Clausole vessatorie estensive ma senza applicazione analogica

Tag 26 Dicembre 2013  |

 

[massima]

Le ipotesi di clausole vessatorie previste dall’art. 1341, comma 2 c.c. sono insuscettibli di applicazione analogica.

Secondo il Giudicante le stesse sono tassative e a numero chiuso, e pertanto al massimo si potrebbe configurare una applicazione solo estensiva.

Nella sentenza, pertanto, si esclude che la facoltà di un libero recesso del contraente e la clausola penale siano da considerarsi in tale prospettiva.

Trib. Reggio Emilia, 19/12/2013

 

 

 

[intestaz]

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

 

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1548/2011 promossa da:

 

A. L. (C.F. …..), con il patrocinio dell’avv. LOLLI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA P. BORSELLINO 2, 42100 REGGIO NELL’EMILIA. presso il difensore avv. LOLLI ALESSANDRA ATTORE/I

 

contro

 

ARS ET LABOR GROUP S.R.L. (C.F. 08328991008), con il patrocinio dell’avv. BASSI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA SESSI 1 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BASSI CLAUDIO

 

CONCLUSIONI

 

L’attrice conclude come da foglio allegato all’odierna udienza; parte convenuta come da comparsa di costituzione.

 

 

 

 

[fatto]

E’ pacifico tra le parti e comunque risulta per tabulas che A. L., in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia Fabrizia Sorrentino, all’epoca minorenne, ha iscritto la figlia stessa alla scuola privata Ars et Labor per l’anno scolastico 2010-2011, obbligandosi al pagamento di un complessivo prezzo annuale di € 7.500 (cfr. all. 2 fascicolo di parte opponente); ma che, dopo un mese di frequenza ed il pagamento di € 850 a titolo di quota d’iscrizione iniziale e di retta del primo mese, ha poi ritirato la figlia dalla scuola e l’ha iscritta ad una scuola pubblica, comunicando ad Ars ed Labor che riteneva risolto il contratto per inadempimento di controparte nell’organizzazione dell’orario delle lezioni e dell’utilizzo dei laboratori (cfr. all. 4 fascicolo di parte opponente). Ciò premesso, Ars et Labor ha ottenuto nei confronti della L. il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo per il pagamento di € 6.650, pari al saldo spettante per la frequenza dell’intero anno scolastico, invocando il disposto dell’articolo 2 del contratto stipulato tra le parti, che legittima la scuola ad esigere l’intero importo nel caso in cui l’alunno abbandoni la frequenza “prima dell’ultimazione dell’anno scolastico”. Proponendo la presente opposizione, la L. eccepisce per un verso l’illegittimità della clausola, in quanto ritenuta vessatoria e non specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., e per altro verso l’inadempimento di controparte, così concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la restituzione della somma di € 850 già pagata.

 

Resiste Ars et Labor, deducendo che la clausola non è vessatoria e comunque è stata ritualmente approvata ex art. 1341 c.c.; e deducendo poi che nessun inadempimento può essere riscontrato nel comportamento della scuola.

 

La causa è istruita dal Giudice allora procedente con l’esame di tutti i testi indotti dalle parti.

 

 

 

[diritto]

a) Per evidenti ragioni di logica giuridica, va previamente scrutinata la domanda di risoluzione formulata da parte attrice per inadempimento ex adverso, giacché il suo accoglimento consentirebbe di definire il giudizio in senso favorevole alle domande attoree con assorbimento della questione relativa alla validità della clausola ritenuta vessatoria.

 

Tanto premesso, la L. prospetta sostanzialmente quattro inadempimenti di controparte, ed in particolare l’inizio delle lezioni una settimana dopo quello delle scuole pubbliche; un orario scolastico ridotto nei primi giorni, quelli di vigenza dell’orario cosiddetto provvisorio; la mancanza di laboratori nella scuola; la necessità di raggiungere periodicamente Pomigliano D’Arco, a proprie spese, per svolgere esercitazioni e completare la preparazione anche con attività di laboratorio.

 

Ciò posto, trattasi di rilievi che non colgono nel segno, e che sono inidonei a fondare un inadempimento di controparte.

 

Infatti, evidenziato che F. S. frequentava per il secondo anno la Ars et Labor, e quindi vi era perfetta conoscenza del sistema didattico e dell’organizzazione interna, si osserva che:

 

· con riferimento all’inizio delle lezioni una settimana dopo quello delle scuole pubbliche, deve replicarsi che le scuole private non sono tenute ad iniziare l’anno scolastico la stessa settimana delle scuole pubbliche; e che non risulta che Ars et Labor abbia mai comunicato alla L. che avrebbe iniziato le lezioni la stessa settimana delle scuole pubbliche. Anzi vi era certamente piena consapevolezza da parte dell’attrice del fatto che le lezioni sarebbero iniziate una settimana dopo l’inizio delle scuole pubbliche, atteso che ciò è sempre capitato ed era così successo anche l’anno precedente, allorquando la Sorrentino già frequentava l’Istituto (in questi esatti termini cfr. la deposizione della teste I.);

 

· quanto poi all’orario ridotto nei primi giorni di lezione, trattasi notoriamente di prassi del tutto comune in qualunque genere e grado di scuola, anche pubblica, e pertanto deve escludersi un inadempimento contrattuale di parte convenuta, tenuto conto che detto orario provvisorio venne “portato avanti per non più di due settimane” (sempre teste I.);

 

· circa l’assenza di laboratori, nuovamente deve evidenziarsi che Ars et Labor mai ha assicurato la presenza degli stessi, ciò che esclude un inadempimento di parte convenuta, tanto più che la circostanza dell’assenza di laboratori era perfettamente nota alla Sorrentino (lo stesso teste Francesco Sorrentino, marito dell’attrice e dalla stessa indotta, riconosce che “anche l’anno precedente mia figlia non aveva frequentato i laboratori”);

 

· relativamente infine alla previsione di trasferte a Pomigliano a spese degli studenti per il completamento del programma di studi, va ulteriormente ribadito che trattasi di circostanza sempre chiarita dall’Istituto e perfettamente nota all’attrice (conferma il teste Francesco Sorrentino che “Le spese erano intermente a carico degli studenti… Preciso che anche l’anno precedente si era recata a Pomigliano a spese nostre”, e la stessa F. S. riconosce che era sempre stato detto che i viaggi sarebbero stati “a carico degli allievi”).

 

Sulla base di tutto quanto sopra, devono ritenersi insussistenti i dedotti inadempimenti di parte convenuta, ciò che impone il rigetto della domanda attorea di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ex adverso, nonché della domanda di condannare la controparte a restituire quanto pagato al momento dell’iscrizione e per il primo mese di frequenza.

 

b) Deve allora muoversi all’esame della domanda, logicamente subordinata a quella di risoluzione per inadempimento, di nullità, sul presupposto della natura vessatoria e della mancata approvazione specifica ex articolo 1341 comma 2 c.c., della clausola contrattuale che consente a Ars et Labor di ottenere il pagamento dell’intero importo previsto per un anno di frequenza, laddove lo studente abbandoni il corso prima della fine dell’anno scolastico.

 

Anche tale domanda è infondata.

 

Infatti, da una prima angolazione deve evidenziarsi che, per pacifica giurisprudenza, l’eccezionalità della norma della specifica approvazione per iscritto, derogando alla generale libertà di forma, rende le ipotesi dell’art. 1341 comma 2 c.c. tassative e a numero chiuso, insuscettibili quindi di applicazione analogica, ma al più solo estensiva (Cass. n. 14038/2013, Cass. n. 11757/2006, Cass. n. 9646/2006, Cass. n. 4036/2003, Cass. n. 1833/2003, Cass. n. 10425/2002, Cass. n. 14912/2001, Cass. n. 14302/1999, Cass. n. 5777/1990, Cass. n. 8062/1987, Cass. n. 7524/1987, Cass. n. 999/1987, Cass. n. 22/1987 e Cass. n. 3835/1984). Pertanto, atteso che la clausola per cui è processo per un verso esclude la facoltà di un libero recesso del contraente, e per altro verso prevede una clausola penale, deve concludersi che la clausola stessa non rientra nella tassativa elencazione di cui all’articolo 1341 comma 2 c.c., che non contempla né l’ipotesi di esclusione della facoltà di recesso, né quella di previsione di clausola penale (in questi stessi termini, cfr. Cass. n. 6558/2010, Cass. n. 23965/2004, Cass. n. 20744/2004 e Cass. n. 9295/2002 in ordine alla non necessità di specifica approvazione per iscritto di una clausola penale, e Cass. n. 14038/2013 in ordine alla non necessità di specifica approvazione per iscritto della clausola che esclude la facoltà di recesso).

 

Da altra angolazione e comunque, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, dovrebbe comunque ritenersi che la specifica approvazione scritta sia in ogni caso stata effettuata, atteso che il contratto agli atti vede sia una firma di stipula, sia una firma di specifica approvazione delle clausole ritenute vessatorie, tra le quali è vi è quella per cui è causa, chiaramente indicata con il numero e con la rubrica ‘obbligo del pagamento dell’intero importo in caso di mancata frequenza o abbandono del corso frequentato’ (cfr. all. 2 fascicolo della stessa parte attrice).

 

Infine e solo per completezza espositiva, va evidenziato che la clausola de qua neppure potrebbe essere censurata sulla base del disposto di cui all’articolo 33 comma 2 lettera f) D.Lgs. n. 206/2005, cd. Codice al Consumo, norma peraltro nemmeno invocata dalla difesa di parte attrice.

 

In proposito, si osserva che, ad avviso di questo Giudice, non può essere ritenuta “manifestamente eccessiva” una clausola che, in caso di immotivato recesso dell’alunno durante l’anno scolastico, preveda la corresponsione a favore della scuola dell’intero prezzo pattuito per la frequenza annuale.

 

Infatti, per un verso detto prezzo corrisponde effettivamente a quanto la controparte contrattuale, cioè la scuola privata, avrebbe ricavato nel caso di corretta esecuzione del contratto validamente stipulato; per altro verso, le parte più significativa delle spese che la scuola deve affrontare per l’esecuzione di tale contratto, cioè principalmente l’assunzione dei docenti e la locazione degli immobili, è già sostenuta al momento dell’inizio dell’anno scolastico e non può quindi diminuire se uno studente recede dal contratto dopo l’inizio della sua esecuzione.

 

Pertanto, lungi dall’essere “manifestamente eccessiva”, la clausola penale in oggetto consente semplicemente alla scuola di trovarsi nelle medesime condizioni economiche in cui si sarebbe trovata laddove il contratto fosse stato correttamente eseguito da controparte, e quindi di non essere penalizzata a seguito dell’illegittimo comportamento di controparte stessa.

 

Discende allora in conclusione che la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria deve ritenersi fondata.

 

c) In ragione di tutto quanto sopra, l’opposizione va integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo qui opposto.

 

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota e con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l’attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012), sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il petitum di causa.

 

P.Q.M.

 

Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

 

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

 

– rigetta l’opposizione, e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3971/2010 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 1-2/12/2010;

 

– condanna L. Antonella a rifondere a Ars et Labor Group s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 50 per rimborsi, € 2.100 per compensi, oltre Iva e cpa.

 

Reggio Emilia, 19/12/2013

 

Depositata in cancelleria il 19/12/2013

 

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