Ingiuria e diffamazione: differenza tra diritto di satira e diritto di cronaca.

Tag 18 Febbraio 2020  |

 

[massima]

Seguendo la scia della più recente giurisprudenza in merito, il Tribunale di Piacenza sottolinea le differenze strutturali esistenti tra il diritto di satira e quello di cronaca.

Seppur entrambi i succitati diritti trovano il loro riferimento nell’art. 21 della nostra Carta Costituzionale (Libertà di manifestazione del pensiero) presentano alcune peculiarità. In particolare l’esercizio del diritto di satira nella sua dimensione di scriminante ex art. 51 c.p. non richiede l’applicazione del requisito della “verità della notizia”, come invece necessario nel caso di diritto di cronaca.

L’unico limite imposto all’esercizio del diritto di satira è la sussistenza dell’interesse pubblico  e della continenza , “essendo esclusa dall’ambito operativo della scriminante solo la satira posta in essere con modalità di gratuita ed insultante aggressione, esplicitata in modo volgare e ripugnante, che non rispetti i valori fondamentali della persona e si estrinsechi in una invettiva finalizzata al disprezzo ed al dileggio della persona in quanto tale, colpendone senza ragione la figura morale “.

Tribunale  Piacenza del 26 maggio 2009 n. 375

 

 

[fatto]

Promuovendo la presente controversia, la Editoriale Libertà s.p.a., proprietaria ed editrice del quotidiano piacentino Libertà, conviene in giudizio l’onorevole M. P., esponente piacentino della Lega Nord.

Riferisce l’attrice che il convenuto, nel corso della campagna elettorale per l’elezione a sindaco di Piacenza nel 2008, ha fatto stampare e diffondere volantini riproducenti la prima pagina di un quotidiano denominato Liberpravdà e datato 2012, ove viene data notizia che il sindaco di centrosinistra Reggi sta per inaugurare la nuova moschea di Piacenza e si riproduce la foto del duomo piacentino trasformato in moschea davanti alla quale prega una moltitudine di fedeli musulmani, esortando in calce gli elettori a votare il candidato sindaco di centrodestra per scongiurare un futuro come quello indicato.

Ciò premesso e documentato tramite la produzione agli atti del volantino, l’attrice deduce la lesione del diritto all’immagine ed all’identità personale del quotidiano Libertà, sul presupposto che detto quotidiano, pur essendo indipendente, viene assimilato ad un parte politica; e per tale motivo, insta per la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subìto e quantificato in euro 50.000.

Nella contumacia del convenuto, la causa, di natura evidentemente documentale e non necessitante di istruttoria testimoniale, è decisa all’odierna udienza dopo discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

 

 

[diritto]

La domanda è infondata, e deve pertanto essere disattesa.

Invero, già da una prima angolazione, la piana lettura del volantino per cui è causa, appalesa in tutta evidenza come il bersaglio polemico dell’iniziativa sia il sindaco R., non certo il quotidiano Libertà.

Il messaggio veicolato è infatti quello che, a seguito di una riconferma del sindaco uscente nel 2008, dopo quattro anni il futuro cittadino sarebbe connotato da una massiccia presenza di cittadini extracomunitari di fede musulmana (così come evidenziato dalla trasformazione del duomo in moschea, inaugurata dal sindaco stesso, davanti alla quale prega una moltitudine di cittadini musulmani); e da un regime politico di stampo comunista-sovietico (così come evidenziato dalla trasformazione del quotidiano Libertà in un quotidiano che richiama la Pravda, organo di informazione del PCUS).

Ciò detto, sono immagine ed identità personale del sindaco R., non del quotidiano Libertà, ad essere colpiti dalla propaganda del volantino; ed il quotidiano Libertà, appare piuttosto come un potenziale bersaglio del sindaco, che si immagina in grado di trasformarlo in organo di regime.

Ne deriva l’insussistenza dell’addebito mosso all’autore del volantino, per la pretesa lesione dell’immagine e dell’identità personale dell’attore.

In ogni caso e comunque, anche a volere diversamente opinare, ritenendo che il volantino voglia raffigurare il quotidiano Libertà come sostenitore del sindaco R. nel favorire l’immigrazione islamica a Piacenza (ciò che la difesa attorea sembra ritenere, ma che in realtà non è facilmente arguibile dal testo del volantino, atteso che il quotidiano sembra limitarsi a riferire una notizia), la domanda attorea sarebbe comunque infondata.

Invero, non può essere condivisa l’impostazione giuridica proposta dalla difesa di parte attrice, che ritiene lesa l’identità personale e l’immagine del quotidiano Libertà per il solo fatto che esso è stato presentato come giornale politicamente schierato a favore di una parte politica. In realtà, lungi dal dovere in questa sede scrutinare se il quotidiano sia effettivamente equidistante tra le diverse parti politiche (circostanza ritenuta invece di particolare rilievo dalla difesa attorea), è dirimente il rilievo per il quale l’autore del volantino ha all’evidenza esercitato il diritto di satira.

Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza, la satira, diritto di rilevanza costituzionale fondato sul disposto dell’art. 21 Cost., non è cronaca di un fatto, ma riproduzione ironica, paradossale e surreale, di una situazione anche inverosimile e dipinta con iperboli (tale ovviamente essendo sia la trasformazione del duomo in moschea, sia l’assimilazione del quotidiano all’organo di informazione del PCUS) ed espressione di un giudizio sul fatto (id est il preteso pericolo di un forte afflusso di cittadini musulmani in caso di vittoria di una parte politica alle elezioni), che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili e che per definizione non si presta ad una dimostrazione di veridicità, e ben può essere svolto con modalità polemiche, corrosive ed impietose.

Pertanto, anche nel caso di satira, come nel caso della critica, l’ambito della scriminante è più ampio rispetto al diritto di cronaca, ed ancora più ampio lo è nel caso di satira politica, non applicandosi il parametro della verità della notizia, ma solo il limite dell’interesse pubblico e della continenza, essendo esclusa dall’ambito operativo della scriminante solo la satira posta in essere con modalità di gratuita ed insultante aggressione, esplicitata in modo volgare e ripugnante, che non rispetti i valori fondamentali della persona e si estrinsechi in una invettiva finalizzata al disprezzo ed al dileggio della persona in quanto tale, colpendone senza ragione la figura morale (nella giurisprudenza civilistica, cfr. per tutte Cass. civ. n. 23314/2007, ed in tema anche Cass. Lav. n. 18570/2005, Cass. n. 7091/2001, Cass. n. 14485/2000, Cass. n. 4993/1996; nella giurisprudenza penale, cfr. Cass. pen. n. 34100/2005, Cass. pen. n. 42643/2004, Cass. pen. n. 36348/2001, Cass. pen. n. 2128/1999, Cass. pen. n. 13563/1998, Cass. pen. n. 7990/1998).

Ciò posto, nel caso di specie non può essere revocato in dubbio né il fatto che vi fosse un interesse pubblico alla divulgazione delle opinioni di una parte politica in vista delle elezioni amministrative; né che l’esercizio della satira sia stato effettuato in forma continente, non essendovi stata alcuna gratuita aggressione od insultante invettiva, ma solo la paradossale e surreale affermazione che la vittoria di una parte politica alle elezioni amministrative piacentine avrebbe favorito un’incontrollata immigrazione, al punto da trasformate in moschea il simbolo della cristianità.

In ragione di tutto quanto sopra e conclusivamente, la domanda attorea va rigettata.

Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia del vittorioso convenuto.

(Torna su   ) P.Q.M.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Editoriale Libertà s.p.a. nei confronti di M. P.

nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

– rigetta la domanda;

– nulla sulle spese di lite.

Piacenza, 26/5/2009

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

 

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