In tema di decreto di espulsione, il ricorso per Cassazione va proposto unicamente al Ministero dell’Interno presso l’Avvocature Generale

l’ Intestazione

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 30-12-2013, n. 28749

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24376-2012 proposto da:

J.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato CARPANI CHRISTIAN F., rappresentato e difeso dall’avvocato PAPADIA ANTONIO FRANCESCO, giusta procura speciale in calce alla seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 64765/2012 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato l’8/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva.

Fatto & Diritto

Rilevato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’avvocatura distrettuale dello Stato in Milano;

Considerato, in primo luogo che ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 il ricorso per cassazione, diretto al Ministero dell’interno doveva essere notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma (Cass. n. 1774 del 1999; n. 2148 e 15062 del 2003; 9411 del 2011).

Considerato che il rilievo di nullità sopraevidenziato può essere sanato mediante la rinnovazione dell’adempimento;

Ritenuto, tuttavia che la giurisprudenza di questa Corte non è stata univoca in ordine all’individuazione dell’autorità statuale titolare della legittimazione ad agire e contraddire nei procedimenti in questione con riferimento al giudizio di cassazione, dividendosi tra la legittimazione esclusiva del Questore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis (Cass. 8531 del 2005 e 16212 del 2006) e la legittimazione esclusiva del Ministero dell’Interno Cass. 8964 del 2004; 26223 del 2005, 5518 del 2006);

Ritenuto che l’intervenuta abrogazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 19, lett. c) induce a indicare nel Ministero dell’Interno il soggetto legittimato passivo, con notificazione da effettuare, però, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013

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