Adottabilità: la priorità è di vivere con i genitori biologici

Tag 21 Dicembre 2013  |

 

[massima]

Quando si parla di adozione bisogna dare preminenza alla esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato.

Per tale motivo, la valutazione dello stato di adottabilità impone un rigore particolare che non può fondarsi di per sé su anomalie NON gravi del carattere e della personalità dei genitori, incluse eventuali condizioni patologiche di natura mentale che però non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il loro relativo sviluppo ed equilibrio psichico.

Cass. civ. Sez. I, 18/12/2013, n. 28230

 

 

 

[intestaz]

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

 

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

 

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

 

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

 

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso 5940/2013 proposto da:

 

Z.A. (C.F. (OMISSIS)) domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MILANI GERARDO, giusta procura a margine del ricorso;

 

– ricorrente –

 

contro

 

C.M.G., CA.VA., nella loro qualità rispettivamente di curatrice speciale e tutore della minore B. J., domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato LODA CARLA, giusta procura a margine del controricorso;

 

– controricorrenti –

 

contro

 

B.K., PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLIA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;

 

– intimati –

 

avverso la sentenza n. 95/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/01/2013;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

 

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MILANI GERARDO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso (e deposita cartolina avviso di ricevimento);

 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

 

[fattoediritto]

1.- Con ricorso depositato in data 7 novembre 2011, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, chiese l’apertura di un procedimento volto alla declaratoria dello stato di adottabilità della minore B.J., nata il (OMISSIS).

 

Nominato il difensore d’ufficio ai genitori ed il curatore difensore per la minore, acquisite le relazioni dei servizi sociali, con decreto in data 10.1.2012 il Tribunale sospese i genitori dalla potestà genitoriale e nominò un tutore alla minore, disponendo altresì il collocamento della bambina presso una coppia tra quelle in lista di attesa per l’adozione nazionale.

 

Con sentenza del 14.9.2012 il Tribunale, rilevato che la minore è figlia di un cittadino albanese privo di stabile dimora e di una cittadina italiana con deficit intellettivo, proveniente da un nucleo multiproblematico; che la madre era stata seguita fin dalla gravidanza con collocamento presso una struttura comunitaria dalla quale era volontariamente uscita nel settembre 2011; che la Z. durante il lungo periodo trascorso in comunità, pur affiancata da personale specializzato, non era stata in grado di acquisire le competenze primarie necessarie per occuparsi di sè e della bambina; ritenuta la carenza, nonchè la irrecuperabilità delle capacità genitoriali della madre, che non era in grado di soddisfare nemmeno i bisogni primari della piccola in autonomia;

 

ritenuta la carenza delle capacità genitoriali del padre che non aveva manifestato alcuna volontà di farsi carico personalmente della bambina e che nel corso del procedimento si era limitato a reclamare il proprio diritto alla paternità senza assumersi alcuna delle responsabilità derivanti dallo status di genitore, dichiarò lo stato di adottabilità di B.J., disponeva l’interruzione di ogni rapporto tra il minore i genitori, e confermò il collocamento provvisorio della minore presso una coppia tra quelle in lista d’attesa per l’adozione nazionale.

 

Con sentenza del 22.1.2013 la Corte di appello di Brescia respinse l’appello proposto dalla madre della minore, evidenziando che in quanto B.K. non aveva impugnato la sentenza, era passato in giudicato il capo che aveva accertato lo stato di abbandono della figlia minore da parte sua.

 

1.1.- Contro la sentenza di appello Z.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

 

Hanno resistito con controricorso il tutore e il curatore speciale della minore, B.J..

 

Non hanno svolto difese il P.M. e il padre della minore, B. K..

 

2.1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2, 8 e 10. Difformità rispetto ai principi generali regolatori della materia”. Deduce – in sintesi – che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore medesimo sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità onde offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico indispensabili per un’equilibrata e sana crescita psicofisica. Invoca la giurisprudenza di questa Corte in materia.

 

2.1.1.- Il motivo è infondato perchè la sentenza impugnata ha correttamente applicato la stessa giurisprudenza di questa Corte invocata dalla ricorrente, secondo la quale la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela L. n. 184 del 1983, ex art. 1, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi di per sè su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale, che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico (Sez. 1, n. 18563/2012). Invero, nella concreta fattispecie, con accertamento in fatto congruamente e logicamente giustificato, il giudice del merito ha evidenziato la inadeguatezza della vita offerta alla piccola J. dalla madre, per un normale sviluppo psico-fisico, in quanto proprio a causa del suo deficit cognitivo e della provenienza da un nucleo familiare multiproblematico, Z.A. è stata inserita fin dall’ultimo periodo della gravidanza in una struttura comunitaria, in cui era affiancata da personale specializzato e qualificato dove è rimasta fino al settembre 2011, quando la figlia aveva otto mesi, avendo poi autonomamente deciso di allontanarsi dalla comunità, ma in tale periodo “non è stata in grado di acquisire le competenze primarie necessarie per occuparsi di sè e della bambina”.

 

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2, 8 e 10, e violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c, in punto alla sussistenza dello stato di abbandono erroneamente ritenuta in sentenza”.

 

2.2.1.- Il motivo – là dove non è inammissibile perchè veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimità – è infondato.

 

Giova rimarcare, invero, che è applicabile, nella concreta fattispecie, il contenuto precettivo del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. B), convertito nella L. n. 134 del 2012, (entrata in vigore il 12.8.2012), disposto applicabile alla impugnazione per cassazione della sentenza 22.1.2013 giusta la previsione dell’art. 54 citato, comma 3. Già in seno alla Sesta sezione – sottosezione prima (relazione su ricorso R.G. 5187/2013) – si è rilevato che, nella evidente prospettiva della novella introdotta dal legislatore del 2012 – che si raccorda con le previsioni originarie del codice di rito e che mira a ridurre drasticamente l’area del sindacato di legittimità attorno ai “fatti”- l’omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione nel giudizio afferisce a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti, ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente il giudizio.

 

Per converso, le censure motivazionali formulate dalla ricorrente, anche mediante inammissibile trascrizione e assemblaggio di parti della sentenza della Corte di appello e di relazioni dei servizi sociali, nonchè mediante deduzione di circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata (e senza indicazione del luogo e delle modalità in cui siano state sottoposte al giudice del merito, quindi in violazione del principio di autosufficienza) sarebbero state inammissibili anche alla luce del testo previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

 

Nessun vero fatto decisivo trascurato dalla Corte territoriale viene indicato se non gli stessi fatti valutati nella sentenza impugnata e di cui si vorrebbe una diversa lettura.

 

Quanto alla violazione di legge denunciata, va rilevato che la Corte di merito ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale sussiste la situazione d’abbandono qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato non in astratto ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; pertanto, una mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore, in mancanza di concreti riscontri, non è idonea al superamento della situazione di abbandono (Sez. 1, n. 4545/2010).

 

2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 10, nonchè L. 3 marzo 2009, n. 18, artt. 1, 3, 6, 10, 23, 25 e 26”.

 

Deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la L. n. 18 del 2009, art. 23, comma 4, secondo la quale in nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

 

2.3.1.- Il motivo è infondato pur prescindendo dall’erroneo riferimento delle violazioni denunciate a disposizioni della L. n. 18 del 2009, anzichè a quelle della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo del 13 dicembre 2006.

 

Invero, la Corte di merito ha correttamente evidenziato che nel presente procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità della minore B.J., non è in contestazione il diritto del disabile alla maternità e l’obbligo dello Stato di sopperire, nei limiti delle possibilità concrete, a tale disabilità, ma occorre valutare in concreto l’interesse della minore ad essere cresciuta dalla madre naturale, in relazione alle sue specifiche capacità genitoriali, pur con l’adozione dei supporti adeguati e possibili. In altri termini, la valutazione che deve orientare il giudizio – ha aggiunto la Corte di merito – è quella dell’interesse primario del minore ad un normale ed armonico sviluppo psico-fisico, che prescinde dalla addebitabilità ai genitori delle loro carenze, ma deve essere valutato in concreto, con riferimento alle cure, all’assistenza ed alle risorse morali e materiali che la rete parentale e familiare, anche assistita dai servizi di cui lo Stato dispone, è in grado di assicurare al minore.

 

L’art. 3, comma 4, della Convenzione citata dispone che “4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori”.

 

Nella concreta fattispecie la minore è stata dichiarata adottabile e, dunque, “separata dai suoi genitori” non “in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori”, bensì perchè in stato di abbandono e perchè, nonostante il sostegno offerto dai Servizi sociali, è stato accertato e chiaramente indicato che “l’unico sostegno necessario ed utile è quello sostitutivo” (sentenza impugnata, pag. 8).

 

Nel resto il motivo contiene censure inammissibili perchè dirette a confutare il comportamento degli operatori dei Servizi, cui si addebita di avere “demotivato” la ricorrente “dal portare avanti la gravidanza”. Circostanze non rilevabili dalla sentenza impugnata e dedotte senza osservanza del principio di autosufficienza.

 

2.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’accertamento e all’incidenza della condizione di patologia mentale non transitoria”.

 

2.5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione al rispetto degli obblighi istruttori e al principio del contraddittorio, di cui alla L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 10, ed art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

 

2.5.1.- Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili perchè veicolano censure in fatto dirette ad ottenere una diversa lettura del materiale probatorio (quanto alle condizioni della ricorrente) mentre, ancora una volta, è invocata la giurisprudenza di questa Corte (n. 18563/2012) nel presupposto della non gravit… delle condizioni di patologia mentale della ricorrente.

 

Si tratta, peraltro, di vizi motivazionali non deducibili ai sensi del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, così come (quarto motivo) quello relativo alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica.

 

Richiesta esaminata dalla Corte di merito e disattesa con congrua e logica motivazione.

 

Il ricorso deve essere rigettato.

 

L’assenza di precedenti editi sul nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

Infine, rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non è applicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 dicembre 2013.

 

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2013

 

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