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	<title>Giornale Giuridico.com</title>
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		<title>Biglietti di cancelleria e comunicazioni  tramite posta elettronica sono validi solo se riscontrati</title>
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		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale De Matteis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cittadini e Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[notificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>La sentenza in oggetto afferma la validità della comunicazione di Cancelleria effettuata per e-mail all&#8217;indirizzo elettronico indicato dal difensore deve ritenersi valida, solo allorquando il destinatario abbia dato risposta per ricevuta (non in modo automatico). In altri termini è necessario &#8230; <a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/consumatore/biglietti-di-cancelleria-e-comunicazioni-tramite-posta-elettronica-sono-validi-solo-se-riscontrati/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/consumatore/biglietti-di-cancelleria-e-comunicazioni-tramite-posta-elettronica-sono-validi-solo-se-riscontrati/">Biglietti di cancelleria e comunicazioni  tramite posta elettronica sono validi solo se riscontrati</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza in oggetto afferma la validità della comunicazione di Cancelleria effettuata per e-mail all&#8217;indirizzo elettronico indicato dal difensore deve ritenersi valida, solo allorquando il destinatario abbia dato risposta per ricevuta (non in modo automatico).</p>
<p>In altri termini è necessario per la validità della comunicazione che vi sia prova della ricezione, documentata tramite stampa cartacea del relativo riscontro.</p>
<p><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 22-2-1990 L.C.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Prato G.F., assumendo di aver promesso in vendita al convenuto, con contratto preliminare del 15-11-1988, un locale ad uso artigianale sito in (OMISSIS), per il prezzo di lire 55.000.000, con contratto definitivo da stipularsi, a cura del notaio Nardone di Prato, entro il 28-2- 1989. L&#8217;attrice deduceva che il G., benchè diffidato a presentarsi dinanzi al predetto notaio alle ore 15,00 del 12-12-1989 per la stipula del definitivo, non si era presentato. Essa, pertanto, chiedeva che venisse accertato il suo diritto a incamerare la caparra e ad ottenere il rimborso delle spese sostenute.</p>
<p>Il G., costituitosi tardivamente in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, facendo presente che il preliminare aveva ad oggetto due stanzoni e non uno solo, come affermato dall&#8217;attrice, e rilevando che la diffida inviatagli da quest&#8217;ultima era priva di valore, sia perchè da lui mai ricevuta, in quanto inviata ad un indirizzo dal quale egli si era trasferito, sia perchè era la venditrice ad essere inadempiente, non avendo trasmesso i documenti di vendita al notaio Turchini, come da lui richiesto. Sulla base di tali premesse, il convenuto chiedeva in via riconvenzionale che venisse emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c, facendo presente di aver già pagato 45 dei 55 milioni di lire previsti come prezzo della vendita.</p>
<p>Con sentenza n. 1213/2004 il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando il convenuto a pagare il residuo prezzo di vendita; rigettava, invece, la domanda attrice.</p>
<p>Avverso la predetta decisione proponeva appello la L.C..</p>
<p>Con ordinanza del 23-10-2007 la Corte di Appello di Firenze sollecitava l&#8217;acquisizione del fascicolo d&#8217;ufficio di primo grado ed invitava le parti a depositare le copie degli atti processuali eventualmente in loro possesso, nonchè l&#8217;originale del contratto preliminare in contestazione.</p>
<p>A tale ordinanza dava riscontro solo l&#8217;appellante, mentre l&#8217;appellato rimaneva assente nelle udienze successive.</p>
<p>Con sentenza depositata il 22-7-2008 la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto per intervenuto recesso della promittente venditrice il contratto preliminare stipulato dalle parti, autorizzando, di conseguenza, la L.C. ad incamerare la caparra ricevuta. In particolare, nella parte espositiva delle vicende del processo, la Corte territoriale dava atto della regolare comunicazione al difensore dell&#8217;appellato, per posta elettronica, dell&#8217;ordinanza collegiale del 23-10-2007.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre il G., sulla base di quattro motivi.</p>
<p>La L.C. resiste con controricorso.</p>
<p><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento e la conseguente violazione del principio del contraddittorio, per la mancata comunicazione dell&#8217;ordinanza del 23-10-2007. Sostiene che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che la predetta ordinanza collegiale fosse stata regolarmente comunicata, per posta elettronica, al difensore dell&#8217;appellato, sia perchè l&#8217;avv. Rossi non aveva mai autorizzato tale forma di comunicazione, sia perchè detta comunicazione è stata effettuata ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello effettivo, sia perchè alla Cancelleria non è pervenuta alcuna risposta per ricevuta. A conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: &#8220;Posto che l&#8217;art. 136 c.p.c., consente, per te comunicazioni di cancelleria, l&#8217;adozione, in sostituzione di quella cartacea, della procedura telematica, ove essa sia adottata, per le caratteristiche ed i rischi connessi alla medesima, occorre comunque, per la sua validità, che il giudice accerti che il difensore abbia dato espressamente atto dell&#8217;avvenuta ricezione?&#8221;.</p>
<p>Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1454 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto l&#8217;inadempimento del convenuto per la mancata adesione del medesimo all&#8217;invito a comparire dinanzi al notaio Nardone di Prato, sull&#8217;erroneo presupposto che l&#8217;indicazione di tale notaio, contenuta nel preliminare di vendita e reiterata nella diffida rivolta dalla controparte, avesse carattere vincolante.</p>
<p>Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte di Appello ritenuto la legittimità del recesso dell&#8217;attrice ex art. 1385 c.c., pur avendo quest&#8217;ultima chiesto la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c..</p>
<p>Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1385, 1453 e 1454 c.c., stante la incompatibilità tra la richiesta di incameramento della caparra e la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento danni, formulata anche in appello dalla L.C..</p>
<p>2) Il primo motivo è fondato.</p>
<p>Dall&#8217;esame diretto degli atti del giudizio di appello, consentito per la natura del vizio denunciato, si evince che l&#8217;ordinanza pronunciata fuori udienza dalla Corte di Appello di Firenze in data 23-10-2007 è stata comunicata in pari data dalla Cancelleria al difensore del G., avv. Leonardo Rossi, all&#8217;indirizzo di posta elettronica &#8220;(OMISSIS)&#8221;. <strong>Nella relativa attestazione resa dal Cancelliere, peraltro, non vi è alcun riferimento al riscontro dell&#8217;avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte del destinatario.</strong></p>
<p><strong>Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la comunicazione di Cancelleria effettuata per e-mail all&#8217;indirizzo elettronico indicato dal difensore deve ritenersi valida, allorchè ad essa il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea (Cass. 19-2-2008 n. 4061).</strong></p>
<p>Non vi è ragione per discostarsi da tale principio, che <strong>risponde all&#8217;esigenza di assicurare la certezza dell&#8217;avvenuta ricezione dell&#8217;atto da parte del destinatario</strong>, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica (prevista, per le comunicazioni delle ordinanze emesse fuori dell&#8217;udienza, dall&#8217;art. 134 c.p.c., comma 3, e dall&#8217;art. 176 c.p.c., comma 2, ultima parte, aggiunti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. b) e c), convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80) rispetto a quella cartacea prevista in via generale dall&#8217;art. 136 c.p.c., e art. 145 disp. att. c.p.c. per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità, sia pur remota, di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione.</p>
<p>Secondo il costante orientamento di questa Corte, la comunicazione, a cura del cancelliere, dell&#8217;ordinanza pronunciata fuori udienza, è diretta a rendere edotte le parti del contenuto del provvedimento del giudice e della data della nuova udienza fissata, e costituisce un requisito formale indispensabile perchè il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo. La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti, pertanto, determina la nullità ex art. 156 c.p.c., dell&#8217;ordinanza e la conseguente nullità, ex art. 159 c.p.c., degli atti successivi dei processo e della sentenza impugnata &#8211; rispetto ai quali il provvedimento e la sua comunicazione costituiscono antecedenti indispensabili -, per violazione del principio del contraddittorio (v. Cass. 2-4-2009 n. 8002; Cass. 29-1- 2003 n. 1283; Cass. 27-11-1984 n. 6162; Cass. 15-3-1982 n. 1690).</p>
<p>Orbene, poichè nella specie, contrariamente a quanto ritenuto a pag. 7 della decisione impugnata, l&#8217;ordinanza pronunciata fuori udienza dalla Corte di Appello non risulta comunicata alla parte appellata costituita e questa non ha partecipato alle udienze successive, gli atti processuali successivi a tale provvedimento e la sentenza gravata devono considerarsi nulli per violazione del principio del contraddittorio.</p>
<p>Il motivo in esame, pertanto, deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p>Gli altri motivi restano assorbiti.</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2012</p>
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		<title>Al Giudice di Pace non si applica l’istituto della mediazione obbligatoria</title>
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		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale De Matteis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cittadini e Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione stradale]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Nella sentenza 23 marzo 2012 del GdP di Napoli sostiene che la mediazione obbligatoria non è applicabile alle cause rientranti nella competenza del Giudice di Pace. Il caso de quo concerne un sinistro stradale (risarcimento danni derivante da circolazione stradale) &#8230; <a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/consumatore/al-giudice-di-pace-non-si-applica-l%e2%80%99istituto-della-mediazione-obbligatoria/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/consumatore/al-giudice-di-pace-non-si-applica-l%e2%80%99istituto-della-mediazione-obbligatoria/">Al Giudice di Pace non si applica l’istituto della mediazione obbligatoria</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella sentenza 23 marzo 2012 del GdP di Napoli sostiene che la <strong>mediazione obbligatoria</strong> non è applicabile alle cause rientranti nella competenza del Giudice di Pace.</p>
<p>Il caso de quo concerne un sinistro stradale (risarcimento danni derivante da circolazione stradale) che come noto ai sensi del D.Lgs 28/2010 rientra in una delle materie per cui è prevista la procedura di mediazione in via obbligatoria.</p>
<p>Nelle motivazioni della sentenza si sottolinea che nel procedimento avanti al Giudice di Pace è già prevista la <strong>fase di conciliazione</strong> (art. 320, co 1 c.p.c. e 322 c.p.c.).</p>
<p>Considerato, che nessuna norma del D.Lgs 28/2012 ha mai abrogato le predette norme, il Giudice ritiene che le stesse siano tuttora e vigenti e soprattutto preminenti rispetto allo stesso idtituto della mediazione.</p>
<p>Il giudice afferma: “ <em>[…] Nel procedimento dinanzi al giudice di pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall&#8217;art. 11 al 322 c.p.c. Una diversa interpretazione non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l&#8217;intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall&#8217;istituto del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. Ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. E pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità</em>&#8220;.</p>
<p>La mediazione obbligatoria subisce un primo stop dalla giurisprudenza del Giudice di Pace. Sebbene isolata tale giurisprudenza potrebbe essere il punto di partenza per un nuovo orientamento.</p>
<div>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Sentenza Giudice di Pace di Napoli, Sez. II, del 23 marzo 2012</strong></p>
<p><strong></strong>Con atto di citazione, ritualmente notificato, l&#8217;istante, il quale aveva stipulato con la convenuta polizza &#8230;omissis&#8230;.</p>
<p>Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta che impugnava la domanda chiedendone il rigetto preliminarmente eccependo improcedibilità della domanda per mancato esperimento della media-conciliazione nonché incompetenza per valore, indi disposto decidersi le eccezioni preliminari unitamente al merito della controversia ex art. 187 c.p.c. &#8211; 321 c.p.c., precisate le conclusioni di cui in epigrafe, all&#8217;udienza del 12/03/12, la causa veniva riservata a sentenza.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Va preliminarmente esaminatala questione della applicabilità al presente giudizio della media-conciliazione. Invero, non vi è dubbio che la materia trattata rientri in quelle previste dall&#8217;art 5 comma I del d.lgs. 28/10 tuttavia, va osservato che una nuova norma non può essere considerata avulsa dal contesto preesistente ma va applicata ed interpretata all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento giuridico nel quale si inserisce.</p>
<p>Nel caso specifico va affrontato il rapporto tra il predetto d.lgs., il giudizio dinanzi al giudice di pace e l&#8217;art. 322 c.p.c.</p>
<p>Ebbene per risolvere eventuali antinomie l&#8217;ordinamento giuridico deve avere una propria coerenza sistemica con la conseguenza che il giudice secondo criteri logici o positivamente presenti, deve stabilire quale sia la norma da eliminare o da applicare al caso concreto.</p>
<p>Come è noto i criteri di risoluzione delle antinomie, sono quattro quello cronologico (lex posterior derogat priori), quello della specialità (lex specialis derogat generali), quello gerarchico (lex superior derogat interiori), ed, infine quello della competenza.</p>
<p>In particolare secondo il criterio di specialità va considerato il brocardo &#8220;lex posterior generalis non derogat priori speciali&#8221;. Detto criterio, anche questo avente natura logico teoretica, limita l&#8217;applicazione di quello cronologico, poichè nel caso della norma speciale il rapporto contenutistico prevale sulla dimensione temporale.</p>
<p>In questo quadro va contestualizzato l&#8217;art. 311 c.p.c. il quale prevede espressamente che &#8220;il procedimento dinanzi al giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili&#8221;.</p>
<p>Ebbene, la predetta disposizione, come già puntualmente evidenziato dalla Suprema Corte con ord. n. 21416/08, non soltanto si pone in rapporto di specialità rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, ma si configura come &#8220;metanorma&#8221; in quanto indica il modo di legiferare in ordine al rito processuale applicabile dinanzi al giudice cui si riferisce.</p>
<p>In particolare, la norma dispone in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo e, per ciò che esse non regolano, da quelle sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), ed esige che un diverso regolamento risulti da altre espresse disposizioni. Ne discende che una norma sul rito può essere applicata al Giudice di Pace solo se essa lo disponga espressamente altrimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al predetto titolo II.</p>
<p>Va, altresì, osservato che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa in virtù dell&#8217;art. 320 comma I che e in sede non contenziosa (non prevista invece dinanzi al Tribunale) ai sensi dell&#8217;art. 322 c.p.c. e tale istituto preesistente al d.lgs. 28/2010, de quo vertitur, essendo stato introdotto sin dall&#8217;istituzione del giudice di Pace (L. 374/91).</p>
<p>Il predetto art. 322 c.p.c. detta al primo comma le modalità di presentazione della istanza, la quale può essere proposta anche verbalmente al giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo, I libro I mentre al comma 2 precisa che il processo verbale di conciliazione non contenziosa costituisce titolo esecutivo, a norma dell&#8217;art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di Pace.</p>
<p>Dunque il d.lgs.28/10 non contiene alcun richiamo al giudice di Pace nè dispone espressamente l&#8217;abrogazione degli art. 320 e art. 322 c.p.c. ne deriva che in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento dinanzi al giudice di Pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall&#8217;art.311 al 322 c.p.c..</p>
<p>Una diversa interpretazione non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l&#8217;intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall&#8217;istituto del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. e pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità.</p>
<p>Sotto altro profilo va, in ogni caso, rilevato che il mancato esperimento o conclusione della mediazione, laddove applicabile, non comporta l&#8217;improcedibilità della domanda ma ai sensi dell&#8217;art. 5 d.lgs. 28/10 l&#8217;assegnazione da parte del Giudice di 15 giorni per la proposizione della istanza con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall&#8217; art. 6 del citato d.lgs.</p>
<p>Va, altresì, rigettata l&#8217;eccezione di incompetenza per valore tenuto conto che, anche senza la formulazione della clausola di contenimento, il cumulo delle domande non supera la somma prevista dall&#8217;art. 7 comma 1 c.p.c..</p>
<p>La legittimazione delle parti, intesa come titolarità del rapporto controverso, a differenza della Legitimatio ad causam, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell&#8217;onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex multis Cass. n. 21192/06, Cass. n. 4796/06, trib. Napoli XI del 28/02/06).</p>
<p>Nel caso di specie, non solo non è stata contestata e quindi non può essere rilevata di ufficio, ma è stata documentata dall&#8217;attestato di rischio versato in atti.</p>
<p>Nel merito la domanda è fondata e va accolta. Invero l&#8217;art 5 comma 2 D.L. n.7 del 31/01/01 (cd. decreto Bersani Bis) convertito in legge n. 40 del 02/04/07, aggiungendo all&#8217;art. 134 i commi 4 ter e quater ha espressamente previsto al predetto comma 4 ter: &#8220;Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l&#8217;effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.</p>
<p>Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, (ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale.) la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri&#8221; ed al successivo comma 4 &#8211; quater : &#8220;È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.»</p>
<p>Nel caso di specie a fronte di quanto lamentato dall&#8217;attore il quale ha documentato il declassamento versando in atti l&#8217;attestato di rischio, l&#8217;onere della prova incombeva sulla impresa assicurativa.</p>
<p>Di contro l&#8217;assicuratore non ha documentato di aver interpellato l&#8217;istante, posto che per esplicita statuizione normativa sull&#8217; assicuratore ricade l&#8217;onere, prima di liquidare il danno, di accertare la responsabilità dell&#8217;incidente nè di avergli comunicato, in violazione dell&#8217;art. 1917 C.C., la volontà di voler pagare al danneggiato l&#8217;indennità dovuta; infine, in violazione a quanto previsto dal citato art. 4 ter non ha dato prova di aver tempestivamente avvisato l&#8217;assicurato della variazione della classe di merito.</p>
<p>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità del declassamento con la condanna della impresa assicurativa ad assegnare all&#8217;attrice la 2° classe.</p>
<p>Per quanto concerne la ripetizione delle somme indebitamente percepite va osservato che l&#8217;istante non ha versato in atti le relative polizze e quindi non è possibile quantificare l&#8217;importo indebitamente pagato. In ogni caso, ritenuta l&#8217;esistenza ontologica del danno, stante la difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, si procede alla liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all&#8217;art. 115 c.p.c.</p>
<p>Ed invero è pacifico in giurisprudenza che l&#8217;esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art, 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l&#8217;esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (ex plurimis Cass. 22447/11, 10607/10) e pertanto la convenuta va condannata al pagamento di euro 300,00 oltre interessi dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, cosi provvede:</p>
<p>- accoglie la domanda principale e condanna l&#8217;impresa assicurativa convenuta ad assegnare alla società istante la 2° classe di merito nonché la condanna al pagamento in favore della predetta attrice della somma di euro 300,00, oltre interessi;</p>
<p>- condanna, infine, la convenuta al pagamento in favore dell&#8217;avv A., distrattario, delle spese di lite che liquida, di ufficio in assenza di nota spese, in euro 40,00 per spese, euro 300,00 per diritti ed euro 190,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa, iva.</p>
<p>Napoli, li 23/03/12</p>
<p>Il Giudice di Pace</p>
<p>Avv. Felice A. D&#8217;Onofrio</p>
</div>
<p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/consumatore/al-giudice-di-pace-non-si-applica-l%e2%80%99istituto-della-mediazione-obbligatoria/">Al Giudice di Pace non si applica l’istituto della mediazione obbligatoria</a></p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Responsabilità dell’amministratore legale nel caso di delega di funzioni</title>
		<link>http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/responsabilita-dellamministratore-legale-nel-caso-di-delega-di-funzioni/</link>
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		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale De Matteis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa e Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[delega di funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Prendiamo in considerazione un caso frequente. Immaginiamo un’impresa di medio-grandi dimensioni. All’interno della stessa, ai fini di gestione della medesima, alcune funzioni specifiche vengono delegate a diversi responsabili. Ad esempio, al responsabile del singolo stabilimento (facente parte dell’impresa stessa) viene &#8230; <a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/responsabilita-dellamministratore-legale-nel-caso-di-delega-di-funzioni/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/responsabilita-dellamministratore-legale-nel-caso-di-delega-di-funzioni/">Responsabilità dell’amministratore legale nel caso di delega di funzioni</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prendiamo in considerazione un caso frequente.</p>
<p>Immaginiamo un’impresa di medio-grandi dimensioni.</p>
<p>All’interno della stessa, ai fini di gestione della medesima, alcune funzioni specifiche vengono delegate a diversi responsabili.</p>
<p>Ad esempio, al responsabile del singolo stabilimento (facente parte dell’impresa stessa) viene delegata la gestione ed organizzazione relativa alla produzione del prodotto XY.</p>
<p>La procura accerta che il suddetto prodotto XY non è conforme alla legge (non conformità che a sua volta comporta una responsabilità penale).</p>
<p>Conseguentemente, la procura cita a giudizio il rappresentante legale dell’ azienda per rispondere penalmente della messa in commercio di un prodotto non conforme agli standard di legge.</p>
<p>In che limiti il rappresentante legale dell’azienda è responsabile penalmente per un fatto posto in essere da un&#8217;altra persona (il responsabile dello stabilimento) ?</p>
<p>E’ evidente che l’elemento determinante sia la <strong>“delega di funzioni”</strong>.</p>
<p>Sarà proprio compito della difesa,  evidenziare tutte quelle circostanze contestuali e correlate all’esistenza di una specifica delega di funzioni, tali da esonerare da responsabilità l’amministratore legale.</p>
<p>Secondo giurisprudenza consolidata, il legale rappresentante non  è responsabile (e quindi la delega di funzione è valida ed efficace), nel caso in cui:</p>
<ul>
<li>L’impresa deve essere di grandi dimensioni. In tal senso la delega di funzione deve rispondere ad delle <strong>effettive esigenze organizzative</strong> dell’impresa stessa.</li>
<li>Il  delegato devono <strong>specifici e effettivi poteri decisionali</strong>. In tal senso deve avere a disposizione anche <strong>adeguate risorse</strong> per l’esercizio dei predetti.</li>
<li>Completa <strong>autonomia della gestione</strong>: ossia il “capo” non deve intromettersi nelle scelte operate dal delegato</li>
<li>La delega deve essere <strong>specifica, espressa e accettata</strong> (quindi sostanzialmente in forma scritta),</li>
<li>Il delegato deve essere un soggetto <strong>tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato</strong> per lo svolgimento del compito affidatogli;</li>
<li>la delega, poi, <strong>non</strong> può comprendere attività attenenti all’<strong>assetto organizzativo/strutturale generale</strong> dell’impresa, in quanto queste sono comunque di competenza del rappresentante.</li>
<li>Chiaramente, l’amministratore non è esonerato nel caso in cui vi sia <strong>la prova che lo stesso fosse a conoscenza</strong> della negligenza o violazione commessa.</li>
</ul>
<p>Questo  sono i punti nodali con cui il’imputato ed il difensore devono confrontarsi: solo entro questi margini, l’amministratore legale non è responsabile.</p>
<p>Il legislatore, nel confermare quanto condiviso dalla giurisprudenza, ha disciplinato con l’art. 16 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la “<strong>delega in ambito di sicurezza sul lavoro</strong>”.</p>
<p align="center"><em>Art. 16. Delega di funzioni</em></p>
<p align="center"><em>1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:</em></p>
<p align="center"><em>a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;</em></p>
<p align="center"><em>b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;</em></p>
<p align="center"><em>c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;</em></p>
<p align="center"><em>d) che essa attribuisca al delegato l&#8217;autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;</em></p>
<p align="center"><em>e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.</em></p>
<p align="center"><em>2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.</em></p>
<p align="center"><em>3. La delega di funzioni non esclude l&#8217;obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.</em></p>
<p>Come si può notare, i criteri adottati riproducono sostanzialmente quelli indicati dalla giurisprudenza.</p>
<p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/responsabilita-dellamministratore-legale-nel-caso-di-delega-di-funzioni/">Responsabilità dell’amministratore legale nel caso di delega di funzioni</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Risarcimento dei Danni provocati dalla Fauna Selvatica alle coltivazioni.</title>
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		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale De Matteis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresa e Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[fauna selvatica]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite, con sentenza del 17 marzo 2004 n. 5417, introducevano un nuovo orientamento. In particolare, si affermava che la domanda di risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica non corrispondeva ad un mero interesse legittimo, ma &#8230; <a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/commercio/risarcimento-dei-danni-provocati-dalla-fauna-selvatica-alle-coltivazioni/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/commercio/risarcimento-dei-danni-provocati-dalla-fauna-selvatica-alle-coltivazioni/">Risarcimento dei Danni provocati dalla Fauna Selvatica alle coltivazioni.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite, con sentenza del 17 marzo 2004 n. 5417, introducevano un nuovo orientamento.</p>
<p>In particolare, si affermava che la domanda di risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica non corrispondeva ad un mero <strong>interesse legittimo</strong>, ma bensì, in tale ambito, il privato danneggiato esercitava un proprio <strong>diritto soggettivo</strong>.</p>
<p>Conseguentemente, non si doveva parlare di “indennità” ma di vero e proprio “risarcimento” e la competenza giurisdizionale veniva attribuita al <strong>Giudice Ordinario</strong>.</p>
<p>Fatta questo doverosa premessa, esaminiamo alcuni principi di riferimento, ad oggi, in materia.</p>
<p><strong>LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA</strong></p>
<p>Dopo posizioni contrastanti, la giurisprudenza ha raggiunto un punto di incontro.</p>
<p>Sicuramente la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato.</p>
<p>D’altra parte, la L. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle Regioni il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 9, comma 1).</p>
<p>Ne consegue che la Regione, in linea generale/teorica, è l’ente responsabile.</p>
<p>Spesso, nella pratica la Regione al fine di escludere la propria responsabilità delega la “gestione” alle Provincie.</p>
<p>Pertanto, laddove alla Provincia sia stata conferita una delega di gestione che comprenda una <strong>autonomia decisionale e operativa</strong>, allora l’ente responsabile sarà quest’ultima.</p>
<p>La predetta autonomia gestionale deve essere tale da permettere alla Provincia di potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all&#8217;esercizio dell&#8217;attività stessa e di poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.</p>
<p>Seguendo questo principio, parte della giurisprudenza e della amministrazione territoriale, ha ritenuto, che in materia di danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica, la responsabilità è a carico delle province, degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, dei titolari delle strutture territoriali private, dei proprietari o dei conduttori dei fondi o dei titolari delle zone per l&#8217;addestramento e per le prove cinofile, <strong>in ragione del luogo nel quale si è verificato il danno</strong>. La Regione, viceversa, ha esclusivamente l&#8217;obbligo di instituire un fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica, stabilendo la concreta disciplina della gestione di tale fondo.</p>
<p><strong>RESPONSABILITA’</strong></p>
<p>La giurisprudenza afferma, ormai pressoché pacificamente, che in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall&#8217;art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali, sanciti dall&#8217;art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova.</p>
<p>Pertanto, è onere della parte individuare un concreto comportamento colposo ascrivibile all&#8217;ente pubblico.</p>
<p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/commercio/risarcimento-dei-danni-provocati-dalla-fauna-selvatica-alle-coltivazioni/">Risarcimento dei Danni provocati dalla Fauna Selvatica alle coltivazioni.</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Investire in Bot: guida e conteggi per l’acquisto</title>
		<link>http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/consumatore/investire-in-bot-guida-e-conteggi-per-lacquisto/</link>
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		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale De Matteis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cittadini e Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa e Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>COSA SONO I BOT? I BOT sono dei titoli di stato. A loro volta i titoli di Stato sono obbligazioni emesse periodicamente dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze per conto dello Stato. La finalità dei titoli di stato è quella &#8230; <a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/consumatore/investire-in-bot-guida-e-conteggi-per-lacquisto/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/consumatore/investire-in-bot-guida-e-conteggi-per-lacquisto/">Investire in Bot: guida e conteggi per l’acquisto</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COSA SONO I BOT?</strong></p>
<p>I BOT sono dei titoli di stato.</p>
<p>A loro volta i titoli di Stato sono obbligazioni emesse periodicamente dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze per conto dello Stato.</p>
<p>La finalità dei titoli di stato è quella di finanziare il proprio debito pubblico.</p>
<p>In parole semplici, lo Stato ha tanti debiti e pertanto per pagarli chiede ai propri cittadini (o a chiunque altro) di farsi prestare dei soldi (tramite l’acquisto appunto dei titoli di stato).</p>
<p>Chiaramente, Lo Stato corrisponderà al sottoscrittore (ossia chi acquista il titolo) gli interessi sulle somme “prestate” (meglio sui titoli acquistati).</p>
<p>Quindi se acquisto 100 con l’interesse del 10%, significa che lo Stato mi dovrà corrispondere 100 (c.d. somma capitale) più 10 (le somme dovute a titolo di interesse, ossia il 10% di 100)</p>
<p>Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze emette sul mercato cinque categorie di titoli di Stato.</p>
<p>Ogni tipologia/categoria ha caratteristiche diverse: termini di scadenza, rendimento e modalità di pagamento degli interessi:</p>
<p>Buoni Ordinari del Tesoro (BOT):</p>
<ul>
<li>Sono titoli a breve termine, difatti non superano i 12 mesi. Esistono tre scadenze/durate: 3, 6 e 12 mesi.</li>
<li>La modalità di pagamento avviene senza cedole. Il rendimento è dato dallo scarto di emissione</li>
</ul>
<p>Certificati di Credito del Tesoro (CCT)</p>
<ul>
<li>Titoli della durata di 7 anni.</li>
<li>Pagamento con cedole variabili semestrali, legate al tasso Euribor a 6 mesi più una maggiorazione (esistono anche i CCTeu, collegati al tasso euribor invece che al tasso BOT 6mesi)</li>
</ul>
<p>Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ):</p>
<ul>
<li>Titoli della durata di 24 mesi. Sono molto simili ai BOT: la differenza sostanziale è la durata.</li>
<li>Privi di cedole. Quindi il rendimento è dato dallo scarto di emissione.</li>
</ul>
<p>Buoni del Tesoro Poliennali (BTP):</p>
<ul>
<li>Titoli della durata di 3, 5, 10, 15 e 30 anni</li>
<li>Cedole fisse semestrali;</li>
<li>Tra i BTP ordinari si distinguono: Btp Italia (titoli della durata di 4 anni) e Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all&#8217;Inflazione Europea (BTP€i) (titoli della durata di 5, 10, 15 e 30 anni, nei quali sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole semestrali sono rivalutati in base all&#8217;andamento dell&#8217;inflazione europea)</li>
</ul>
<p><strong>RENDIMENTO: QUANTO RENDE UN BOT?</strong></p>
<p>Fatto questa breve premessa iniziale, analizziamo nello specifico il caso dei BOT.</p>
<p>Come abbiamo intuito, i BOT sono l’investimento più “sicuro” in quanto a brevissimo termine. Conseguentemente è il meno remunerativo.</p>
<p>Negli anni, il tasso d’interesse con cui lo Stato ha emesso questi titoli è variato notevolmente: nel 1983 il tasso era circa del 18%; oggi siamo al 1% circa (dato indicativo, anche considerando lo stato attuale della politica monetaria).</p>
<p>I BOT sono dei titoli zero-coupon (ossia senza cedola).</p>
<p>Il rendimento è calcolato come differenza tra la somma che il sottoscrittore riceve alla scadenza e la somma che versa al momento della sottoscrizione (ossia il rendimento è dato dallo scarto di emissione).</p>
<p>Per capire tale meccanismo bisogna introdurre due concetti:</p>
<ul>
<li>valore nominale, che è il valore &#8220;teorico&#8221; (o &#8220;cartaceo&#8221;) del titolo.</li>
<li>valore reale, che è il valore &#8220;di mercato&#8221; che tiene conto dell&#8217;influenza della domanda e dell&#8217;offerta sul titolo.</li>
</ul>
<p>Perfetto!</p>
<ul>
<li>Si tenga presente che il valore nominale dei BOT è sempre 100.</li>
<li>Inoltre, il taglio minimo (del valore nominale) è di 1.000 euro e a seguire con multipli di tale cifra.</li>
</ul>
<p>Facciamo un ipotesi di acquisto passo, passo.</p>
<p>Oggi, voglio comprare € 10.000 di Bot con scadenza 12 mesi (1 anno).</p>
<p>Il valore nominale del BOT, abbiamo, detto che <strong>è sempre 100</strong>.</p>
<p>Oggi, però il prezzo di mercato del BOT è 97.</p>
<p>Immaginiamo per un attimo che i BOT siano dei certificati di credito cartacei/reali: ossia immaginiamo che quando vado in banca a comprare i BOT, quest’ultima mi rilasci tanti “pagherò” (certificati) con sopra scritto 100 euro con scadenza per l’incasso a 12 mesi dall’acquisto.</p>
<p>Quindi, con 10.000 €, la banca mi rilascia 1.000 certificati con su scritto 100 € e da incassare tra 1 anno.</p>
<p>Bene.</p>
<p>Abbiamo detto però che il <strong>prezzo di mercato</strong> di oggi è 97.</p>
<p>Quindi io compro dei “certificati BOT” che valgono 100, ma oggi la Banca (dato che non riesce a venderli) me li “svende” a 97.</p>
<p>Pertanto io per comprare 1000 “certificati BOT” oggi pago solo € 9.700 (invece dei 10.000).</p>
<p>Qual è il rendimento ?</p>
<p>Tra 1 anno quando incasserò i miei “certificati BOT”, mi restituiranno € 10.000 (sul titolo c’è scritto che valgono 100€: il famoso valore nominale).</p>
<p>Quindi ho guadagnato € 300.</p>
<p>Con questo semplice esempio abbiamo capito che in realtà i 300€ sono i nostri interessi.</p>
<p>Quindi la differenza tra il prezzo di mercato ed il valore nominale ci indica qual è il nostro rendimento.</p>
<p>Ecco perché si dice che per i BOT il rendimento è dato dallo <strong>scarto di emissione</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RENDIMENTO: FORMULA MATEMATICA</strong></p>
<p>Vediamo se siamo diventati bravi.</p>
<p>Secondo quanto detto sopra, il nostro rendimento in percentuale è uguale a:</p>
<p><em>(Valore nominale – prezzo d’acquisto) / (prezzo d’acquisto * (giorni / 365)) -&gt; tutto moltiplicato 100</em></p>
<p>Utilizzando l’esempio sopra (BOT a 12 mesi)</p>
<p><em>( (100 – 97) / (97 * (365 / 365)) ) * 100 = 3.092 %</em></p>
<p>Quindi se io compro oggi, tra 1 anno ci guadagno il 3.092 %.</p>
<p>Questo però è il <strong>rendimento LORDO</strong>.</p>
<p>Ci dobbiamo togliere tasse e commissioni bancarie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LEGGERE IL DOSSIER TITOLI</strong></p>
<p>Cosa è il “dossier titoli” lo sanno “tutti”.</p>
<p>Dato che per comprare titoli ed investire nei mercati è necessaria l’intermediazione della Banca, e considerato che quest’ultima non “poteva” gestire i nostri soldi semplicemente tramite il nostro conto corrente, allora hanno “inventato” il dossier titoli.</p>
<p>Una sorta di “cassetto/deposito” dove sono tenuti tutti i nostri titoli ed azioni.</p>
<p>Sulla scorta di quanto sopra spiegato è facile comprendere le varie voci che troverete nel vostro dossier titoli in seguito all’acquisto ( o per acquistare) dei BOT.</p>
<p>Di seguito riporto alcune voci:</p>
<p><strong>Titolo:</strong> viene indicato il nome del titolo (es. per i BOT 12 mesi è BOT-14ST12).</p>
<p><strong>Prezzo di mercato:</strong> il prezzo di mercato attuale del titolo (nel caso in cui si volesse acquistare o vendere titoli già posseduti).</p>
<p><strong>Quantità totale:</strong> il controvalore dei titoli acquistati. Nel gergo, quando si parla di investimenti si parla sempre menzionando il “controvalore” in euro (o moneta di riferimento). Quindi nella casella “quantità” non trovare il numero di BOT acquistati, ma nello specifico il controvalore di quel numero.</p>
<p><strong>Controvalore (o valore di mercato o similia) :</strong> il controvalore dei titoli acquistati al prezzo di mercato (e non al valore nominale). Potremmo dire quanto valgono i miei titoli se oggi li rivendo.</p>
<p><strong>Prezzo di carico:</strong> è il valore al quale un investitore ha acquistato un titolo. Esso è costituito non solo dal prezzo pagato per l&#8217;acquisto, ma anche da tutte le spese e commissioni pagate all&#8217;intermediario (banca o broker) tramite il quale l&#8217;acquisto è avvenuto (utile per calcolare il rendimento effettivo).</p>
<p><strong>Prezzo medio di carico:</strong> nel caso in cui acquistassimo in più trances diversi pacchetti di BOT, tale voce ci indica la media ponderale del prezzo di carico di ciascun acquisto.</p>
<p><strong>Capital gain:</strong> differenza tra il prezzo di carico e il prezzo di vendita. Se positivo abbiamo una plus-valenza; se negativo avremo un minus-valenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CONTI IN TASCA</strong></p>
<p>Proviamo ad investire 20.000 euro acquistando BOT e supponiamo un rendimento all’1,2%.</p>
<p>Questo probabilmente non è un buon investimento. Vediamo perché.</p>
<p>Rendendo 1,2% l’anno, abbiamo un rendimento lordo di 240 euro (su € 20.000).</p>
<p>Però dobbiamo detrarre:</p>
<p>• Tassazione sui BOT pari al 12,5% sul rendimento (12,5 % di 240 = 30 euro)</p>
<p>• Canone dossier titoli ( circa 30 euro di tenuta titoli, per i titoli azionari è pari a 60 euro)</p>
<p>• Imposta di Bollo pari a 120 euro (come è nella finanziaria)</p>
<p>• Inoltre, il dividendo lordo (240 euro) va a finire nel calcolo IRPEF e quindi altre tasse.</p>
<p>Conclusione vi rimangono in tasca:</p>
<p>240 – 30 – 30 – 120 = 60 euro meno tassazione irpef</p>
<p>Considerando l’inflazione e qualche altra spesa marginale …</p>
<p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/consumatore/investire-in-bot-guida-e-conteggi-per-lacquisto/">Investire in Bot: guida e conteggi per l’acquisto</a></p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Reati tributari: vediamo quali sono i più frequenti in cui può cadere l’imprenditore.</title>
		<link>http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/reati-tributari-vediamo-quali-sono-i-piu-frequenti-in-cui-puo-cadere-limprenditore/</link>
		<comments>http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/reati-tributari-vediamo-quali-sono-i-piu-frequenti-in-cui-puo-cadere-limprenditore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale De Matteis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa e Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle esattoriali]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni amministrative]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 Dlgs 74/2000) (3 comma abrogato D.L. 138/2011) Commette il reato colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o &#8230; <a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/reati-tributari-vediamo-quali-sono-i-piu-frequenti-in-cui-puo-cadere-limprenditore/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/reati-tributari-vediamo-quali-sono-i-piu-frequenti-in-cui-puo-cadere-limprenditore/">Reati tributari: vediamo quali sono i più frequenti in cui può cadere l’imprenditore.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 Dlgs 74/2000) (3 comma abrogato D.L. 138/2011)</strong></p>
<p>Commette il reato colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p>
<p>Si prescinde dal fatto che egli sia o meno il soggetto passivo d&#8217;imposta o il titolare dei redditi o l&#8217;intestatario dei beni.</p>
<p>Il secondo comma evidenzia che Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell&#8217;amministrazione finanziaria.</p>
<p>In tal senso si prescinde dal loro inserimento in contabilità, in quanto rientra anche l’ipotesi della detenzione ai fini di prova. Pertanto, la prescrizione vale anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili.</p>
<p>La ratio è che il soggetto nel registrare o detenere questi documenti o presentare la dichiarazione dei redditi annuale Iva (esclusa quella Irap) li utilizza con lo scopo di evadere le imposte.</p>
<p>Si evidenzia che il concetto di “dichiarazione fraudolenta” si distingue da quella “infedele” per la sua &#8220;insidiosità&#8221;, così definita per la sussistenza dell&#8217;artefazione di un impianto documentale.</p>
<p>Per l’ipotesi suddetta non è configurabile il “tentativo” (art. 6). Inoltre, in deroga all&#8217;art. 110 Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).</p>
<p><strong>Sanzioni </strong></p>
<p>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Sono possibili, nell&#8217;ipotesi più grave, intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, Dlgs 74/2000) </strong></p>
<p>Fuori dei casi previsti dall&#8217;art. 2, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l&#8217;accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:</p>
<p>a) l&#8217;imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila (1);</p>
<p>b) l&#8217;ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all&#8217;imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell&#8217;ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione (2).</p>
<p>In questo caso, a differenza dell&#8217;articolo 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili.</p>
<p>Il reato è a formazione progressiva: ossia diviso in due parti.</p>
<p>Nella prima occorre violare gli obblighi contabili (anche in questo caso bisogna parlare di condotta &#8220;fraudolenta&#8221;, ossia finalizzata a costituire reale impedimento all&#8217;accertamento della realtà contabile.</p>
<p>Nella seconda parte, il soggetto presenta la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta.</p>
<p>E’ una norma di carattere residuale rispetto all’art. 2: per cui tutti gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall&#8217;articolo suddetto.</p>
<p>Anche in questo caso, il reato non è punibile a titolo di tentativo (art. 6).</p>
<p>Non danno luogo a fatti punibili:</p>
<ul>
<li>le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell&#8217;esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1);</li>
<li>le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1);</li>
<li>in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2).</li>
</ul>
<p><strong>Sanzioni </strong></p>
<p>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3). Al di sotto della soglia di punibilità, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per le dichiarazioni infedeli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs 74/2000)</strong></p>
<p>Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l&#8217;Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente:</p>
<p>a) l&#8217;imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte</p>
<p>b) l&#8217;ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all&#8217;imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell&#8217;ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.</p>
<p>Sotto la soglia fissata il reato tributario non si configura: al contrario, avremo illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele.</p>
<p>Il delitto non è punibile a titolo di tentativo art. 6).</p>
<p>Non rilevano penalmente:</p>
<p>– le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell&#8217;esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio</p>
<p>– le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7 comma 2 – degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate).</p>
<p><strong>Sanzioni</strong></p>
<p>Reclusione da 1 a 3 anni.</p>
<p>Non sono possibili i seguenti provvedimenti: intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Dichiarazione omessa (art. 5 Dlgs 74/2000)</strong></p>
<p>E’ il caso di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l&#8217;Iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l&#8217;imposta evasa è superiore a 30.000 euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte.</p>
<p>Non si considera omessa (quindi non c’è reato), nel caso di  dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Diversamente alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato.</p>
<p><strong>Sanzioni</strong></p>
<p>Reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2). Al di sotto dei 30.000 euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile per dichiarazione omessa. Non sono possibili i seguenti provvedimenti: intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, Dlgs 74/2000)</strong></p>
<p>E’ punibile chi, al fine di consentire a terzi l&#8217;evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si tenga presente che, il secondo comma, specifica che l&#8217;emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p>
<p>La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall&#8217;utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente dei documenti falsi.</p>
<p>Pertanto, il reato si consuma all&#8217;atto dell&#8217;emissione o del rilascio del primo documento falso; mentre, la prescrizione del reato decorre a partire dall&#8217;emissione o dal rilascio dell&#8217;ultimo documento falso.</p>
<p>In deroga all&#8217;articolo 110 del Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b) (come già visto in merito all’art. 2).</p>
<p><strong>Sanzione</strong></p>
<p>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Sono possibili, nell&#8217;ipotesi più grave, intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Dlgs 74/2000)</strong></p>
<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l&#8217;Iva, ovvero di consentire l&#8217;evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d&#8217;affari.</p>
<p>Si tratta di un reato di evento. Si configura il delitto tentato nel caso in cui, nonostante l&#8217;occultamento o la distruzione, l&#8217;ufficio riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d&#8217;affari sulla base di altri elementi.</p>
<p><strong>Sanzioni</strong></p>
<p>Reclusione da 6 mesi a 5 anni.</p>
<p>Escluse le intercettazioni ambientali, sono possibili l&#8217;arresto facoltativo, la custodia cautelare, gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis Dlgs 74/2000)</strong></p>
<p>Il reato è commesso da chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta.</p>
<p>La soglia per la configurazione del reato è € 50.000 (ossia se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i 50.000 euro per periodo d&#8217;imposta).</p>
<p><strong>Sanzione</strong></p>
<p>Reclusione da 6 mesi a 2 anni.</p>
<p><strong>Omesso versamento di Iva (art. 10-ter Dlgs 74/2000)</strong></p>
<p>Il reato è commesso da chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.</p>
<p>Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i 50.000 euro per periodo d&#8217;imposta.</p>
<p><strong>Sanzioni</strong></p>
<p>Reclusione da 6 mesi a 2 anni.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Indebita compensazione 8 (art. 10-quater Dlgs 74/2000)</strong></p>
<p>Il reato è commesso da chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.</p>
<p>Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i 50.000 euro per periodo d&#8217;imposta.</p>
<p><strong>Sanzione</strong></p>
<p>Reclusione da 6 mesi a 2 anni.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 1)</strong></p>
<p>Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p>
<p>È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p>
<p><strong>Sanzioni</strong></p>
<p>Reclusione da 6 mesi a 4 anni.</p>
<p>Reclusione da 1 anno a 6 anni se imposte, sanzioni e interessi sono superiori a 200mila euro</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. 74/2000, comma 2)</strong></p>
<p>Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50mila euro.</p>
<p>È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p>
<p><strong>Sanzione</strong></p>
<p>Reclusione da 6 mesi a 4 anni.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></strong><strong>Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 2)</strong></p>
<p>Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 200mila euro.</p>
<p>È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p>
<p><strong>Sanzione</strong></p>
<p>Reclusione da 1 anno a 6 anni.</p>
<p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/reati-tributari-vediamo-quali-sono-i-piu-frequenti-in-cui-puo-cadere-limprenditore/">Reati tributari: vediamo quali sono i più frequenti in cui può cadere l’imprenditore.</a></p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Fissata udienza della Corte Costituzionale sulla legittimità della mediazione obbligatoria.</title>
		<link>http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/fissata-udienza-della-corte-costituzionale-sulla-legittimita-della-mediazione-obbligatoria/</link>
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		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale De Matteis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cittadini e Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Notiziario]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[professione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Si avvicina la prima pronuncia sul tanto dibattuto articolo 5, D.Lgs. 4 marzo 2012, n. 28: ossia, quella norma che stabilisce l’obbligatorietà della mediazione. In particolare, si osserva  che la previsione  del preventivo esperimento della mediazione come condizione di procedibilità &#8230; <a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/fissata-udienza-della-corte-costituzionale-sulla-legittimita-della-mediazione-obbligatoria/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/fissata-udienza-della-corte-costituzionale-sulla-legittimita-della-mediazione-obbligatoria/">Fissata udienza della Corte Costituzionale sulla legittimità della mediazione obbligatoria.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si avvicina la prima pronuncia sul tanto dibattuto articolo 5, D.Lgs. 4 marzo 2012, n. 28: ossia, quella norma che stabilisce l’obbligatorietà della mediazione.</p>
<p>In particolare, si osserva  che la previsione  del preventivo esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria sia lesiva della tutela giudiziale come garantita costituzionalmente. Inoltre, la normativa come prevista , non sia congrua alle linee guida stabilite dalla legge delega n. 69 del 2009.</p>
<p>Tra i vari fautori dell’intervento si evidenzia la presenza del l’ Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura ( O.U.A.), Associazione degli Avvocati Romani,  Agire e Informare, Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Firenze, AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, Associazione Nazionale Mediatori e Conciliatori, Società Italiana Conciliazione Mediazione e Abitrato Società a Responsabilità Limitata (SIC&amp;A), Unione Nazionale delle Camere Civili, Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Milano, Organismo di mediazione ADR Center spa, Assomediazione &#8211; Associazione Italiana Organismi Privati di Mediazione e di Formazione per la Mediazione, Unioncamere &#8211; Unione Italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri.</p>
<p>Di seguito le norme impugnate, per violazione dell’art. 24 e 27 Cost. e Legge delega 18 giugno 2009 n. 69 (art. 60 lett. a) e b) ).</p>
<p>D.L  4 marzo 2010 n. 28 &#8211; art. 5 comma 1 I, II e III periodo</p>
<p>D.L. 4 marzo 2010 n. 28 – art 16, comma 1</p>
<p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/fissata-udienza-della-corte-costituzionale-sulla-legittimita-della-mediazione-obbligatoria/">Fissata udienza della Corte Costituzionale sulla legittimità della mediazione obbligatoria.</a></p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Bancarotta fraudolenta e responsabilità dell&#8217;amministratore apparente</title>
		<link>http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/bancarotta-fraudolenta-e-responsabilita-dellamministratore-apparente/</link>
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		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale De Matteis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa e Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[prestanome]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[testa di legno]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Sulla scia di numerose sentenze in materia, la sentenza in esame, in materia di responsabilità della “testa di legno” distingue l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ovvero per omessa tenuta delle scritture contabili, da quelle di bancarotta patrimoniale o &#8230; <a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/bancarotta-fraudolenta-e-responsabilita-dellamministratore-apparente/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/bancarotta-fraudolenta-e-responsabilita-dellamministratore-apparente/">Bancarotta fraudolenta e responsabilità dell&#8217;amministratore apparente</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla scia di numerose sentenze in materia, la sentenza in esame, in materia di responsabilità della “testa di legno” distingue l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ovvero per omessa tenuta delle scritture contabili, da quelle di bancarotta patrimoniale o per distrazione.</p>
<p>Solo nel primo caso vi sarebbe un “automatica” responsabilità del prestanome, stante il diretto e personale obbligo dell&#8217;amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture</p>
<p>Ricordo, tra le tante, alcune sentenze: Cass. pen. n. 7203 del 2008, Cass. pen. n. 46962 del 2007, Cass. pen., sez. V, 13 aprile 2006 n. 19145, Cass. pen. n. 853 del 2006, Cass. pen. n. 3400 del 2005.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Propongono ricorso per cassazione S.G., A. G., F.F. e Fr.Ma. avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 21 ottobre 2008 con la quale è stata parzialmente confermata quella di primo grado nel senso che, pur dichiarato prescritto il reato di bancarotta documentale semplice contestato ai soli S., A. e alla coimputata I. (capo B), è stato, per quel che qui interessa, ribadito nei confronti di tutti i quattro gli odierni ricorrenti il giudizio di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascritto al capo A) in riferimento al fallimento della srl Flamini Carni dichiarato il (OMISSIS).</p>
<p>In sostanza si era ritenuto, da parte dei giudici del merito, che da un lato S., quale ultimo amministratore legale della citata società nonchè A. e I. succedutisi nella stessa carica nei periodi immediatamente precedenti; dall&#8217;altro F. e Fr. quali amministratori di fatto, dovevano essere tutti ritenuti responsabili del mancato rinvenimento della somme e beni per un valore di circa L. un miliardo (pari al deficit di bilancio) nonchè della omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili con la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione degli affari.</p>
<p>Era emerso che la società Flamini Carni era stata regolarmente amministrata per alcuni anni, a partire dalla sua nascita avvenuta nel (OMISSIS), dalla famiglia F., essendo la figlia dell&#8217;imputato, f., nominata amministratore legale ma sostituita nella amministrazione dal padre, in virtù di procura institoria.</p>
<p>A partire dal (OMISSIS), poi, si erano verificati avvicendamenti sia nella carica di amministratore che nella titolarità delle quote.</p>
<p>La società risultava infatti essere stata ceduta ad altra persona giuridica (Valpotenza Carni) e poi da questa alla I. per il 55%; la carica di amministratore, del resto, era passata nello steso periodo dalla menzionata f. ad A., poi a I. ed infine a S..</p>
<p>Risultava però che la procura institoria del F. era stata revocata solo nel (OMISSIS).</p>
<p>Mentre fino a tutto il (OMISSIS) la gestione era apparsa regolare e in attivo, nel periodo successivo si erano verificate le condotte che avevano portato al fallimento, consistite nell&#8217;acquisito di materiale e prodotti con assegni a vuoto firmati da dei prestanome e cioè da A. e poi da tale S.. La documentazione relativa allo stesso periodo non era mai stata rinvenuta dal curatore.</p>
<p>Tutti gli amministratori dell&#8217;ultimo periodo erano ritenuti, del resto, dei prestanome, utilizzati da F. ma anche dal suo coadiutore Fr., in base ad un disegno precostituito di svuotamento delle casse e del patrimonio sociale.</p>
<p>Numerose erano le testimonianze citate dai giudici di merito ( G., M. e B.) per dimostrare che il F. aveva continuato a gestire la società tenendo i contatti con i fornitori per nuove acquisizioni anche nell&#8217;aprile e nel (OMISSIS).</p>
<p>A carico del Fr., d&#8217;altra parte, era stata rilevata innanzitutto la intromissione nella gestione di altra società (la Gest.Com) dichiarata legata alla società fallita per avere in comune con questa i soggetti responsabili della gestione; se ne era sottolineato poi l&#8217;agire con modalità truffatine, desunto dal fatto che utilizzava generalità false; si era infine sottolineato che lo stesso si era posto in contatto con un fornitore della Flamini Carni, il G., per l&#8217;acquisito di carrelli elevatori, dopo che il F., significativamente, aveva preannunciato tale sua chiamata, con le generalità false, qualificandolo come proprio &#8220;braccio destro&#8221;. Il ruolo dei tre amministratori formali, peraltro, era stato individuato nella firma di assegni e/o nella partecipazione alla vita sociale.</p>
<p>Riguardo al S. la Corte valorizzava le conclusioni del curatore il quale aveva rilevato sue iniziative nella gestione, significativamente non riportate nelle scritture contabili. Era considerato altamente indiziante, poi, il fatto che il S. non avesse difficoltà a presentarsi come &#8220;testa di legno&#8221; con una certa abitualità nel rivestire cariche sociali in prossimità del fallimento.</p>
<p>In riferimento alla posizione del F., la Corte segnalava che numerose erano state le testimonianze di soggetti ( M., G., S., P. e B.) che lo avevano descritto come coinvolto nella gestione del commercio delle carni ed alimenti, anche dopo la dismissione formale della società e fino alla revoca della procura institoria, essendosi avvalso anche della collaborazione di un soggetto (il F.) che operava sotto falso nome e quindi nell&#8217;ambito di un progetto truffaldino a lui evidentemente noto.</p>
<p>Ad avviso della Corte egli non poteva ignorare che i soggetti succedutisi nella amministrazione operassero per un sistematico depuramento della società. Quanto all&#8217; A. la Corte negava credito alla sua tesi difensiva di avere agito cioè quale mera testa di legno alle dipendenze del F.: in ragione del fatto che aveva emesso assegni per la società, percepiva una retribuzione per l&#8217;incarico ricevuto e ne conosceva i limiti e le finalità, egli doveva essere ritenuto responsabile per avere dato copertura al disegno criminoso del F..</p>
<p>Nulla la sentenza osservava quanto alla posizione della I., uscita di scena con una condanna in primo grado a due anni di reclusione, condizionalmente sospesa e non appellante.</p>
<p>Deducono A..</p>
<p>1) la violazione di legge.</p>
<p>La citazione per l&#8217;appello era stata notificata all&#8217;imputato mediante consegna al difensore ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis, ignorando però che tale genere di notifica presuppone una precedente notificazione con consegna di copia dell&#8217;atto all&#8217;imputato. Nella specie tale presupposto doveva ritenersi mancante poichè la notificazione denunciata come nulla era la prima dopo la nomina del difensore di fiducia.</p>
<p>2) il vizio di motivazione.</p>
<p>Egli aveva operato come mera testa di legno all&#8217;oscuro degli eventuali disegni criminosi di terzi, scelto dal F. proprio per la sua totale estraneità a fatti di gestione societaria. La consapevolezza, da parte sua, del depauperamento del patrimonio da parte di altri era stata dunque affermata dalla Corte sulla base di mere presunzioni e comunque non motivata;</p>
<p>lo stesso vizio di motivazione aveva riguardato il motivo di appello col quale era stata sollecitata la applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.</p>
<p>F..</p>
<p>1) e 6) il vizio di motivazione sulla attribuita qualità di &#8220;amministratore di fatto&#8221;. Dopo la cessione delle quote della Flamini Carni ((OMISSIS)), egli si era limitato ad aiutare nella transizione il nuovo amministratore A., ma non a compiere atti di gestione in sua vece. La mancata revoca immediata della procura institoria del resto, era frutto di una mera dimenticanza come era dimostrato dal fatto che la procura non era stata utilizzata dal F. dopo la cessione delle quote nel (OMISSIS). Da tale data, fino al passaggio della carica di amministratore alla I. (autunno (OMISSIS)), la società era in attivo ed affidata da banche. Era a partire da tale ultima data che con il subentro della I. e di altri personaggi insolventi, aveva avuto inizio il periodo di ingiustificato depauperamento del patrimonio sociale e il mancato pagamento delle forniture. Il fallimento coevo di Valpotenza Carni (la società alla quale erano state inizialmente vendute quote della Flaminia Carni e nella quale il F. era socio di maggioranza con l&#8217; A. fino a (OMISSIS)) e della Gest Com srl, citate nella sentenza impugnata, non aveva visto come indagato o imputato il F..</p>
<p>A carico di costui la sentenza aveva delineato un profilo di responsabilità basato tutto su congetture, come quella riguardante l&#8217;allusione alla cointeressenza nelle altre due società dichiarate fallite coevamente alla Flamini Carni, cointeressenza di cui è rimasto ignoto però l&#8217;effettivo rapporto con la bancarotta in esame.</p>
<p>L&#8217;appello proposto dal F. era stato volto a sollecitare un chiarimento sulle prove che avrebbero sostanziato la sua compartecipazione ad attività distrattive poste in essere da terzi e dopo che egli era fuoriuscito dalla gestione formale della società con la cessione delle quote. Tali inizitive di depauperamento &#8211; nemmeno accertate nel dettaglio &#8211; in realtà non erano ravvisabili a suo carico nè in fatto nè in base a deduzioni logiche avendo egli perso ogni interesse alle sorti della Flamini Carni dopo la cessione delle quote e già prima della revoca della procura institoria, comunque non seguita da alcuna sua ingerenza negli affari della società. La Corte aveva omesso di fornire risposte al riguardo, dando invece valore a deposizioni frammentarie di testi del tutto inidonee a disegnare il carattere continuativo che singole iniziative gestorie debbono presentare per assumere i connotati della amministrazione di fatto, rilevante ai fini della contestazione del reato di bancarotta fraudolenta.</p>
<p>La Corte aveva altresì assegnato valore a vicende riguardanti il fallimento della Gest. Com, società alla quale, come detto, il F. era invece del tutto estraneo.</p>
<p>Al contrario i giudici avevano omesso di considerare la deposizione del teste S. sul fatto che il F. si era lamentato della gestione della società ormai ceduta, volendo far sparire dalla denominazione sociale il proprio nome.</p>
<p>Avevano anche citato la deposizione del teste B. quale elemento a carico, trascurando che il suo credito era maturato a fine (OMISSIS), quando cioè era chiara la uscita del F. da qualsiasi cointeressenza nella società.</p>
<p>La Corte era poi caduta in una contraddittorietà di motivazione.</p>
<p>Aveva infatti ritenuto significativa la tardività della revoca della procura institoria, omettendo di considerare che se il F. avesse voluto continuare ad occuparsi in maniera occulta della società fino a portarla al fallimento, non avrebbe trascurato di eliminare al più presto il più significativo dei fatti formalmente indicativi di tale suo ruolo e cioè la procura institoria. Di questa, invece, si era dimenticato proprio perchè convinto della cessazione di fatto della relativa efficacia con la perdita della carica di amministratore da parte della figlia f. che l&#8217;aveva rilasciata.</p>
<p>Del tutto priva di prova era poi l&#8217;affermazione che egli conoscesse tutti gli amministratori succedutisi nel periodo di tempo in cui aveva preso corpo il dissesto della società. Egli conosceva infatti il solo A. che aveva preposto alla società Val Potenza facendolo socio di minoranza per poi cedere a detta società le quote della Flaminia Carni.</p>
<p>Egli non conosceva affatto invece la I. che era colei che aveva acquistato nel (OMISSIS) il pacchetto di maggioranza della Valpotenza Carni; non era a conoscenza nemmeno del fatto che il Fr. si presentasse a terzi sotto false generalità.</p>
<p>2) la erronea osservanza dell&#8217;art. 2639 c.c., difettava la prova per la configurazione del F. quale amministratore di fatto, secondo i canoni di continuatività degli atti posti in essere, come preteso dalla norma del codice civile. Anche i testi citati dalla Corte si erano riferiti ad un arco temporale ristretto (di appena tre mesi) e lontano dal momento in cui si verificarono i fatti di distrazione.</p>
<p>3) il vizio di motivazione sulla circostanza della conoscenza degli altri amministratori legali.</p>
<p>La Corte di appello non aveva risolto la contraddizione in cui era caduto il giudice di primo grado nel rilevare, da un lato che il F. aveva cessato di interessarsi della società al momento della formale revoca della procura e, dall&#8217;altro, che il medesimo F. aveva partecipato al tracollo finale della società non potendo ignorare l&#8217;effettivo ruolo degli amministratori formali.</p>
<p>4) ancora la erronea osservanza dell&#8217;art. 2639 c.c., e il vizio di motivazione.</p>
<p>La Corte non aveva dato risposta al rilievo che in base all&#8217;art. 1397 c.c., la procura institoria abilita il rappresentate alla gestione societaria solo se valida nella forma e nella sostanza. Nel caso di specie si era verificata la sostituzione dell&#8217;amministratore che aveva fatto automaticamente cessare la validità della procura, ma di tale evenienza la Corte, pur sollecitata, non si era data carico, per di più valorizzando comportamenti che nulla hanno a che vedere con fatti distrattivi (così l&#8217;avere preannunciato la chiamata del suo braccio destro per l&#8217;acquisto di carrelli elevatori, o l&#8217;avere redarguito il fornitore sul ritardo nel montaggio di un impianto televisivo).</p>
<p>5) il vizio di motivazione sulla stessa qualità di amministratore di fatto.</p>
<p>La Corte aveva omesso di approfondire le ragioni della presenza del F. nel luogo ove aveva sede sociale la Flamini Carni, luogo ove era la sede legale anche di altre società del ricorrente.</p>
<p>Era poi mancata la prova, richiesta alla Corte, dell&#8217;utilizzo della procura anche dopo la perdita di fatto della relativa efficacia e comunque la vigenza della procura avrebbe dovuto comportare che gli atti di gestione individuati dalla Corte fossero imputati a tale titolo rappresentativo e non ad una amministrazione di fatto del F..</p>
<p>6) vedi sub 1).</p>
<p>7) il vizio di motivazione sugli elementi di prova.</p>
<p>I passaggi della motivazione esibita dalla Corte erano insufficienti poichè basati su labili presunzioni e non idonei a replicare ai motivi di appello con i quali si era segnalato che, a tutto voler concedere, i poteri gestori erano cessati con la revoca della procura e che il F. non aveva ragione di conoscere le vicende successive.</p>
<p>La relazione del curatore era risultata incerta sulla posizione del F. e i testi avevano deposto su attività di gestione che lo stesso ricorrente non aveva negato di avere posto in essere fino al (OMISSIS) In particolare la deposizione del teste M. sulle modalità di consegna di un impianto di telecamere commissionato nel (OMISSIS), non cambiava la posizione del F. del quale si dice che era presente alla consegna assieme a tal Pa.. Tal presenza non può certo essere scambiata per un atto di gestione della società, nemmeno con riferimento alla lamentela del F. per il ritardo nella consegna. Ad avviso del difensore tale doglianza poteva spiegarsi con la volontà del F. di affrettare il trasferimento della società ormai ceduta, dallo stabilimento di (OMISSIS) ove egli gestiva altre proprie società; la testimonianza di G. sulla commessa di carrelli elevatori si riferisce ad un periodo nel quale comunque, era vigente la procura institoria; la testimonianza di S. aveva riguardato la sede della Gest Com., uguale a quella della Falmini Carni. La deposizione del M.llo P. aveva riguardato solo la cessione della società da parte del F. ai soggetti che poi avevano provveduto a depredarla; in realtà il F. si era preoccupato solo della solvibilità dell&#8217; A. che era il soggetto al quale aveva ceduto la quota maggioritaria della Valpotenza carni e quindi le quote della Flaminia Carni. Il F. invece non conosceva la I. che aveva rilevato il pacchetto di maggioranza della Valpotenza con un atto non simulato, delibando anche un aumento di capitale e il cambio di denominazione sociale.</p>
<p>Se aveva collaborato con la nuova gestione lo aveva fatto, anche secondo il curatore, fino al periodo in cui la situazione era rimasta florida.</p>
<p>8) il vizio di motivazione sull&#8217;elemento psicologico.</p>
<p>Se la situazione della società era rimasta in attivo fino all&#8217;estate (OMISSIS), resta non configurabile il dolo della bancarotta documentale che è di natura specifica.</p>
<p>Ugualmente non dimostrato era il dolo della bancarotta patrimoniale se è vero, come riconosciuto nella sentenza di primo grado, che con l&#8217;estate del (OMISSIS) era cessato ogni interesse del F. &#8211; extraneus &#8211; alla gestione della società;</p>
<p>9) il vizio di motivazione sulla denegata concessione delle attenuanti in regime di prevalenza o sulla mancata attenuazione di pena.</p>
<p>Fr..</p>
<p>1) il vizio di motivazione.</p>
<p>Egli è stato chiamato a rispondere quale amministratore di fatto senza che vi sia prova al riguardo. Non vi sono prove di fatti distrattivi a suo carico o di condotte riconducibili alla distruzione di scritture contabili.</p>
<p>La relazione del curatore addebita il fallimento ai debiti crescenti verso enti previdenziali e verso creditori ma non cita comportamenti del Fr..</p>
<p>La sentenza impugnata risulta pertanto contraddittoria laddove associa alla mancanza di elementi a carico del Fr., la affermazione che egli agì come amministratore di fatto.</p>
<p>Il solo rilievo formulato dalla Corte riguarda iniziative del Fr. concernenti al Gest Com (deposizione S.) che però nulla ha a che vedere on la Flamini Carni.</p>
<p>I testi escussi M. e C. non hanno nemmeno nominato il Fr..</p>
<p>Il teste G., che pure ha fatto riferimento alla stipula del contratto per la fornitura di carrelli (pagati con finanziamento regionale) con tale Ma.. Peraltro tale Ma., che la Corte avrebbe identificato nel Fr. senza convincente motivazione, ha tenuto una condotta del tutto regolare consistita nella sottoscrizione di un contratto andato a buon fine. Le fasi successive erano state seguite da tale Pa. e da I.. Non poteva escludersi, poi, che il teste avesse errato nel memorizzare il cognome del Fr..</p>
<p>Per la sua posizione erano poi irrilevanti le deposizioni del teste P., e quella di B.;</p>
<p>2) il vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche;</p>
<p>S..</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 216, art. 40 c.p., e vizio di motivazione.</p>
<p>Egli aveva ricoperto la qualità di amministratore per soli tre mesi prima del fallimento.</p>
<p>Prendendo le mosse dal riconoscimento della qualità di &#8220;testa di legno&#8221; attribuitagli dal giudice, era rimasta priva di prova la circostanza della commissione di atti di distrazione o della consapevolezza della situazione contabile della società, tenuto anche conto che pure nella sentenza di primo grado si era accertato che tutte le operazioni commerciali sospette erano state poste in essere prima del (OMISSIS).</p>
<p>La Corte, del resto, era stata del tutto vaga nell&#8217;affermare la responsabilità del ricorrente, sostenendo che era stato &#8220;più o meno coinvolto&#8221; assieme all&#8217; A..</p>
<p>Nessuno dei testimoni aveva menzionato il S. mentre non era vero che egli avesse firmato qualsivoglia assegno per conto della società. Erano stati proprio i giudici dell&#8217;appello ad affermare a pag. 3 della sentenza che gli assegni erano stati firmati dai due prestanome A. e S..</p>
<p>Anche la probabile distruzione delle scritture contabili nel periodo di amministratore del S. era in contrasto con la imputazione, elevata a suo carico, di bancarotta semplice, per avere omesso di tenere le scritture contabili. Non potevano essere distrutte scritture mai tenute;</p>
<p>2) il vizio di motivazione sull&#8217;elemento psicologico del reato.</p>
<p>La sua qualità di prestanome era stata riconosciuta nella sentenza a pag. 12 e a pag. 16 ma poi la sentenza, con un salto logico e mere presunzioni, ne aveva affermato la piena consapevolezza del ruolo nel disegno fraudolento finale.</p>
<p>In realtà era stato fatto cattivo governo della giurisprudenza che nega che si possa affermare la responsabilità dell&#8217;amministratore solo formale in relazione alla bancarotta per distrazione esclusivamente in ragione della accettazione della carica. Non dissimile è la giurisprudenza in tema di bancarotta documentale, laddove era invece rimasto provato in via di fatto che il S. non aveva posto in essere nessun atto di intromissione al riguardo e non era sufficiente rimproverargli, a titolo di bancarotta fraudolenta, la mera violazione del dovere di vigilanza;</p>
<p>3) la nullità assoluta della sentenza per non avere i giudici provveduto sulla istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata il 13 ottobre 2005 e reiterata nei motivi di appello.</p>
<p>I ricorsi di F., Fr. e A. sono infondati e debbono essere rigettati; quello proposto nell&#8217;interesse di S. risulta invece da accogliere nei limiti che si indicheranno.</p>
<p>Sembra utile invero, sgomberare preliminarmente il campo dalle due eccezioni processuali formulate nell&#8217;interesse di A. e S., sia per il carattere pregiudiziale che esse rivestono rispetto agli altri motivi formulati dagli stessi ricorrenti sia perchè le ulteriori censure avanzate da tutti gli imputati possono essere trattate unitariamente di seguito riguardando il comune problema della tenuta della motivazione in relazione al paradigma delle fattispecie contestate.</p>
<p>Ebbene la denuncia del presunto vizio della notificazione della citazione in appello (motivo sub 1) riguardante A.) appare chiaramente infondata. Ad avviso della difesa, la modalità di cui all&#8217;art. 157 c.p.p., comma 8 bis, sarebbe stata adottata senza che ricorressero i presupposti di legge e cioè senza che fosse stata effettuata una prima notifica all&#8217;imputato nelle forme dell&#8217;art. 157 c.p.p., successivamente alla nomina del difensore avvenuta per la fase dell&#8217;appello. La giurisprudenza di questa Corte concordemente osserva, però, che l&#8217;art. 157 c.p.p., comma 7 bis (introdotto dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, conv. nella L. 22 aprile 2005, n. 60), concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l&#8217;intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicchè non occorre individuare per ciascuna fase processuale una &#8220;prima&#8221; notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina (Rv. 242039; Massime precedenti Conformi: N. 38136 del 2006 Rv. 235976). Nel caso di specie, l&#8217;esame del fascicolo rivela che vi sono state, com&#8217;è evidente, numerose notifiche &#8211; nell&#8217;arco del processo di primo grado e successivamente &#8211; all&#8217;imputato, secondo le norme di rito e nel rispetto delle presunzioni legali di conoscenza previste da queste.</p>
<p>La notifica della citazione in appello, con la modalità descritta, mediante consegna al difensore di fiducia è dunque ineccepibile. E ciò senza contare che, se anche si fosse dubitato della correttezza della scelta sulla modalità di notificazione (andata a buon fine), tale evenienza avrebbe dato luogo, in base alla giurisprudenza di legittimità a vallata dalle Sezioni unite (ric. Palumbo), ad una nullità di ordine generale, in assenza di deduzione della assoluta ignoranza della citazione da parte dell&#8217;interessato. E tale nullità avrebbe dovuto essere dedotta, per evitarne la sanatoria, nella prima occasione processuale utile da parte del difensore, diversamente da quanto è invece accaduto, come si desume dal verbale di udienza di secondo grado.</p>
<p>La seconda eccezione in rito, avanzata nell&#8217;interesse del S. (motivo sub 3) è manifestamente infondata.</p>
<p>La parte lamenta la nullità assoluta del procedimento e della sentenza per non avere i giudici dato risposta alla istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti presentata in cancelleria il 13 ottobre 2005.</p>
<p>La consultazione del fascicolo rende evidente che l&#8217;istanza non solo è stata accolta il 19 ottobre 2005, ma lo è stata anche tempestivamente (foglio 642 del faldone di primo grado).</p>
<p>Per quanto concerne tutti i motivi che afferiscono alla effettiva configurabilità di ciascuno degli elementi della fattispecie normativa contestata (L. Fall., art. 216) nella forma sia della bancarotta fraudolenta per distrazione che in quella della bancarotta fraudolenta documentale, valga quanto segue.</p>
<p>La giurisprudenza di questa Corte formula distinzione in tema di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta evidenziando il diverso atteggiarsi dei criteri di imputazione di quella patrimoniale e di quella documentale sotto il profilo soggettivo quando l&#8217;amministratore di diritto non sia anche quello effettivo ma risulti affiancato dalla la figura dell&#8217;amministratore di fatto, eventualmente con esautorazione dei poteri del primo che per questo viene comunemente definito &#8220;testa di legno&#8221;.</p>
<p>Ebbene si è opportunamente affermato che, con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione (o, si aggiunge qui, per omessa tenuta in frode ai creditori) delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell&#8217;amministrazione dell&#8217;impresa fallita (cosiddetto &#8220;testa di legno&#8221;), atteso il diretto e personale obbligo dell&#8217;amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture.</p>
<p>Non altrettanto può dirsi con riguardo all&#8217;ipotesi della bancarotta patrimoniale o per distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell&#8217;amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell&#8217;imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall&#8217;amministratore di fatto (Rv. 228713).</p>
<p>Ovviamente, per la figura dell&#8217;amministratore di fatto, accertata in riferimento alla posizione di Fr. e F. di cui si dirà appresso, vale il principio della assoluta equiparazione alla figura dell&#8217;amministratore di diritto quanto a doveri, sicchè si è rilevato che l&#8217;amministratore &#8220;di fatto&#8221;, in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 c.c., è da ritenere gravato dell&#8217;intera gamma dei doveri cui è soggetto l&#8217;amministratore &#8220;di diritto&#8221;, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall&#8217;art. 40 c.p., comma 2, (Rv. 239040).</p>
<p>Non vi è dunque motivo di sanzionare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui convalida l&#8217;assunto accusatorio della addebitabilità della bancarotta fraudolenta documentale ai ricorrenti che hanno assunto la veste di amministratore legale ( S. e A., per quanto qui interessa), dovendosi considerare che nella specie tale ipotesi è stata ritenuta nella forma della totale omissione o sottrazione delle scritture contabili per tutto il (OMISSIS) e fino alla dichiarazione di fallimento del (OMISSIS), ossia un periodo nel quale si sono svolti i mandati dei citati ricorrenti.</p>
<p>La radicale assenza di qualsiasi documentazione delle attività pure pacificamente svolte dalla società Flamini è stata giustamente posta a carico degli amministratori legali i quali avevano l&#8217;obbligo giuridico di tenere le scritture stesse e di tenerle correttamente sicchè appare logica e giustificata la presunzione che nella specie è stata formulata circa la volontarietà della omissione di una qualsiasi iniziativa che, pure in presenza di attività societaria da documentare, valesse a porre gli amministratori stessi in regola rispetto al dovere giuridico che su ciascuno di essi incombeva per il periodo di riferimento: il tutto dunque nella consapevolezza e volontà che una situazione siffatta fosse in frode ai creditori. Non si apprezza d&#8217;altra parte, alcuna illogicità o violazione di legge nel fatto che ai ricorrenti in questione sia stata contestata la bancarotta fraudolenta documentale (anche) nella forma della distruzione o dell&#8217;occultamento delle scritture comunque non rinvenute, laddove, mediante la formulazione del capo B) (relativo a bancarotta documentale semplice) si sarebbe attestato che le scritture non erano state tenute. Invero la motivazione della sentenza da atto che la contestazione della distruzione delle scritture era stata ritenuta sostanzialmente alternativa a quella di omessa tenuta con frode ai creditori, non essendosi acquisito alcun elemento di fatto che consentisse di propendere per l&#8217;una o per l&#8217;altra evenienza in fatto. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che, per i connotati della fattispecie concreta sopra ricordati, anche la sola ipotesi della omessa tenuta potesse integrare gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale, uniformandosi al principio di diritto secondo cui &#8220;l&#8217;omessa tenuta&#8221; della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta &#8211; e non quello di bancarotta semplice &#8211; qualora si accerti che scopo dell&#8217;omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori (Rv.</p>
<p>244494).</p>
<p>A nulla rileva osservare, d&#8217;altra parte, che il reato di cui al capo B) della imputazione (bancarotta documentale semplice) è stato dichiarato prescritto posto che una simile statuizione non vale a creare nè illogicità nella motivazione nè violazione di altri principi processuali per il fatto che la condotta materiale ad esso sottesa non è sovrapponibile a quella descritta sub A), comprendendo un arco temporale ben più ampio.</p>
<p>Logica ed esaustiva appare anche la motivazione con la quale è stata ribadita la affermazione di responsabilità di Fr. e F. quali amministratori di fatto, in relazione alla ipotesi in esame e cioè quella di bancarotta fraudolenta documentale.</p>
<p>I principi normativi e giurisprudenziali di riferimento sono quelli noti ed evocati anche dai difensori nella redazione dei motivi di ricorso, nella specie applicati con adeguato apparato argomentativo dai giudici che hanno emesso la sentenza impugnata.</p>
<p>Non è infatti in discussione la individuazione dei criteri normativi che presiedono alla configurazione dell&#8217;&#8221;amministratore di fatto&#8221;.</p>
<p>Tutte le doglianze articolate dai difensori si appuntano infatti sul riscontro, in punto di fatto, del detto paradigma normativo.</p>
<p>Un simile genere di censure, perè, è destinato ad invadere il terreno, riservato al giudice del merito e sottratto al vaglio della cassazione, della ricostruzione della fattispecie concreta, quando questa si sia in presenza di una disamina effettuata in modo plausibile dalla Corte di appello e dal Tribunale al riguardo.</p>
<p>Infatti l&#8217;accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (Rv. 224948) Non deve infatti mai perdersi di vista, in materia, il fondamentale principio, più volte ripreso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745).</p>
<p>La sentenza di merito, in altri termini, si sottrae al sindacato di questa Corte perchè ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, se è vero che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dal&#8217;art. 2639 c.c., postula l&#8217;esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, è vero d&#8217;altra parte che, &#8220;significatività&#8221; e &#8220;continuità&#8221; non comportano necessariamente l&#8217;esercizio di &#8220;tutti&#8221; i poteri propri dell&#8217;organo di gestione, ma richiedono l&#8217;esercizio di un&#8217;apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. (Rv. 224948 cit.).</p>
<p>Nella motivazione siffatti poteri gestori risultano individuati con riferimento sia alla posizione di F. che a quella di Fr..</p>
<p>I giudici, in tale prospettiva hanno menzionato e valutato elementi di fatto costituiti dalle deposizioni di fornitori della Flamini Carni che nel periodo di vigenza della carica di rappresentante in capo all&#8217; A., non brevissimo, hanno tuttavia trattato sulle modalità e sui termini dei contratti con F. e con Fr. e dal primo hanno ricevuto rimostranze sui tempi di esecuzione della prestazione. Del Fr., coinvolto apparentemente in una sola operazione contrattuale, si è evidenziato che veniva presentato dal F. come il proprio &#8220;braccio destro&#8221; e che agiva significativamente con false generalità, espressione &#8211; la prima &#8211; evidentemente indicativa di una continuatività nella collaborazione alla gestione della società, realizzata essenzialmente dal F., rimasto dominus quantomeno per il periodo corrispondente a quello della formale durata della procura institoria. Le critiche dei due ricorrenti all&#8217;uso del detto materiale probatorio, si risolve, come anticipato, in una inammissibile censura alla ricostruzione di fatto che il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. Sostenere, come fanno le difese, che, invece, le deposizioni in questione sarebbero frammentarie significa null&#8217;altro che formulare un giudizio di insufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, invece del tutto plausibile, reso da giudice del merito: è quest&#8217;ultimo che, come detto, deve rimanere fermo non essendo consentito alla difesa prospettare le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale probatorio.</p>
<p>Riguardo alle censure che afferiscono alla ricostruzione della posizione del F., vi sono poi da aggiungere due ordini di considerazioni.</p>
<p>E&#8217; sufficiente ai fini della delineazione del la condotta di bancarotta fraudolenta documentale da riferirsi al F. quale amministratore di fatto, la valutazione di comportamenti significativi ex art. 2639 c.c., tenuti anche solo nel periodo compreso fino all&#8217;estate del (OMISSIS), con la conseguenza che ogni eventuale aporia contenuta nella motivazione con riferimento a periodi successivi risulta irrilevante in applicazione del &#8220;principio di resistenza&#8221; cui la motivazione del provvedimento deve essere comunque sottoposta.</p>
<p>In altri termini, a prescindere dai rapporti del F. con I. e con S., è sufficiente a suo carico la individuazione di comportamenti significativi come amministrazione di fatto anche di durata più limitata e precisamente perduranti anche mentre non risultava ancora formalmente revocata la procura institoria rilasciatagli dalla figlia: si tratta dei comportamenti cui si riferiscono i testi menzionati nella sentenza, mentre a nulla rileva in senso contrario, il fatto che fosse o meno valida ed efficace la procura menzionata.</p>
<p>Il F. &#8211; e questo è il secondo ordine di ragioni- non è stato chiamato infatti a rispondere del reato di bancarotta nella qualità di institore (L. Fall., art. 227) ma per avere operato di fatto con la totalità dei poteri dell&#8217;amministratore di diritto, tra l&#8217;altro nemmeno risultando dedotto dall&#8217;interessato e tantomeno attestato in sentenza che egli avesse trattato facendo conoscere ai terzi che agiva per la proponente &#8211; evenienza che è valsa a renderlo comunque personalmente obbligato (art. 2208 c.c.) &#8211; nè quali sarebbero stati eventuali limiti del potere di rappresentanza, osservati anche in concreto.</p>
<p>Il ritardo nella revoca della procura institoria è stato menzionato, d&#8217;altra parte, in sentenza non già per valorizzare la esistenza del titolo di rappresentanza ma, al contrario, per segnalare un evento che, se è rimasto privo di effetti giuridici diretti come si ricava dallo stesso ricorso, ha per contro avuto, secondo i giudici del merito, una importante valenza indiziaria: quel ritardo ha avuto cioè il significato &#8211; sostengono congruamente i giudici del merito &#8211; di confortare l&#8217;assunto dei testi secondo cui il F. ha continuato per qualche mese almeno, anche dopo la cessione delle quote e il subentro dell&#8217; A. nella carica prima ricoperta dalla figlia, ad avere rapporti commerciali con l&#8217;esterno a nome e per conto della Flamini Carni.</p>
<p>Consegue da quanto fin qui osservato che oltre agli amministratori di diritto menzionati, S. e A., anche F. e Fr. quali amministratori di fatto sono stati correttamente ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta documentale.</p>
<p>Passando alla contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione si osserva che di tale reato debbono rispondere nel caso di specie, essendo congrua la motivazione al riguardo, sia l&#8217;amministratore legale A. per il periodo di riferimento, sia, per il medesimo periodo, i due amministratori di fatto F. e Fr..</p>
<p>Occorre al riguardo sottolineare subito che i giudici hanno escluso che l&#8217; A. abbia rivestito la qualità di mera &#8220;testa di legno&#8221;.</p>
<p>Al ricorrente è stato riconosciuto viceversa il ruolo di consapevole ed attivo amministratore di diritto il quale ha collaborato in via diretta quantomeno col F. nella gestione della società poi fallita.</p>
<p>In tale prospettiva sono state valorizzate evenienze quali la emissione di assegni anche scoperti per conto della società e la compartecipazione col F. alla società Valpotenza Carni, la quale era la persona giuridica a cui furono ad un certo punto intestate, in una percentuale apprezzabile, le quote della Flamini Carni.</p>
<p>Tanto premesso, la Corte ha poi attribuito la responsabilità in ordine al reato in parola ai detti imputati muovendo dal preliminare rilievo che le deposizioni dei testi, riguardo alla conclusione dei contratti di fornitura nel (OMISSIS), hanno fatto riferimento proprio al periodo di amministrazione dell&#8217; A., nonchè, per quello che si è detto, del F. e del Fr..</p>
<p>La Corte ha dato applicazione cioè al principio affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all&#8217;atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari che sono stati a disposizione dell&#8217;amministratore, costituisce, qualora non sia da questi giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante al fine di affermare la responsabilità dell&#8217;imputato (Rv. 231411. Massime precedenti Conformi, tra le molte, N. 2876 del 1999 Rv. 212606).</p>
<p>Non vale al contrario rilevare, come fa la difesa del F., che nessun bene sarebbe uscito indebitamente dal patrimonio della società se non a partire dal conferimento della carica rappresentativa alla I. oppure che la società versava in floride condizioni per tutta la durata della carica di A. con la quale il F. stesso aveva inteso stabilire un rapporto di mero aiuto dall&#8217;esterno; oppure ancora che egli ignorava che il Fr. forse si era presentato a terzi con nome falso; oppure infine che dalle deposizioni di testi pretermessi ( B. e S.) si sarebbero potuto ricavare elementi utili alla tesi del ricorrente. Quelle appena ricordate sono &#8211; le prime &#8211; repliche in punto di fatto e attengono alla ricostruzione storica della vicenda, ricostruzione che trova la sua naturale collocazione nelle fasi di merito del processo e non può certo essere nuovamente sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, del tutto privo di ogni potere di appezzamento della prova o di accreditamento di una versione alternativa. Le ultime, invece, sono doglianze di mancata valutazione di elementi di prova che però non raggiunge la soglia utile per l&#8217;annullamento della motivazione. Nessuno dei due testi citati nei motivi di ricorso è indicato per sostenere circostanze decisive nella prospettazione assolutoria, mentre la prova di resistenza cui va sottoposta la motivazione evidenzia che le circostanze su cui i testi hanno deposto potevano solo valere a colorire in parte in modo diverso l&#8217;assunto sostenuto dai giudici ma non a sovvertire l&#8217;assunto in base al quale, per un certo periodo almeno, gli amministratori hanno avuto a disposizione beni attribuiti al patrimonio sociale, dei quali però non è stata rinvenuta traccia dal curatore (nemmeno limitatamente al contro valore) nè se ne è indicata, da parte dei ricorrenti, una destinazione utile agli scopi societari. Non è ammissibile, per le ragioni appena esposte, neppure la controdeduzione della difesa del Fr., tutta versata in fatto, secondo cui la fase del pagamento dei carrelli elevatori sarebbe caduta nel periodo di amministrazione della I. ovvero oppure che sarebbe frutto di un mero fraintendimento di terzi il fatto della percezione del suo nome ( M.) al posto del cognome.</p>
<p>Infondato deve giudicarsi infine il motivo di ricorso col quale le difese di A., F. e Fr. si sono lamentate a vario titolo della motivazione sul trattamento sanzionatorio.</p>
<p>Non si rinviene una omessa motivazione sui punti sollevati negli atti di appello ma una conferma delle statuizioni del primo giudice (a parte la prescrizione dichiarata in ordine al reato sub B) basata sull&#8217;esercizio del potere discrezionale spettante al giudice nei limiti dei criteri posti dall&#8217;art. 133 c.p..</p>
<p>La stringatezza di talune delle motivazioni al riguardo, d&#8217;altra parte, trova giustificazione nel fatto che per la descrizione delle componenti che entrano nella valutazione ex art. 133 c.p., vale tutto l&#8217;excursus rinvenibile nella parte narrativa e valutativa della sentenza, che proprio sulla gravità delle condotte e sulla entità della partecipazione di ognuno si sofferma adeguatamente.</p>
<p>Infine non è secondario il rilievo che i motivi sono formulati in maniera generica e cioè senza che siano state dedotte specifiche circostanze in fatto o in diritto che la Corte avrebbe indebitamente pretermesso di considerare. Infine la posizione del S. merita una differenziazione dalle precedenti con riferimento all&#8217;addebito di bancarotta fraudolenta patrimoniale.</p>
<p>La sua situazione sembra essere accreditata in sentenza come quella di una &#8220;testa di legno&#8221;, leggendosi nella motivazione che è ritenuta attendibile la prospettazione della difesa, contenuta nell&#8217;atto di appello, secondo cui egli sarebbe solito presentarsi come tale per gestire società in decozione.</p>
<p>Non risulta d&#8217;altra parte, come bene sottolineato nel ricorso, che in diversi passaggi della motivazione si sia sostenuto un suo ruolo di amministratore attivo, quale quello attribuito all&#8217; A., per la ragione che quest&#8217;ultimo risulta avere sottoscritto assegni per conto della società mentre un uguale comportamento non sembra essere stato confermato anche a carico del S., da parte della Corte di appello.</p>
<p>Una simile posizione, se non produce effetti sostanziali quanto alla configurazione della responsabilità in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale mediante radicale omessa tenuta delle scritture e dei libri sociali in frode ai creditori, richiede però, in base alla giurisprudenza ricordata sopra, un quid pluris per la attribuzione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nella ipotesi in cui la materiale distrazione sia posta in essere da altri.</p>
<p>Occorre cioè che la Corte dia applicazione al principio secondo cui in tema di reati fallimentari, se all&#8217;amministratore di diritto (c.d.</p>
<p>&#8220;testa di legno&#8221;) sotto il profilo oggettivo devono essere ascritte le conseguenze della condotta dell&#8217;amministratore di fatto che egli, in virtù della carica, aveva l&#8217;obbligo giuridico di impedire, sotto il profilo soggettivo possono a lui ricollegarsi quegli eventi di cui ha avuto anche semplicemente generica consapevolezza, sicchè non è necessario per integrare l&#8217;elemento psicologico della bancarotta che tale consapevolezza investa i singoli episodi di distrazione ed occultamento, fermo restando che essa non può presumersi in base al semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica predetta (Sez. 5^, Sentenza n. 3328 del 05/02/1998 Ud. (dep. 17/03/1998) Rv. 209949 Presidente: Pandolfo GV. Estensore: Foscarini; conforme, quanto alla necessità di dimostrazione della generica consapevolezza degli atti di distrazione ad opera dell&#8217;amministratore di fatto, Sez. 5, Sentenza n. 10465 del 24/06/1999 Ud. (dep. 01/09/1999 ) Rv. 214301 Presidente: Consoli G. Estensore: Calabrese R. Imputato: Murra G. P.M. Fiore F. (Conf.);</p>
<p>Massime precedenti Conformi: N. 15850 del 1990 Rv. 185887, N. 9536 del 1992 Rv. 192255, N. 8419 del 1993 Rv. 195154, N. 3328 del 1998 Rv. 209949.</p>
<p>In base a tale principio dovranno trovare adeguata collocazione logica i dati, allo stato contrastanti in modo insanabile e contenuti nella sentenza, attestanti da un lato che con la revoca anche formale della procura institoria e quindi svariati mesi prima dell&#8217;incarico al S., sarebbero venuti a cessare i comportamenti del F. quale amministratore di fatto; dall&#8217;altro, che, per il periodo successivo, il F. sarebbe stato solo consapevole (&#8220;&#8230;non è pensabile che sconoscesse&#8230; ) dei vari passaggi di mano delle quote della società e del ruolo di amministratore, evenienze che da sole non bastano certo a configurare il concorso dello stesso, quale amministratore di fatto, in comportamenti penalmente rilevanti attribuibili all&#8217;ultimo amministratore legale, S.; il terzo punto del vizio di motivazione è da rilevare poi nel fatto che non sono nemmeno chiariti &#8211; data la distanza di tempo intercorsa dalle condotte qualificate come distrattive a carico dei coimputati e risalenti a svariati mesi prima della assunzione dell&#8217;incarico da parte del S. &#8211; quali sarebbero i presupposti di fatto per la delineazione di una condotta distrattiva riferibile al periodo di espletamento dei poteri di rappresentanza ad esso attribuiti, considerato anche che al riguardo la Corte si è limitata alla osservazione che il S. risulterebbe &#8220;più o meno coinvolto&#8221; con l&#8217; A. nella gestione aziendale. La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio nei confronti del S. per nuovo esame sulla configurazione a suo carico del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.</p>
<p>I ricorrenti debbono peraltro tutti essere ritenuti soccombenti nei confronti della parte civile &#8220;fallimento Flamini Carni&#8221; ai fini della condanna in solido alla rifusione delle spese del grado, come quantificate nella notula.</p>
<p>Il parziale accoglimento dell&#8217;impugnazione dell&#8217;imputato S. non elimina invero la condanna, sicchè &#8211; pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali &#8211; è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base al la decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Ud. (dep. 02/07/1997) Rv. 207946 Presidente:</p>
<p>Scorzelli F. Estensore: Sciuto C. Imputato: Dessimone e altri. P.M. Toscani U.).</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la sentenza impugnata nei confronti di S.G. limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame sul punto.</p>
<p>Rigetta nel resto il ricorso del S.. Rigetta i ricorsi di A.G., F.F. e Fr.Ma. e condanna ciascuno al pagamento delle spese del procedimento. Condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi Euro 1.320,00 oltre accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010</p>
<p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/bancarotta-fraudolenta-e-responsabilita-dellamministratore-apparente/">Bancarotta fraudolenta e responsabilità dell&#8217;amministratore apparente</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Responsabilità amministratore apparente (testa di legno) nel caso di bancarotta fraudolenta.</title>
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		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Legale De Matteis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa e Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[prestanome]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>La sentenza esamina un caso di responsabilità delle “teste di legno”. Come noto, col termine “testa di legno”, si indica un soggetto che firma in qualità di amministratore ma non prende realmente le decisioni che vengono in realtà adottate da &#8230; <a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/responsabilita-amministratore-apparente-testa-di-legno-nel-caso-di-bancarotta-fraudolenta/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/responsabilita-amministratore-apparente-testa-di-legno-nel-caso-di-bancarotta-fraudolenta/">Responsabilità amministratore apparente (testa di legno) nel caso di bancarotta fraudolenta.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza esamina un caso di responsabilità delle “teste di legno”.</p>
<p>Come noto, col termine “testa di legno”, si indica un soggetto che firma in qualità di amministratore ma non prende realmente le decisioni che vengono in realtà adottate da altri (amministratori occulti).</p>
<p>La sentenza in questione distingue l’ipotesi della  <strong>bancarotta fraudolenta documentale</strong> per sottrazione ovvero per omessa tenuta delle scritture contabili, da quelle di bancarotta patrimoniale o per distrazione.</p>
<p>Nella prima, considerato il diretto e personale obbligo dell&#8217;amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, sussiste “ex se”  una responsabilità della “testa di legno”, sebbene la stessa sia investita solo formalmente dell&#8217;amministrazione dell&#8217;impresa fallita.</p>
<p>Nel caso di bancarotta patrimoniale o per distrazione, non sussiste tale responsabilità “automatica”.</p>
<p>In queste ipotesi,  una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell&#8217;imprenditore fallito, il loro mancato reperimento (chiaramente, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data), non comporta una necessaria responsabilità dell’amministratore apparente per  la dolosa sottrazione.</p>
<p>In effetti, la consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non comporta un automatica consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall&#8217;amministratore di fatto.</p>
<p><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 3 novembre 2010, ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 21 maggio 2008 mantenendo ferma la condanna di S.G., quale amministratore di fatto della ditta Culella dichiarata fallita il (OMISSIS), per il solo reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.</p>
<p>2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l&#8217;imputato, a mezzo del proprio difensore, il quale lamenta:</p>
<p>a) la nullità della sentenza per aver utilizzato elementi probatori irrituali, in particolare la dichiarazioni del fallito rese al Curatore, nonchè in contrasto con i precetti costituzionali del giusto processo;</p>
<p>b) la illogicità manifesta della motivazione in merito all&#8217;accertamento della penale responsabilità sulla base della qualifica di amministratore di fatto;</p>
<p>c) la illogicità della motivazione sul punto della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell&#8217;ascritto reato;</p>
<p>d) la mancanza di motivazione in merito alla mancata concessione dell&#8217;attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.</p>
<p><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.</p>
<p>2. Pretestuoso è il primo motivo in quanto nell&#8217;atto di appello sostanzialmente non si contesta l&#8217;attività distrattiva.</p>
<p>Si legge, invero, nell&#8217;impugnata sentenza come l&#8217;acquisto al patrimonio della società decotta dei beni indicati nel capo d&#8217;imputazione ed oggetto dell&#8217;attività distrattiva non sia stato contestato nell&#8217;atto di appello per cui, in ossequio alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Cass. Sez. 5^ 17 giugno 2010 n. 35882), il mancato rinvenimento di tali beni da parte degli organi fallimentari costituisce prova della distrazione stessa, non avendo neppure l&#8217;imputato evidenziato nè chiesto di evidenziare una diversa destinazione dei beni.</p>
<p>Neppure può parlarsi, nella specie, di affermazione della penale responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni autoaccusatorie posto che soltanto la coimputata C. era stata sentita, ai sensi della L. Fall., art. 15, dal Giudice Delegato, mentre la relazione del Curatore fallimentare conteneva, a sua volta, dichiarazioni dell&#8217;odierno ricorrente e risulta acquisita al dibattimento e quindi sottoposta al rituale esame della difesa che nulla ha detto in proposito.</p>
<p>A fondare la responsabilità penale dell&#8217;odierno ricorrente vi era, altresì, la documentazione citata nella decisione di prime cure.</p>
<p>Nessuna violazione di precetti costituzionali appare, quindi, sussistere.</p>
<p>3. Anche il secondo motivo del ricorso, relativo alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, è infondato ai fini dell&#8217;affermazione della penale responsabilità della ricorrente.</p>
<p>La giurisprudenza di questa Sezione della Corte (v. 11 gennaio 2008 n. 7203 e da ultimo 19 febbraio 2010 n. 19049) ha formulato una distinzione in tema di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta evidenziando il diverso atteggiarsi dei criteri di imputazione di quella patrimoniale e di quella documentale, sotto il profilo soggettivo quando l&#8217;amministratore di diritto non sia anche quello effettivo ma risulti affiancato dalla figura dell&#8217;amministratore di fatto, eventualmente con esautorazione dei poteri del primo che per questo viene comunemente definito &#8220;testa di legno&#8221;.</p>
<p>Ebbene, si è opportunamente affermato che, con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ovvero per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formai mente dell&#8217;amministrazione dell&#8217;impresa fallita (cosiddetto &#8220;testa di legno&#8221;), atteso il diretto e personale obbligo dell&#8217;amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture.</p>
<p>Non altrettanto può dirsi con riguardo all&#8217;ipotesi della bancarotta patrimoniale o per distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell&#8217;amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell&#8217;imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittimi la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall&#8217;amministratore di fatto.</p>
<p>Ovviamente, per la figura dell&#8217;amministratore di fatto, accertata in riferimento alla posizione dell&#8217;odierno ricorrente, vale il principio della assoluta equiparazione alla figura dell&#8217;amministratore di diritto quanto a doveri, sicchè si è rilevato che l&#8217;amministratore &#8220;di fatto&#8221;, in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 c.c., è da ritenere gravato dell&#8217;intera gamma dei doveri cui è soggetto l&#8217;amministratore &#8220;di diritto&#8221;, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall&#8217;art. 40 c.p., comma 2.</p>
<p>4. Ai limiti dell&#8217;inammissibilità è il terzo motivo del ricorso.</p>
<p>In fatto, questa volta, i Giudici del merito hanno dato logicamente conto dell&#8217;attività posta in essere dall&#8217;imputato ai fini del compimento dell&#8217;attività distratti va, posta in essere e sulla base di un&#8217;attività probatoria ritualmente assunta come dianzi espresso.</p>
<p>Una nuova e diversa lettura delle risultanze processuali non è, però, consentita avanti questa Corte di legittimità di fronte alla logica motivazione dei Giudici del merito.</p>
<p>5. La mancata concessione dell&#8217;attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 3, appare implicitamente motivata nell&#8217;impugnata sentenza sia per essere stata la relativa richiesta generica sia per essere stata la relativa valutazione già contemplata nella quantificazione complessiva della pena ai sensi dell&#8217;art. 133 c.p..</p>
<p>6. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali.</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2012</p>
<p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/notiziario/penale/responsabilita-amministratore-apparente-testa-di-legno-nel-caso-di-bancarotta-fraudolenta/">Responsabilità amministratore apparente (testa di legno) nel caso di bancarotta fraudolenta.</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>Servitù coattiva di acque in montagna</title>
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		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giorgiochivi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportello del Cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[acque]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>
		<category><![CDATA[servitù coattiva]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Vi spiego rapidamente il mio problema. Ho una villetta in montagna. Quando ho costruito la casa ho chiaramente fatto eseguire i lavori per la fognatura e l&#8217;acqua. I relativi tubi attraversano il mio giardino e vanno al tombino della fogna &#8230; <a href="http://www.giornalegiuridico.com/forum/sportello-del-cittadino/servitu-coattiva-di-acque-in-montagna/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/forum/sportello-del-cittadino/servitu-coattiva-di-acque-in-montagna/">Servitù coattiva di acque in montagna</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi spiego rapidamente il mio problema.</p>
<p>Ho una villetta in montagna. Quando ho costruito la casa ho chiaramente fatto eseguire i lavori per la fognatura e l&#8217;acqua. I relativi tubi attraversano il mio giardino e vanno al tombino della fogna pubblica che è sulla strada.<br />
Bene!<br />
Ora il mio vicino, che ha una villa sopra di me (ossia a monte rispetto la mia) sta costruendo e mi  dice che ha il diritto di attaccarsi ai miei tubi per scaricare.<br />
Secondo quanto da lui riferito si tratterebbe di servitù COATTIVA e pertanto io non posso oppormi e mi spetterà un piccola indennità per il &#8220;disturbo&#8221; (circa euro 2000).<br />
Io, preferirei al contrario non far passare i tubi nel mio giardino, poichè in questo modo mi hanno detto che non potrei piantare alberi in quella zona.<br />
La mia domanda?<br />
ma è vero che si tratta di servitù COATTIVA ?<br />
considerate che la sua villa ha accesso da un altra strada (sempre a monte rispetto alla villa stessa) dove c&#8217;è un altra fognatura.<br />
Un mio amico tecnico mi ha detto che il mio vicino si potrebbe attaccare alla fogna di quest&#8217;altra strada e pertanto non c&#8217;è servitù coattiva&#8230;.<br />
Ma io mi domando : come fanno le acque a defluire nella strada che è posta a monte ??</p>
<p><a href="http://www.giornalegiuridico.com/forum/sportello-del-cittadino/servitu-coattiva-di-acque-in-montagna/">Servitù coattiva di acque in montagna</a></p>]]></content:encoded>
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