Portabilità del numero di telefonico … leggiamo i nostri diritti !!

Probabilmente non tutti sanno che le compagnie telefoniche nelle procedure di portabilità devono rispettare determinate procedure e tempi ben precisi.

In primo luogo, in nessun caso l’operatore può impedirvi  la portabilità nel caso in cui versiate in condizioni di morosità, insolvenza o comunque ritardo nei pagamenti.

Inoltre, il termine massimo generale per l’attivazione del servizio è fissato in 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Si evidenzia che il servizio di portabilità deve essere svolto con la massima efficienza, evitando salvo casi eccezionali sospensioni del servizio telefonico e disagi per l’utente.

E’ importante sottolineare che in base alle condizioni generali del contratto sottoscritto con gli operatori telefonici l’utente ha diritto ha una indennità pari a € 6,7 per ogni giorno di ritardo, oltre il risarcimento dei danni cagionati. Ad esempio su 100 giorni di ritardo corrisponde ben € 670 di indennizzo, oltre i danni subiti (si pensi ad una azienda e in generale un’attività commerciale, i cui danni potrebbero andare ben oltre l’importo indicato)

In materia peraltro esiste una giurisprudenza consolidata e favorevole al consumatore.

Se volete un aiuto o anche un semplice chiarimento inviateci una mail o contattateci via Skype.

Buona serata da GiornaleGiuridico.com.