Individuazione fotografica: prova atipica riconosciuta

Tag 31 Dicembre 2013  |

 

[intestaz]

Cass. pen. Sez. II, (ud. 28-02-1997) 02-09-1997, n. 3382

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

 

Dott. Francesco SIMEONE Presidente

 

Dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere

 

Dott. Pietro Antonio SIRENA Rel. Consigliere

 

Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere

 

Dott. Secondo CARMENINI Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da , nato a Saviano, l’8 febbraio 1966, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sezione IV penale, in data 12 aprile 1996.

 

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro Antonio Sirena.

 

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Massimo Freda, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Sentito il difensore dell’imputato, avvocato , che ne ha, invece, chiesto l’accoglimento,

 

 

 

[fattoediritto]

Con sentenza del 23 ottobre 1995, il Tribunale di Nola assolse dalle imputazioni di rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni in pregiudizio di e , nonché da quella di porto illegale di un coltello a molletta, a lui attribuite in concorso con , il quale venne invece condannato per i reati su menzionati, fatta eccezione per quello di sequestro di persona.

 

Avverso tale sentenza proposero appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli, il , nonché appello incidentale lo stesso .

 

A seguito di tali impugnazioni, con sentenza del 12 aprile 1996, la Corte d’Appello di Napoli dichiarò il colpevole dei reati a lui attribuiti, escluso il sequestro di persona e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannò alla pena principale di anni cinque e mesi sei di reclusione e di lire 3.000.000 di multa ed a quella accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

 

Ricorre per cassazione il difensore del prevenuto deducendo: a) manifesta illogicità e mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento fotografico operato dalle parti offese. Assume il ricorrente che i giudici del secondo grado non avrebbero applicato correttamente le regole della logica attribuendo, da un canto, “valore decisivo alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla e dalla , in quella parte in cui avevano confermato la sicurezza della individuazione fotografica di , operata innanzi alla Polizia giudiziaria”, e non confermando, dall’altro canto, “lo stesso credito a quelle dichiarazioni sempre rese in dibattimento dalle stesse parti lese, in cui avevano ammesso di non avere riconosciuto il rapinatore con il coltello”.

 

b) Mancanza di motivazione del provvedimento impugnato: sempre secondo l’assunto difensivo, sarebbe apodittica la motivazione del provvedimento dei giudici del secondo grado nella parte in cui si afferma che il mancato riconoscimento del sarebbe dipeso da “una evidente momentanea confusione, ascrivibile all’emozione ed alla stanchezza di un esame dibattimentale lungo e, per quanto emerge, non privo di tensione”.

 

c) Ulteriore manifesta illogicità e mancanza di motivazione della sentenza di secondo grado; per il ricorrente, sarebbero del pari manifestamente illogiche e comunque apodittiche le argomentazioni riferibili ad altri rilievi processuali, ed in particolare quelle relative alle giustificazioni addotte dai giudici della Corte d’Appello di Napoli per chiarire la mancata individuazione del da parte delle vittime della rapina, e relative alle sue caratteristiche somatiche (colore dei capelli e colorito, dimensione del naso, colore degli occhi e soprattutto età).

 

d) Erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 213, 214, 189 e 192 c.p.p.. Il ricorrente assume che i giudici dell’appello non avrebbero potuto attribuire alcun valore probatorio al riconoscimento operato, in sede di deposizione dibattimentale, dalla parte lesa , che “- in quanto prova tipica – violerebbe le formalità ex articolo 213 e 214 c.p.p., e – come prova atipica – violerebbe le formalità ex articolo 189 c.p.p.; mentre – come indizio – sarebbe privo di riscontri”.

 

e) Erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 192, comma 3, c.p.p.. Secondo il ricorrente, i giudici del secondo grado avrebbero errato a ritenere che le dichiarazioni rese dal coimputato potessero costituire “chiamata di correo”, dovendo le stesse essere considerate quale testimonianza, che nel caso concreto sarebbe inattendibile.

 

Le censure sono infondate.

 

In ordine alle censure di cui alle lettere a), b) e c) – che saranno prese in esame congiuntamente per ragioni di economia processuale – si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’individuazione fotografica costituisce prova atipica, in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell’ambito della ricognizione, e che la stessa può legittimamente essere assunta, ai sensi dell’articolo 198 c.p.p., se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti (Cass. pen., sez. II, 22 novembre 1994, Raciti); ed in quest’ottica è stato inoltre affermato che “in tali casi la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell’imputato, si dica certo della sua identificazione” (Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 1995, Pennente).

 

Ebbene, nel caso di specie, i giudici del secondo grado si sono correttamente adeguati a questa giurisprudenza. Essi hanno, infatti, affermato anzitutto che “nell’immediatezza dei fatti – poche ore dopo la commessa rapina ai loro danni – le persone offese e , riconobbero nella fotografia riproducente l’attuale imputato uno dei due rapinatori entrati nella loro abitazione e, precisamente, colui che era armato di coltello; lo stesso a cui la per un attimo era riuscita, nel corso della colluttazione, a togliere la calza che copriva il volto”; ed hanno poi precisato che entrambe le donne hanno riconosciuto l’imputato “senza alcuna incertezza” e che la stessa , nel corso del dibattimento, “pur mostrando perplessità sulla corrispondenza tra l’imputato presente in aula e l’autore della rapina, ha confermato la sua totale sicurezza nella individuazione, nella fotografia mostratagli, del giovane rapinatore, in fase di indagini preliminari”.

 

Né, ad avviso di questa Corte, è sostenibile che la motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente illogica, nelle parti in cui i giudici hanno affermato che le incertezze della persona offesa erano “il frutto di una momentanea confusione ascrivibile all’emozione ed alla stanchezza” dell’esame dibattimentale; ovvero quando hanno giustificato le discordanze tra alcune caratteristiche somatiche indicate dalle testimoni subito dopo la rapina e quelle riscontrate nel corso del dibattimento; sembra, invece, al Collegio che le argomentazioni addotte dai giudici del secondo grado siano coerenti sul piano logico-giuridico e, pertanto, idonee a resistere alle censure del ricorrente sul punto.

 

Quanto alla doglianza di cui alla lettera d), si osserva che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, “deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell’esame testimoniale, nei confronti dell’imputato presente. Anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale, invero, conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo esse atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l’osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni.

 

Né in contrario si può invocare un preteso principio di “tassatività del mezzo probatorio”, in forza del quale, nella specie, posta la esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest’ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall’esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto.

 

Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto “principio di tassatività” sia stato recepito dal vigente codice di rito, ma anzi la presenza dell’articolo 189, che prevede l’assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario” (Cass. pen, sez. , 11 maggio 1992, Cannarozzo). Ed a tale giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, si sono ancora una volta correttamente adeguati i giudici della Corte d’Appello di Napoli, riconoscendo la validità del riconoscimento dell’imputato, operato dalla parte offesa, , nel corso del dibattimento.

 

Infine, con riferimento all’ultima doglianza, la Corte osserva che le dichiarazioni accusatorie mosse dal coimputato nei confronti del costituiscono sicuramente una chiamata di correo a carico dell’imputato; e che questa è stata riscontrata dalle individuazioni fotografiche e dal riconoscimento effettuato dalla al dibattimento, dei quali si è fatto cenno. Quindi ben potevano i giudici del merito trarre da tali dichiarazioni elementi a carico del prevenuto.

 

Se, peraltro, fosse vera la tesi difensiva, secondo cui alle dichiarazioni del avrebbe dovuto essere attribuito non il valore di chiamata di correo, ma quello di testimonianza, si giungerebbe alla conclusione che, nella specie, tali accuse avrebbero potuto giustificare la condanna del prevenuto da sole, senza neppure la necessità di fare ricorso ad ulteriori elementi di prova idonei a confermarne l’attendibilità.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deliberato in camera di consiglio, il 28 febbraio 1997. DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 2 SET. 1997

 

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