Con la Direttiva Comunitaria n°82/76 CEE è stata introdotta il riconoscimento di un’adeguata remunerazione al medico in relazione al periodo di specializzazione svolto. in merito si ricorda anche la Direttiva CEE 93/16 sulla “libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi certificati ed altri titoli”.
Inizialmente in Italia, la normativa ha trovato solo parziale attuazione con l’emanazione del Decreto Legislativo n° 368/99. Difatti, lo stesso anno, lo Stato Italiano legiferava tramite il D.Lgs n° 517/99, sospendendo l’applicazione degli articoli 39 e 41 del menzionato decreto (D.Lgs 368/99),  riguardanti, appunto,  gli emolumenti dei medici in formazione specialistica, la copertura assicurativa per la responsabilitĂ civile e la facoltĂ dell’esercizio della libera professione.
Tale situazione si è protratta per diversi anni, sino al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio del 2007, che ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Decreto Legislativo n° 368/99. Con la menzionata previsione normativa si prevede un trattamento economico a favore degli specializzandi a far data dall’anno 2006, in luogo della precedente corrisposta borsa di studio.
E’ evidente la disparitĂ di trattamento nei confronti di coloro che hanno giĂ terminato o che stanno per terminare il corso di specializzazione rispetto a coloro i quali beneficeranno del predetto trattamento, che, seppur riconosciuto con il Decreto Legislativo n. 368/99, di fatto non sono stati mai resi operativi a causa dell’inadempimento dello Stato Italiano.
In genere si tratta di un danno quantificabili in almeno € 11.000 a titolo di differenze retributive ed € 2.500 per mancati versamenti contributivi, in ragione di ogni anno di specializzazione.
Risulta, pertanto, assolutamente fondata l’esperibilitĂ di un’azione giudiziaria finalizzata al recupero delle sopra menzionate differenze retributive e contributive in favore dei medici specializzati e specializzandi tra il 1994 ed il 2007, da proporsi presso il Giudice del Lavoro territorialmente competente in relazione al luogo di ubicazione dell’UniversitĂ presso la quale è stata svolta l’attivitĂ lavorativa.
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