRIANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA ROSSI, giusta procura per atto notaio Adante – Cerasi di Roma del 10/01/2008, rep. n. 27376 allegata in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via dei PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

3D RENT SPA, CENTRO SPA, MEDITERRANEA AUTO SAS DI BIANCHI ACHILLE, D.R.M., B.A., F.L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13650/2013 del TRIBUNALE di ROMA del 29/05/2013, depositata il 21/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto & Diritto

1. La Atradius Credit Insurance N.V., società di diritto olandese cessionaria del portafoglio assicurativo della S.I.C. spa, ha proposto – con ricorso spedito per la notifica il 19.7.13 – regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 13650/13 del 21.6.13, con la quale è stata dichiarata la competenza territoriale del tribunale di Isernia sulla controversia intrapresa dalla medesima odierna ricorrente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, della 3D Rent spa e dei garanti di quest’ultima (Centro spa, Mediterranea Auto spa, già soc. Di Risio, D.R.M., B.A. e F.L.M.), per conseguire la ripetizione di quanto corrisposto alla prima convenuta in virtù di polizza fideiussoria prestata dalla S.I.C. spa in favore della seconda a garanzia del rimborso IVA per la dichiarazione del 2003, qualificato non dovuto dall’Agenzia con provvedimento impugnato nelle competenti sedi.

2. – In particolare, il tribunale di Roma, pur respingendo la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, ha rilevato che la domanda principale di restituzione era stata dispiegata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ed ha ritenuto che l’art. 11 delle condizioni generali di polizza imponesse quale foro esclusivo, nelle controversie con la beneficiaria della garanzia, quello della sede dell’ufficio periferico di quest’ultimo; e, quindi, ha dichiarato la competenza del tribunale di Isernia, ad esso rimettendo le parti e compensando le spese di lite.

3. – La ricorrente adduce la competenza esclusiva del già adito tribunale di Roma ed articola al riguardo un unitario motivo, di violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., artt. 19, 20, 25, 40 e 112 c.p.c., sostenendo, in estrema sintesi:

– in primo luogo, l’operatività dell’art. 18 delle condizioni generali di contratto, in base al quale in caso di controversia tra la società ed il contraente sarebbe stata competente esclusivamente l’autorità giudiziaria ove ha sede la Direzione della Società;

– in secondo luogo, che unica sede dell’Agenzia delle Entrate, rilevante ai fini dell’interpretazione della relativa clausola contrattuale, va intesa quella nazionale, esclusa la qualificazione della prima come Amministrazione dello Stato e vista soprattutto la struttura unitaria dell’Agenzia, anche in ragione dell’evidente ratio della clausola contrattuale, peraltro sostanzialmente imposta dalla medesima, di concentrare tutte le controversie nell’unico ufficio giudiziario corrispondente, quello di Roma.

4. – Il Pubblico Ministero ha redatto, dal canto suo, requisitoria scritta, regolarmente comunicata alle parti, prospettando la fondatezza del ricorso: quanto alla domanda dell’assicuratrice nei confronti della sua controparte contrattuale, essendo in Roma la sede della prima; quanto alla domanda nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dovendosi interpretare la clausola contrattuale nel senso della concentrazione delle controversie nel luogo dell’unica sede nazionale di quell’Ufficio, il quale è pure quello della sede della Tesoreria Centrale in cui il garante ha versato la somma, oggetto della domanda di indebito oggettivo.

5. – Alla requisitoria del Pubblico Ministero la ricorrente ha fatto seguire una memoria, condividendo le richieste ed illustrando ulteriormente la sua interpretazione dell’art. 11 delle condizioni generali di polizza, tanto da insistere per l’accoglimento del ricorso.

6. – Il primo profilo di censura è infondato.

E ben vero che il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga; e tanto perchè (Cass. 15 luglio 1985, n. 4143) il foro stabilito dalle parti, appunto perchè pattizio e non legale, da luogo ad un’ipotesi di competenza “derogata” e non già “inderogabile”: sicchè tale foro, ancorchè sia esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione, in base alle regole della prevenzione e dell’assorbimento ovvero del cumulo soggettivo (artt. 31, 33, 39 e 40 c.p.c.); pertanto, in ipotesi di cause contro più convenuti, connesse per l’oggetto o per il titolo (cumulo soggettivo), l’attore può adire il giudice competente per una di esse affinchè le decida tutte in un unico processo, senza esser limitato nella scelta dall’aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo (Cass. 16 dicembre 1996, n. 11212; Cass. 3 settembre 1998, n. 8768).

E, tuttavia, gli ordinati criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa di soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (nel caso, garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio (Cass., ord. 21 maggio 2004, n. 9774): infatti (tra le molte: Cass. 16 aprile 2014, n. 8898; Cass., ord. 24 gennaio 2007, n. 1515), in tema di competenza per territorio, con riferimento alla proposizione dell’azione di garanzia, poichè si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinari criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio.

7. – A prescindere dalla qualificazione come propria o impropria della garanzia invocata dall’attrice assicuratrice nei confronti di tutti i convenuti diversi dalla beneficiaria Amministrazione dello Stato (potendosi certo definire impropria quella azionata nei confronti dei garanti dal garantito, in forza evidentemente di un rapporto ulteriore e diverso rispetto a quello principale nei confronti del beneficiario), peraltro, la peculiarità della fattispecie sta nella compresenza di due distinte clausole, entrambe di competenza esclusiva, una prima relativa alle controversie tra garante e beneficiaria ed un’altra a quelle tra garante e garantito.

Potrebbe quindi sostenersi che tale compresenza non può comportare, di per sè, la prevalenza della seconda sulla prima e quindi l’estensione dell’una all’altra: l’evidente pregiudizialità logica della domanda principale ed il carattere manifestamente subordinato ed eventuale di quella di garanzia condurrebbero, anzi, ad una conclusione opposta, con la prevalenza del foro esclusivo in ordine alla prima su quello della seconda.

8. – Peraltro, l’argomentazione conclusiva della ricorrente, nella sua sostanza condivisa dal Pubblico Ministero, è dirimente nel senso della fondatezza delle sue doglianze.

Invero, la clausola contrattuale (adeguatamente trascritta nel ricorso, a pag. 9) prevede infatti che “in caso di contestazioni tra la società e l’Amministrazione finanziaria è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione stessa”.

Una dizione testuale di tal fatta – oltretutto all’esito della pacifica e notoria imposizione di quella da parte della stessa Amministrazione finanziaria, mediante atti di normazione secondaria o comunque generali, la conformità ai quali delle singole polizze è condizione essenziale per l’erogazione o l’ammissione del rimborso tributario invocato dal contribuente – non consente di individuare altra sede che quella unica e quindi nazionale, attesa la struttura unitaria dell’Agenzia delle Entrate (per tutte, sia pure al diverso fine della riduzione a mera irregolarità della notifica di atti ad una piuttosto che ad altra delle strutture territoriali: Cass. 30 dicembre 2011, n. 30753; Cass. 3 luglio 2009, n. 15718; Cass. 17 dicembre 2008, n. 29465).

9. – Al riguardo, anche di recente questa Corte ribadisce (Cass. 11 giugno 2014, n. 13158) che, siccome gli uffici periferici non hanno autonoma soggettività rispetto all’agenzia fiscale nella cui struttura sono organicamente inseriti, le sentenze emesse nelle controversie con quell’agenzia producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica dell’agenzia fiscale medesima e non dell’Ufficio periferico presente in giudizio; pertanto, tutto ciò che riguarda l’articolazione organizzativa interna dell’agenzia fiscale deve ritenersi processualmente irrilevante, essendo sempre e comunque riferibile l’attività difensiva all’agenzia fiscale, quale persona giuridica di diritto pubblico, giammai al singolo ufficio periferico, le cui vicende e organizzative restano del tutto indifferenti.

10. – Deve allora trovare applicazione il seguente principio di diritto: ove una clausola contrattuale devolva le controversie alla competenza territoriale esclusiva della sede dell’Agenzia delle Entrate, senza altra specificazione, la struttura unitaria di quest’ultima impone che il riferimento sia inteso a quello dell’unica sede nazionale e quindi al foro di Roma.

11. – Va quindi cassata la gravata pronunzia ed affermata la competenza del tribunale di Roma, con rimessione delle parti dinanzi a tale ufficio e nel termine meglio specificato in dispositivo; ma l’assoluta novità della questione anche in riferimento alla specifica materia del contendere – clausola di competenza territoriale esclusiva con riferimento alla sede dell’Agenzia delle Entrate – integra il presupposto per la totale compensazione delle spese, anche in applicazione del più rigoroso testo dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis (essendo la causa stata introdotta con atto notificato il 15.12.09: v. pag. 5 del ricorso).

P.Q.M.

La Corte cassa la gravata sentenza e dichiara la competenza del tribunale di Roma, con termine perentorio di mesi tre per la riassunzione; compensa tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 2 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014

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