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Parte prima : CAPIRE LA BUSTA PAGALa “BUSTA PAGA” è il documento che il datore di lavoro deve consegnare ad ogni suo dipendente ogni mese. Tale obbligo deriva dalla L. n. 4 del 1953, in cui si legge: Art. 1. È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. […] Art. 3. Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. Art. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 Questo documento garantisce al lavoratore la possibilità di verificare la correttezza dei conteggi effettuati, la sua posizione retributiva, previdenziale e fiscale. La busta paga si compone genericamente di due parti: una parte fissa ed una variabile. La PARTE FISSA comprende:
La funzione di tale emolumento era di adeguare la retribuzione del lavoratore all’inflazione, ovvero al costo della vita calcolato in base agli indici ISTAT (I.P.C. – indice dei prezzi al consumo).
L’E.D.R. è pari a € 10,33 mensili ed è riconosciuto ai lavoratori del settore privato a prescindere da CCNL di riferimento. Si precisa che lo stesso viene computato nella tredicesima, nelle ferie, nei permessi, nelle festività nonché nel preavviso ed indennità sostitutiva e nel TFR. Alcuni accordi sindacali hanno conglobato le voci predette (contingenza e/o E.D.R.) all’interno della paga-base.
Si evidenzia che anche tali benefici accessori devono computarsi in retribuzione imponibile, valutandoli in relazione al loro valore di mercato. La PARTE VARIABILE comprende tutte le voci che variano il loro valore in relazione al periodo retributivo. Si indicano alcuni esempi:
In particolare si prevede trascorsi tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, l’I.V.C. sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Tale indennità è stato introdotta dall’Accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993. Dopo aver introdotto alcuni nozioni di base, esaminiamo nel dettaglio una busta paga. Si evidenzia che non esiste un modello-unico per la redazione di tale documento e pertanto le voci indicate potrebbe differire da quelle sotto elencate. D’altra parte, si tratta di differenze non sostanziali. DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENZA: Tali dati sono presenti nell’intestazione della busta-paga.
DATI IDENTIFICATIVI DEL LAVORATORE: anche questi dati sono indicati all’interno dell’intestazione.
NOTA: il datore di lavoro può assegnare al lavoratore mansioni diverse da quelle contrattualmente stabilite, purchè non inferiori. In tal caso il lavoratore avrà diritto a percepire il corrispondente trattamento retributivo previsto dal CCNL di settore e allorquando tali mansioni vengano svolte per un determinato periodo, stabilito anch’esso dal CCNL (di regola 3 mesi) si avrà la c.d. promozione automatica con riconoscimento della relativa qualifica superiore.
PROSPETTO ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE: dopo aver identificato il datore e il lavoratore, vengono riportati tutte le voci fisse che determinano la retribuzione mensile lorda del lavoratore. Nello stesso riquadro vengono specificati i giorni/ore lavorati; i giorni computati ai fini previdenziali (INPS) e i giorni utili per il calcolo delle detrazioni.
TABELLA VOCI RETRIBUTIVE: in tale riquadro vengono descritti effettivamente i conteggi effettuati nel periodo di comporto , con sviluppo delle relative voci fisse e variabili e delle connesse trattenute e competenze.
In generale, se contrattualmente è prevista una retribuzione oraria il conteggio verrà effettuato sulla base delle ore effettivamente lavorate; diversamente nel caso sia prevista una retribuzione “mensilizzata”, l’importo della retribuzione sarà fisso a prescindere dalle ore effettive. RETRIBUZIONE MENSILIZZATA Si pattuisce in sede contrattuale che la retribuzione mensile è pari a € 2.000,00. Tale importo verrà corrisposto ogni mese a prescindere dai giorni/ore effettivamente lavorati, chiaramente prescindendo da eventuali malattie, infortuni, assenze, ecc. Di regola i divisori mensili stabiliti dai CCNL sono “22” o “26”, a seconda se siamo in presenza di settimana corta o lunga. Il calcolo viene così determinato: Settimana LUNGA (ossia 6 giorni lavorativi) 52 (settimane lavorative annuali) / 12 (mesi) * 6 (giorni lavorative settimanali) = 26 (divisore giornaliero) = 208 (divisore orario) Settimana CORTA (ossia 5 giorni lavorativi) 52 (settimane lavorative annuali) / 12 (mesi) * 5 (giorni lavorative settimanali) = 22 (divisore giornaliero) = 176 (divisore orario) Pertanto se ipotizziamo che il nostro CCNL adotti il divisore “26” avremo una retribuzione giornaliera pari a €2.000,00/26=76,9230. E’ evidente che il divisore adottato è un valore convenzionale che non modifica l’importo della retribuzione mensile, la quale rimarrà costante per tutti i mesi. In altri termini, la contabilizzazione mensile della busta-paga prescinde dalle ore effettivamente lavorate. Non si dovrà moltiplicare i giorni lavorati per il coefficiente di retribuzione giornaliera, ma al contrario si dividerà l’importo mensile pattuito per il divisore previsto dal CCNL. D’altra parte l’importo mensile, chiaramente, sarà diverso nel caso in cui il dipendente non abbia lavorato alcuni giorni, ad esempio per assenza non retribuita. In tal caso, verrà detratto un giorno di paga. Seguendo l’esempio sopra indicato, considerando la retribuzione giornaliera pari ad 2.000,00/26=76,9230 e considerato che un giorno non deve essere retribuito, l’importo predetto verrà detratto dall’importo mensile (2000,00-76,9230=1923,07).
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